TAR Perugia, sez. I, sentenza 2010-01-18, n. 201000009

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Perugia, sez. I, sentenza 2010-01-18, n. 201000009
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Perugia
Numero : 201000009
Data del deposito : 18 gennaio 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00432/2001 REG.RIC.

N. 00009/2010 REG.SEN.

N. 00432/2001 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 432 del 2001, proposto da:
UR DI, rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso IE CA in Perugia, via Bonazzi, 9;



contro

Ministero della Pubblica Istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Perugia, via degli Offici, 14;
Liceo Ginnasio Statale “G.C. Tacito” Terni;



per l'annullamento

del giudizio di non promozione alla classe III del Liceo Classico all’esito dell’anno scolastico 2000-2001.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Pubblica Istruzione;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2010 il Pres. Pier Giorgio Lignani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente, all’epoca studentessa iscritta al Liceo Ginnasio Classico Statale “G.C: Tacito” di Terni, nell’anno scolastico 2000-2001 ha frequentato la II classe del Liceo. All’esito di detto anno scolastico ha riportato un giudizio di “non promozione” alla classe superiore.

L’interessata ha impugnato tale giudizio con il ricorso in epigrafe. Non sono state proposte domande cautelari.

L’Amministrazione resiste con una memoria argomentata.

2. Passando all’esame del merito, si osserva innanzi tutto che in sede di scrutinio finale all’esito dell’anno scolastico 2000-2001 la studentessa interessata ha riportato, fra l’altro, due insufficienze gravi (voto quattro) rispettivamente in greco e in inglese, e altre due insufficienze meno gravi (voto cinque) rispettivamente in latino e in fisica.

Tale dato di fatto non è controverso. Del pari non è controverso che al termine del precedente anno scolastico (1999-2000) l’interessata fosse stata promossa “a debito” in una delle materie (greco) nelle quali risultava ancora gravemente insufficiente al termine del nuovo anno scolastico (2000-2001).

Infine, la ricorrente non contesta in alcun modo la validità né la correttezza dei giudizi formulati dai singoli insegnanti in ordine al suo profitto nelle singole materie. In altre parole, l’interessata non nega che i voti dello scrutinio finale rispecchino fedelmente la sua preparazione nelle singole materie.

Quello che l’interessata contesta è solo il giudizio

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