TAR Catania, sez. III, sentenza 2016-05-11, n. 201601229
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Testo completo
N. 01229/2016 REG.PROV.COLL.
N. 02345/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2345 del 2014, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Societa' Italiana Per il Gas - Italgas S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F T, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. A A in Catania, Via Gabriele D'Annunzio 111;
contro
Comune di Milazzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C T in Catania, Via della Scogliera, 1;
per l'annullamento
del Regolamento per I'applicazione del canone concessorio non ricognitorio della relativa Delibera del Cornmissario Straordinario Comunale n. 2 del 12 giugno 2014, che approva il regolamento di cui sopra; della Delibera della Giunta Comunale n. 10 del 31 gennaio 2014, che approva lo schema del regolamento; della nota del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Milazzo prot. 5366 del 14 luglio 2014, avente ad oggetto: "Approvazione regolamen- to comunale per I 'applicazione del canone concessorio non ricognitorio" ; della nota del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Milazzo prot. 6002 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto: "Importo dovuto per canone concessorio non ricognitorio per occupazione temporanea e permanente in Via Riccardo D'Amico, n. 12 - utente: <Panza e Presenza di Italiano Maria> ; di tutti gli atti connessi, preordinati e consequenziali.
- e, con successivi motivi aggiunti , anche per l’annullamento della nota del Comune di Milazzo del 18-12-14.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milazzo;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2016 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La presente controversia ha ad oggetto la contestazione del Regolamento comunale per l’applicazione del canone concessorio non ricognitorio adottato dal Comune resistente, nonché della nota del Settore Lavori Pubblici e Patrimonio del Comune di Milazzo prot. 6002 del 6 agosto 2014, avente ad oggetto: "Importo dovuto per canone concessorio non ricognitorio”, nonché della nota del Comune di Milazzo del 18-12-14 impugnata con motivi aggiunti.
Con il ricorso ed i motivi aggiunti in esame vengono proposte le seguenti censure:
1. FALSA E SVIATA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 25 E 27 DEL D.LGS. 285/1992- VIOLAZIONE DELL'ART. 14 DEL D.LGS. 164/00 E DELL'ART. 1 DELLA L. 481/95 - ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETA' E IRRAGIONEVOLEZZA - VIOLAZIONE DELL'ART. 41 E 43 DELLA COSTITUZIONE - CONTRADDITTORIE TA'- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA E DI LE¬ GALITA- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI AFFIDAMENTO -SVIAMENTO.
2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 67 DEL D.P.R. 495/1992- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 25 E SS. DEL D.LGS. 285/1992 - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO - VIOLAZIONE DEL PRINCIJ>JO DI PROPORZIONALITA' E DI RAGIONEVOLEZZA, NONCHE' DELL'ART. 3 DELLA COTITUZIONE.
3. VIOLAZIONE E FALSA APPUCAZIONE DELL'ART. 63 DEL D.LGS. 446/1997- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 27 DEL D.LGS. 285/1992- ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO¬ VIOLAZIONE ART. 5 TUE- VIOLAZIONE