TAR Salerno, sez. II, sentenza 2021-07-21, n. 202101798
Sentenza
21 luglio 2021
Sentenza
21 luglio 2021
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Sul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 21/07/2021
N. 01798/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01013/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1013 del 2010, proposto da:
Casa di Cura Privata Salus S.p.A., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio eletto presso il suo studio in LE, c.so Garibaldi, 103;
contro
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto presso lo studio Maria Vittoria De Gennaro Avv. in LE, c.so Garibaldi,33;
Commissario Straordinario per L'Attuazione del Piano di Rientro della Sanità della Regione Campania, non costituito in giudizio;
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in LE, corso Vittorio Emanuele n.58;
Asl LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Casilli ed Emma Tortora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dei provvedimenti, n. 4393 e 4394 dell’8.04.2010, recanti la decurtazione di somme per inappropriatezza delle prestazioni sanitarie assistenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania, del Ministero della Salute e dell’Asl LE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 7 luglio 2021, tenutasi tramite collegamento da remoto, ai sensi dell’art. 25 DL 137/2020, la dott.ssa Gaetana Marena e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue;
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento dell’8.04.2010, n. 4393, l’ASL di LE comunicava, per l’anno 2009, la decurtazione di euro 92.000, per inappropriatezza nell’erogazione delle prestazioni assistenziali in day hospital, in applicazione delle delibere di GRC 102/2009 e 2040/2009. Con provvedimento dell’8.04.2010, n. 4394, l’Asl formalizzava la decurtazione di euro 40.000, per inappropriatezza nell’erogazione delle prestazioni sanitarie in day surgery, in applicazione delle delibere GRC 6490/2001 e 546/2007. Avverso i suddetti provvedimenti insorge la Casa di Cura in epigrafe, proponendo gravame di annullamento, mediante ricorso RG 2010/1013, notificato il 4.06.2010 e depositato il 18.6.2010, assistito da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei motivi di ricorso e così di seguito sintetizzate:
VIZI PROPRI:
1)VIOLAZIONE DI LEGGE (1-2 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE ALLE DELIBERE GRC 6490/2001-4847/2002-546/2007)- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO- DI MOTIVAZIONE-ARBITRARIETA’-ILLOGICITA’- TRAVISAMENTO- DIFETTO DI ISTRUTTORIA).
La parte ricorrente lamenta una violazione della normativa richiamata, oltre che un difetto istruttorio, non avendo l’Ente intimato considerato che le soglie di ammissibilità, per le contestate tipologie prestazionali,
sono connesse all’introduzione di una modalità assistenziale del Day Service.
2)VIOLAZIONE DI LEGGE (1-2 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE ALLE DELIBERE GRC 6490/2001-4847/2002-546/2007)- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO- DI MOTIVAZIONE-ARBITRARIETA’-ILLOGICITA’- TRAVISAMENTO- DIFETTO DI ISTRUTTORIA).
La ricorrente stigmatizza l’operato dell’Asl per avere fondato la soluzione decisoria gravata su un mero calcolo percentuale e non su una verifica analitica e puntuale della sussistenza o meno dei requisiti legalmente richiesti e, dunque, dei presupposti di erogabilità delle prestazioni.
3)VIOLAZIONE DI LEGGE (1-2 3 L. 241/1990 IN RELAZIONE ALLE DELIBERE GRC 6490/2001)- ECCESSO DI POTERE (DIFETTO DEL PRESUPPOSTO-ARBITRARIETA’-ILLOGICITA’- TRAVISAMENTO- DIFETTO DI ISTRUTTORIA).
La ricorrente si duole del fatto che l’Ente resistente ha applicato un formale calcolo matematico, senza ricorrere anche al meccanismo della compensazione,