TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-04-07, n. 202306078

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-04-07, n. 202306078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202306078
Data del deposito : 7 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/04/2023

N. 06078/2023 REG.PROV.COLL.

N. 03608/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 3608 del 2020, proposto da Consorzio di Casalpalocco, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato M M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via del Tempio di Giove 21;



per la dichiarazione

di illegittimità della condotta inadempiente di ROMA CAPITALE in riferimento agli obblighi da ella assunta ed in ragione delle previsioni di cui al d.lgs. n. 198/2009;

nonché’ per l’accertamento

dell’obbligo di provvedere in relazione alla diffida del 4.12.2019, mediante l’adozione dei provvedimenti espressi per l’adempimento di quanto indicato nella citata diffida;

e per la condanna

all’esecuzione delle attività inadempiute in accordo alle previsioni di cui al d.lgs. n. 198/2009.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 marzo 2023 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

Il Consorzio di Casalpalocco è stato costituito nel 1960, nell’ambito della lottizzazione dell’area denominata Casalpalocco del Comune di Roma, tra i proprietari degli immobili situati in quale comprensorio.

L’art. 2 dello Statuto del Consorzio prevede che “Il Consorzio dovrà provvedere, sino a quando non saranno assunti dal Comune, ai seguenti compiti: a) manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade esistenti e di quelle che saranno in seguito costruite, nonché delle relative fognature ed impianti connessi; b) manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi verdi di uso o godimento collettivo; c) manutenzione ordinaria e straordinaria ed esercizio dell'impianto di illuminazione stradale; d) servizio di nettezza urbana…”.

Il Consorzio afferma che all’interno dell’area di gestione del medesimo consorzio “vi è il sistema stradale utilizzato dagli abitanti consorziati, e dal pubblico in genere, per gli spostamenti all’interno dell’area consortile e attraverso di essa, sistema stradale la cui manutenzione è a carico di ROMA CAPITALE la quale ha assunto la proprietà della rete con i relativi atti amministrativi e le delibere di presa in carico degli obblighi manutentivi emesse negli anni dall’Ente” e che nel corso del tempo “il sistema stradale … ha subito un grave ed evidente degrado

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