TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202202344

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2022-12-27, n. 202202344
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202202344
Data del deposito : 27 dicembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2022

N. 02344/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01016/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2021, proposto da
G G, rappresentato e difeso dall’avvocato M N, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

I.N.P.S., rappresentato e difeso dall’avvocato A M L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l’accertamento

del diritto all’indennità economica di mobilità in deroga;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 dicembre 2022 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con ricorso iscritto al n. rg. 740/2016, il sig. G G adiva il Tribunale di Castrovillari, in funzione del giudice del lavoro, per ottenere la condanna dell’I.N.P.S. al versamento dell’indennità di mobilità in deroga richiesta ai sensi e per gli effetti della Legge 28 giugno 2012, n. 92, per il periodo compreso tra l’1 gennaio 2012 e il 30 dicembre 2016.

Con sentenza n. 2195 del 30 dicembre 2020, il Tribunale di Castrovillari declinava la propria giurisdizione in favore del giudice amministrativo, ritenendo che: “ nel caso di specie, non sussiste una posizione di diritto soggettivo alla liquidazione dell’indennità di mobilità in deroga, dal momento che non è stata dimostrata l’adozione di un provvedimento di attribuzione del beneficio né di un provvedimento definitivo di diniego per il periodo richiesto, atteso che il decreto n. 2297 del 27.2.2012 limita la sua efficacia fino al

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