TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-11-07, n. 202214445

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2022-11-07, n. 202214445
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202214445
Data del deposito : 7 novembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 07/11/2022

N. 14445/2022 REG.PROV.COLL.

N. 01100/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1100 del 2021, proposto da
RO IN, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Selvaggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

EN IS Ente Nazionale Confederazione Assistenza Lavoratori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Colaci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
RO Inca Cgil, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Mario Sanino, Fabrizio Viola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Mario Sanino in Roma, viale Parioli 180;
RO Acli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Milli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Piazzale Clodio, 8 Sc.C;



per l'annullamento

del Decreto Direttoriale n. 481 dell'11.11.2020, della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di determinazione delle somme da assegnarsi in ripartizione sul Fondo Patronati ai sensi dell'art. 13 della L. 152/2001, con riferimento alla seconda anticipazione per l'anno 2019 e, ove occorra, della Nota prot. 12832 del 19.11.2020 del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di trasmissione al MEF-RGS dell'ordine di pagamento della seconda anticipazione 2019;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di EN IS Ente Nazionale Confederazione Assistenza Lavoratori e di RO Inca Cgil e di RO Acli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2022 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Questi i fatti di cui è causa.

L’PA, odierno esponente, premette di essere un ente di patronato istituito nel 1972 dall'Associazione Italiana Coltivatori, persona giuridica di diritto privato che svolge un servizio di pubblica utilità (art. 1 L. n. 152/2001), finanziato mediante un’aliquota del gettito contributivo incassato dagli enti NP ed IN (art. 13 L. n. 152/2001).

Rileva che i Patronati sono sottoposti - ai sensi dell'art. 15 della L. n. 152/2001 e dell'art. 10 del Decreto Ministeriale 10 ottobre 2008, n. 193, recante il “ Regolamento per il finanziamento degli istituti di patronato ”, emanato in attuazione del suddetto articolo 13, comma 7, della L. n. 152/2001 - alla vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, esplicata sull’ordinamento interno e sulla gestione finanziario-contabile.

Riferisce che, allo scopo di rendere l'organizzazione più funzionale, finalizzandola all'aumento dei livelli occupazionali ed al miglioramento dei servizi offerti, due associazioni AIC e SA, promotrici degli enti di patronato rispettivamente denominati PA (l'attuale ricorrente) ed CA SA (l'attuale controinteressata), distinti e operanti nel settore da decenni, hanno deliberato la loro fusione nell'ente di patronato CA PA (delibera di atto di fusione del 30 giugno 2015, approvata dal Ministero delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 16 novembre 2015).

Non avendo ottenuto i risultati sperati, il consiglio di Amministrazione dell'CA PA, nella riunione del 14.9.2017, ha deliberato di addivenire alla scissione parziale asimmetrica dell'ente CA PA medesima, ai sensi degli artt. 2506 e segg. c.c., a favore dell'ente beneficiario PA, da attuarsi alla data del riconoscimento da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. Tale delibera di C.d.A. è stata notificata al Ministero in data 29.9.2017.

Successivamente, in data 24.4.2019 sono stati notificati alla Direzione Generale delle Politiche Previdenziali ed Assicurative del Ministero del Lavoro anche l'Atto integrativo alla scissione CA PA del 4.4.2019 ed il bilancio di scissione aggiornato al 31.12.2018.

L’Amministrazione ha preso atto, con nota del 24 giugno 2019, del Piano di riparto congiunto dei crediti maturati da CA-PA e assegnati per effetto della su citata scissione rispettivamente a PA e CA SA.

Quindi, in data 12.7.2019, SA e AIC hanno trasmesso alla Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative gli Statuti, i prospetti delle strutture organizzative dei due enti ed il prospetto di ripartizione dei crediti maturati dal disciolto CA PA.

