TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-12-27, n. 201903026

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. III, sentenza 2019-12-27, n. 201903026
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201903026
Data del deposito : 27 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/12/2019

N. 03026/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00376/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 376 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Palermo, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi ope legis dall’Avvocatura Distrettuale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;



per l’annullamento

del decreto del Questore di Palermo Div., P.A.S. Categoria 6/F del 6.11.2018 notificato il 21.11.2018 con il quale viene rigettata la richiesta di rinnovo del porto di fucile per uso di caccia.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Questura di Palermo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2019 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO e DIRITTO

A.‒ Con ricorso depositato il 15 febbraio 2019 e regolarmente notificato tramite PEC, -OMISSIS-ha esposto che con il provvedimento in oggetto era stata rigettata la richiesta di rinnovo del porto di fucile per motivi legati ai rapporti conflittuali con la moglie.

Ciò premesso, il ricorrente ha articolato un unico motivo di censura avverso il provvedimento di diniego impugnato, prospettando la “VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 11 e 43 DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI DI PUBBLICA SICUREZZA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART 7 DELLA LEGGE N. 241/1990. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DI FATTO. DIFETTO DI MOTIVAZIONE. ERRONEITÀ NEI PRESUPPOSTI.

B. ‒ Si è costituito in giudizio il ministero dell’Interno che ha successivamente depositato una memoria difensiva.

C. ‒ Con ordinanza n. 368/2019, il Collegio ha respinto l’istanza cautelare

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