TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-02-24, n. 202303250

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2023-02-24, n. 202303250
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202303250
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 03250/2023 REG.PROV.COLL.

N. 12884/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 12884 del 2022, proposto da
New Tex S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato M A P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Gian Giacomo Porro n. 26;

contro

Ministero dell'interno – Ufficio territoriale del Governo Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale domicilia ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Co.S.A. Società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Francesca Petullà e Angelo Lucio Lacerenza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento,

previa adozione delle opportune misure cautelari

della nota provvedimentale della Prefettura di Roma del 20 ottobre 2022, adottata in ottemperanza al dispositivo dell'ordinanza del 22 settembre 2022, n. 12060 emessa dal T.A.R. Lazio-Roma, nel ricorso R.G. 9484/2022;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno - e di Ministero dell'Interno Ufficio territoriale del Governo Roma e di Co.S.A. Società cooperativa sociale a responsabilità limitata onlus;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 febbraio 2023 la dott.ssa Roberta Cicchese e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che parte ricorrente ha impugna la nota della Prefettura di Roma del 20 ottobre 2022, adottata in ottemperanza al dispositivo dell'ordinanza del 22 settembre 2022, n. 12060 emessa da questa sezione nell’ambito del ricorso R.G. 9484/2022;

Considerato che la nota, trasmessa in esecuzione della citata ordinanza collegiale – con la quale era stata chiesta alla Prefettura di Roma una breve relazione (eventualmente corredata da documentazione) in ordine alla presentazione e allo stato della domanda di iscrizione nell’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso la Prefettura medesime e presentata dall’odierna ricorrente – ha il seguente letterale tenore “ In data 12/07/2021 perveniva a quest’Ufficio, tramite pec, da parte della società NEW TEX S.R.L. nota rubricata “Modello di presentazione dell’istanza impresa organizzata in forma societaria o collettiva”, indirizzata alla “Struttura di Missione per la prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata negli interventi di ricostruzione post sisma nelle aree del centro Italia – art. 30 decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189”, avente ad oggetto richiesta di iscrizione nell’Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all’art. 30, comma 6 del d.l. n. 189/2016 ed indicante, come tipologia di servizi, la “gestione e raccolta abiti” (all. 1), attività non rientrante nei settori individuati dall’art. 1, comma 53, della legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii.;
inoltre, l’istanza era provvista della necessaria dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi relativa al socio di maggioranza. In data 05/07/2022 la NEW TEX S.R.L. inoltrava, tramite pec, regolare istanza di iscrizione in White List (all. 2), corredata della documentazione necessaria, a fronte della quale questo Ufficio provvedeva ad inserire la società nell’elenco dei “fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1 comma 52, della Legge 6 novembre 2012 n. 159” istituito presso questa Prefettura
.”;

Rilevato preliminarmente di dover respingere l’istanza di riunione del presente ricorso con quello recante n. R.G. 9484/2022, attesa la assenza di connessione soggettiva (di tale ultimo ricorso è infatti parte AMA, assente dal giudizio in esame,);

Ritenuto che il ricorso, come eccepito dalla controinteressata, sia inammissibile, atteso che la nota gravata, e per la sua funzione e per il suo contenuto, è priva di valenza provvedimentale, limitandosi la stessa a narrare lo svolgimento di alcuni fatti;

Ritenuto che le spese di lite possano essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie;

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