TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-05, n. 201700016

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2017-01-05, n. 201700016
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 201700016
Data del deposito : 5 gennaio 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/01/2017

N. 00016/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00658/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 658 del 2006, proposto da:
G T, rappresentato e difeso dall'avvocato S M C.F. MTTSFN58H19F520U, con domicilio eletto presso Avv. Daniela Pigotti in Ancona, via Menicucci, 3;

contro

Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire), rappresentata e difesa per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;

per l'annullamento

della deliberazione della Commissione di Disciplina di I Istanza dell'Unire n 335/2006, che ha sanzionato il ricorrente, per ritenuto doping a TCO2 del prelievo sul cavallo BELLAST il 29.12.005 a Milano, con la sospensione per mesi 4 e multa di € 1.000, e della decisione di conferma della Commissione di Disciplina di Appello adottata il 14.6.2006.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Unione Nazionale Incremento Razze Equine (Unire);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2016 il dott. G R e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

A seguito di analisi effettate il 29.1.2005 e l’1.2.2005 a Milano su un cavallo da lui allenato, il ricorrente veniva rinviato a giudizio disciplinare davanti la Commissione di Disciplina di I Istanza dell'Unire. Difatti le analisi mostravano la positività del cavallo per livelli eccessivi di diossido di carbonio (TCO2), poi confermata dalla Commissione di Disciplina di Appello dell'Unire il 14.6.2006. Gli veniva quindi inflitta la sanzione della sospensione per mesi 4 e una multa di € 1.000.

Con il ricorso in epigrafe il ricorrente impugna detti provvedimento deducendo, con il primo motivo, i vizi di violazione di legge, eccesso di potere e difetto di motivazione per omesso e insufficiente giudizio sulle difese dell’interessato nonché la violazione dell'art 1 del Regolamento di Disciplina Unire, e con il secondo, la violazione dell’art. 10, comma 1, del Regolamento per il controllo delle sostanze proibite per l’effettuazione delle prime e delle seconde analisi nel medesimo laboratorio.

Si è costituita l’Unione Nazionale Incremento Razze Equine (UNIRE), deducendo il difetto di giurisdizione e l’incompetenza territoriale di questo Tar e resistendo al ricorso.

Con ordinanza 583/2006 è stata accolta l’istanza cautelare, con riferimento alle censure attinenti alla regolarità della procedura di analisi il cui esito ha giustificato la comminazione delle sanzioni inflitte con i provvedimenti impugnati.

Alla pubblica udienza del 17.6.2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

1 Le eccezioni dedotte dall’UNIRE non sono fondate.

Per quanto riguarda la giurisdizione, l’impugnazione di sanzioni disciplinari irrogate a causa di comportamenti contrari al regolamento sportivo dell'UNIRE attiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, trattandosi di atti adottati da soggetto di diritto pubblico nell'esercizio di una potestà pubblica, idonei a produrre modificazioni delle posizioni soggettive del settore di competenza, affievolendo tali posizioni in quelle di interesse legittimo (Tar Trentino-Alto Adige - Bolzano 30.03.2010 n. 97).

Riguardo la competenza, la stessa si è consolidata in capo a questo Tar, dato che non è stato presentato regolamento di competenza e che il ricorso è stato presentato prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010.

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