Con Decreto Direttoriale n. 390 del 20.11.2019, la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative ha disposto della seconda anticipazione, assegnando l’importo totale di euro 1.252.016,00, in favore dei due patronati ormai scissi ripartito dalla stessa direzione generale, al patronato CA – SA euro 947.472,00, mente al patronato PA la somma di euro 304.544,00.

Ritenuto che detta ripartizione non fosse legittima, il Decreto Direttoriale n. 390/2019 è stato impugnato innanzi questo TAR che, con sentenza n. 470/2021 ha accolto il ricorso.

Il Consiglio di Stato, in sede di appello, con sentenza n. 988/2022 ha annullato la ridetta decisione dei giudici di primo grado, ritenendo necessario integrare il contraddittorio.

In particolare, il giudice di secondo grado ha affermato che: “ Ancorché la sentenza gravata precisi in dispositivo di annullare “in parte qua” i decreti direttoriali impugnati, tuttavia la peculiarità del presente giudizio, come accennato, è data dal fatto che pur se la parte ricorrente in primo grado contesta la ripartizione interna fra due (soli) patronati, il rimedio è tuttavia suscettibile di produrre, almeno in astratto, conseguenze anche sugli altri beneficiari ”… “ Risultano pertanto riscontrati in capo ai patronati non evocati in giudizio entrambi i presupposti cui la giurisprudenza riconduce la nozione di controinteressati nel processo amministrativo: l’esistenza di una posizione d’interesse alla conservazione dell’atto (in quanto attributivo di vantaggi e suscettibile, almeno astrattamente, di essere travolto dall’esito del ricorso), e l’agevole identificabilità (trattandosi di soggetti indicati espressamente nei provvedimenti impugnati) ”.

Nelle more di detto giudizio, con Decreto Direttoriale n. 481 dell’11 novembre 2020, conosciuto mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero in data 18 dicembre 2020, la Direzione Generale per le Politiche Previdenziali e Assicurative del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha provveduto a determinare le somme da assegnarsi in ripartizione sul Fondo Patronati ai sensi dell’art. 13 della L. 152/2001, con riferimento alla seconda anticipazione per l’anno 2019.

Con il ricorso in esame, notificato il 18 gennaio 2021, il patronato IN ha chiesto l’annullamento, previa sospensione degli effetti, del predetto decreto nonché l’accertamento dell'obbligo dei resistenti di provvedere alla riformulazione dell'assegnazione in ripartizione sul Fondo Patronati ai sensi dell'art. 13 della L. 152/2001, della seconda anticipazione per l'anno 2018.

A sostegno delle proprie domande ha articolato il seguente motivo di diritto: “ Violazione e falsa applicazione della L. 152/01, art. 13 e del D.M. 10.10.2008, n. 193; eccesso di potere per carenza e inadeguatezza di istruttoria - travisamento ed erronea valutazione degli atti — contraddittorietà, illogicità e sviamento ”.

Si sono costituiti il Ministero ed il RO controinteressato EN IS, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e concludendo per la reiezione del ricorso.

In via preliminare, è stato eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito nonché la inammissibilità del ricorso in esame non essendosi instaurato il contraddittorio nei confronti dei controinteressati.

Con ordinanza cautelare n. 1077 del 19 febbraio 2021 - non impugnata – è stata accolta l’istanza cautelare, “ Rilevato che, ad una sommaria delibazione, propria di questa fase del giudizio, il ricorso sembrerebbe assistito dal fumus di fondatezza, atteso che il provvedimento gravato sembrerebbe presentare gli stessi vizi dei decreti n. 390 del 20.11.2019 e n. 36 del 18.3.2020 ”.

Con ordinanza collegiale n. 2453 del 2 marzo 2022 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri Patronati non evocati in giudizio, indicati nel decreto 481/2020 impugnato, che dovrà avvenire con le forme ordinarie.

In data 8 luglio 2022 si è costituito il RO AC eccependo preliminarmente che il ricorso de quo non è stato notificato al ‘RO AC’, destinatario dei c.d. ‘fondi patronati’ di cui alla già citata legge n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi