TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-06-03, n. 202200382

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. I, sentenza 2022-06-03, n. 202200382
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 202200382
Data del deposito : 3 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/06/2022

N. 00382/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00098/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2016, proposto da
LE AV Italiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Benedetto Ballero, Stefano Ballero, con domicilio eletto presso lo studio Benedetto Ballero in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n.76;



contro

Autorità Portuale di Cagliari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliata in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 25;



per l'annullamento

- della nota dell'Autorità Portuale di Cagliari n°5807 del 24 luglio 2015 avente ad oggetto la determinazione del canone demaniale per gli specchi acquei adibiti all'ormeggio delle imbarcazioni dei soci della LE AV Italiana e delle società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive nazionali, e degli atti allegati, compresa la nota che determina l'importo da pagare;

- della nota dell'Autorità Portuale di Cagliari prot. 3422 del 23 aprile 2015 avente ad oggetto la

sentenza del Consiglio di Stato n. 2839/2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Autorità Portuale di Cagliari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 maggio 2022, tenutasi da remoto ai sensi dell’art. 17, comma 6 e 7, del d.l. 9 giugno 2021 n, 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il dott. Gabriele Serra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. La LE AV Italiana, sezione di Cagliari, è titolare di una concessione demaniale marittima in località Su Siccu, rinnovata fino all’anno 2020, con atto del 25 novembre 2014. Per effetto di tale atto il canone demaniale è stato fissato in complessivi euro 10.203,40 per i successivi cinque anni, con un importo annuo pari a 2.040,68 euro, ai sensi dell’art. 1, commi 250 – 256 della legge 27 dicembre 2006. n. 296.

Con nota n. 5807 del 24 luglio 2015, l’Autorità portuale di Cagliari, ritenendo, secondo quanto affermato dal Consiglio di Stato con la sentenza della Sezione VI, n. 2839 del 2014, che la ricorrente non poteva beneficiare dell’applicazione del canone ricognitorio e della conseguente riduzione del 90% dell’importo della concessione, ha chiesto alla ricorrente di provvedere al pagamento del canone di concessione per l’anno 2015 nella misura ordinaria, elevandolo, come ha ricordato la ricorrente, da euro 2.040,68 a 24.417,77.

Tale importo, come risulta dagli atti, è stato poi rideterminato, a seguito di atto suppletivo della concessione, emesso in data 4 febbraio 2016, in € 26.438,01.

1.1. Con nota del 21 marzo 2017 l’Autorità Portuale ha poi ulteriormente rideterminato per l’anno 2017 il canone demaniale per gli specchi acquei adibiti all'ormeggio delle imbarcazioni dei soci della LE AV Italiana, fissandolo in euro 25.887,11.

1.2. La nota n. 5807 del 24 luglio 2015 è stata impugnata dalla ricorrente con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica per i seguenti motivi di diritto:

- 1) Violazione di provvedimenti vigenti e vincolanti per la P.A. – Divieto di applicazione retroattiva in malam partem , violazione della l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, in quanto la nota impugnata interviene a modificare unilateralmente un rapporto concessorio valido sino al 2020 senza che sia intervenuto alcun mutamento normativo che lo giustifichi;

- 2) Violazione degli artt. 3, 6, 9, 21 quinques e 21 nonies l. n. 241/1990 ed eccesso di potere, in quanto viziato da difetto di motivazione, difetto di partecipazione e di istruttoria, nonché, trattandosi di atto che incide su un rapporto preesistente, dovendo

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