TAR Roma, sez. 5B, ordinanza collegiale 2022-07-13, n. 202209682
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Pubblicato il 13/07/2022
N. 09682/2022 REG.PROV.COLL.
N. 03789/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 3789 del 2018, proposto da
M G, rappresentato e difeso dall'avvocato C F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro
pro-tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento n. K10/488478 del 20 novembre 2017, di rigetto della istanza volta ad ottenere la cittadinanza italiana.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 8 luglio 2022 il dott. Alessandro Tomassetti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto che l’Amministrazione resistente ha posto a fondamento del rigetto della istanza in oggetto l’esistenza di un procedimento penale a carico del figlio del ricorrente, non ancora conclusosi – alla data del rigetto della richiesta di concessione della cittadinanza – con un accertamento di responsabilità (proc. penale n. 5008/2015);
Rilevato, peraltro, che nella nota dell’Amministrazione depositata in data 30 giugno 2022 si fa riferimento ad una fattispecie penale diversa da quella indicata nel provvedimento di rigetto (cfr. nota a pag. 4 “ Nella fattispecie in esame, la posizione penale del figlio del ricorrente è tanto grave
(sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per lesioni personali e sequestro di persona) da minare la valutazione prognostica di effettivo inserimento nella Comunità nazionale ”).
Ritenuta la necessità, ai fini della decisione, di acquisire dall’Amministrazione resistente una documentata relazione in ordine ai fatti relativi al ricorso, assegnando alla stessa il termine di sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza.
Ritenuto di rinviare la trattazione del ricorso all’udienza del 14 novembre 2022.