TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-07-16, n. 202008182

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2020-07-16, n. 202008182
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202008182
Data del deposito : 16 luglio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 16/07/2020

N. 08182/2020 REG.PROV.COLL.

N. 05028/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(SE Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5028 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
General IS ST AL S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso Vittorio Emanuele II 187;



contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro p.t., Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui Uffici sono domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento

quanto al ricorso introduttivo

- della Delibera dell’AGCom n. 528/18/CONS del 30 ottobre 2018 avente ad oggetto “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto per l’anno 2019 dai soggetti che operano nel settore dei servizi postali”;

- del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 26 novembre 2018 che approva la suddetta delibera, non pubblicato;

- della Delibera dell’AGCom n. 20/19/CONS, del 22 gennaio 2019 avente ad oggetto “Modello telematico e istruzioni relativi al contributo dovuto per l’anno 2019 dai soggetti che operano nel settore postale” e relativi allegati A e B;

- dell’avviso dell’AGCom del 3 aprile 2019 di comunicazione dei suddetti atti;

- della delibera AGCom 731/11/CONS recante “Modifiche ed integrazioni al regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento- Istituzione della Direzione Servizi postali” del 20 dicembre 2011;

- della delibera AGCom 65/12/CONS recante “Modifiche ed integrazioni della Delibera 25/07/CONS e successive modifiche ed integrazioni” del 2 febbraio 2012;

- per quanto occorrer possa, della delibera AGCom 129/15/CONS dell’11 marzo 2015, con la quale l’AGCom approva “il regolamento in materia di titoli abilitativi per l’offerta al pubblico dei servizi postali”, nella parte in cui si richiama l’obbligo di contribuzione, nonché il suo allegato A;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della delibera AGCom 292/19/CONS del 9 luglio 2019 avente ad oggetto “Diffida alla società General IS ST AL S.p.A. al pagamento del contributo unificato dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni per l’anno 2019” notificata via p.e.c. in data 30 luglio 2019;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dello Sviluppo Economico e dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 maggio 2020 il dott. Claudio Vallorani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:



FATTO

La GL AL S.p.A. è una delle società attraverso cui General IS System BV, appartenente al gruppo Royal Mail, fornisce servizi di corriere espresso in tutta Europa. In Italia GL AL S.p.A. è la titolare in esclusiva dei diritti di utilizzazione dell’omonimo marchio e riveste la qualifica di franchisor del network di corrieri espressi esercenti l’attività di autotrasporto sotto il marchio GL. Essa svolge servizi a valore aggiunto di corriere espresso solo per spedizioni internazionali. Tali servizi consistono, per quanto qui rileva, nel prelievo, trasporto e recapito di plichi e pacchi, che sono consegnati al destinatario, attraverso la rete europea GL e partner internazionali, secondo tempistiche concordate in fase di stipula del contratto di trasporto. Ogni spedizione è “tracciata” con apposito numero di identificazione a lettura ottica che ne rende certo l’arrivo al luogo di destinazione e che consente all’utente, tramite apposito servizio informativo accessibile via web, di seguire, in tempo reale, tutte le fasi della spedizione: invio, smistamento, carico, scarico, recapito.

Si tratta, quindi, di un servizio “a valore aggiunto”.

Sebbene ritenga che i servizi di corriere espresso siano erogati nell’ambito di un mercato fortemente concorrenziale e non rientrino, per le ragioni anzidette, tra i servizi postali tradizionali, tuttavia la GL AL ha domandato “cautelativamente” ed ottenuto, prima dal Ministero delle comunicazioni e, più di recente, dal Ministero dello sviluppo economico (che ha assorbito le funzioni che erano del Min. Comunicazioni), l’autorizzazione generale sulla base della quale GL ha operato in Italia.

Secondo la Direttiva 97/67/CE (Considerando 21), la prassi della Commissione Europea (v. Decisione del 21.12.2000) e la stessa regolamentazione nazionale, i servizi “a valore aggiunto” esulano dall’ambito del Servizio Universale e rientrano, perciò, tra i servizi offerti in regime di autorizzazione generale (in quanto l’autorizzazione al loro svolgimento non richiede una licenza individuale).

Nel presente giudizio viene in esame il contributo che anche i corrieri espressi, quali operatori attivi nel settore postale, ad avviso dell’AGCOM, sono tenuti a versare annualmente per la copertura degli oneri di funzionamento dell’Autorità nazionale di regolamentazione del settore postale (“ANR”). Quest’ultimo ruolo venne inizialmente attribuito al Ministero dello Sviluppo Economico (all’epoca Ministero delle Comunicazioni); successivamente trasferito all’Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale (istituita con legge ma mai entrata in funzione) ed, infine, per effetto dell’art. 21 del D.L. n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, attribuito all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, all’interno della quale le funzioni di ANR per il settore postale sono state assegnate ad apposita “Direzione Servizi Postali”, istituita con delibera AGCOM 65/12/CONS.

La disciplina del contributo dovuto dagli operatori del settore postale all’organismo che, di volta in volta, ha assunto le funzioni di Autorità di regolazione del mercato postale, è stata in più occasioni variata dal Legislatore, dando luogo anche ad un articolato contenzioso in tema di debenza ed entità delle somme richieste negli anni passati. Da ultimo, per quanto interessa nella presente controversia, la materia degli oneri di funzionamento dell’AGCOM è stata sottoposta a revisione significativa per effetto dell’art. 65 del D.L. n. 50/2017, convertito in legge n. 96/2017, il quale ha abrogato espressamente molte delle disposizioni che precedentemente disciplinavano il contributo dovuto dagli operatori postali - precisamente, l’art. 2, commi da 6 a 21 e l’art. 15, comma 2-bis, del d.lgs. decreto 261/99 - stabilendo che “a decorrere dall’anno 2017, alle spese di funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in relazione ai compiti di autorità nazionale di regolamentazione del settore postale, si provvede esclusivamente con le modalità di cui ai commi 65 e 66, secondo periodo, dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, facendo riferimento ai ricavi maturati dagli operatori nel settore postale…”.

L’attuale assetto, valido a decorrere dal contributo AGCOM dovuto per l’anno 2017, è oggi incentrato sulle norme di seguito trascritte:

- art. 1, comma 65, della l. 266/2005 (cd. Finanziaria 2006): “A decorrere dall'anno 2007 le spese di funzionamento della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e della Commissione di vigilanza sui fondi pensione sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalità previste dalla normativa vigente ed entità di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorità, nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorità. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive”;

- art. 1, comma 66, della stessa Legge Finanziaria 2006: “In sede di prima applicazione, per l'anno 2006, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore delle comunicazioni di cui all'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, è fissata in misura pari all'1,5 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Per gli anni successivi, eventuali variazioni della misura e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi del comma 65, nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato precedentemente alla adozione della delibera”.

A seguito delle modifiche legislative introdotte dal citato D.L. n. 50/2017 il Consiglio dell’AGCOM ha adottato la delibera relativa al contributo 2017, quella relativa al contributo 2018 e, quindi, la delibera n. 528/18/CONS del 30 ottobre 2018, concernente “Misura e modalità di versamento del contributo dovuto all’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per l’anno 2019 dai soggetti che operano nel settore

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