TAR Catania, sez. III, sentenza 2015-10-26, n. 201502481
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02481/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02662/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2662 del 2014, proposto da:
La Futura Srl in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t.,rappresentato e difeso dall'avv. P R, con domicilio eletto presso Segreteria Tar Catania in Catania, Via Milano 42a;
contro
Comune di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'A B, domiciliata in Catania, Via Umberto 151;
per ottenere
l’esecuzione del giudicato nascente dalla sentenza resa dal giudice di pace di Catania n. 4028/2013.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Catania;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 ottobre 2015 il dott. Francesco Brugaletta e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Rileva il Collegio che la procedura per esecuzione del giudicato risulta ritualmente incardinata e che non si ravvisano motivi giustificativi dell'inadempienza dell'Amministrazione intimata.
Deve essere, quindi, affermata la persistenza dell’obbligo da parte dell’Amministrazione di ottemperare al giudicato.
In particolare, va ribadito che in sede di ottemperanza può riconoscersi l’obbligo di corresponsione alla parte ricorrente degli interessi sulle somme liquidate nella sentenza e su quelle relative alle spese accessorie. Sono dovute, cioè, le spese relative ad atti accessori della sentenza, quali le spese di registrazione, di esame, di copia e di notificazione, nonché le spese ed i diritti di procuratore relativi ad atti di diffida, in quanto egualmente aventi titolo nello stesso provvedimento giudiziale.
Il Comune dovrà, al fine di ottemperare, porre in essere il pagamento dovuto entro un termine che appare equo al Collegio fissare in giorni novanta - decorrenti dalla data di notifica o di comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza - attesa la vigenza del piano di riequilibrio finanziario decennale del Comune di Catania, approvato con deliberazione n.269/2013 del 14/10/2013 della Corte dei Conti - Sezione controllo per la Regione siciliana.
Decorso infruttuosamente il termine indicato, ai medesimi adempimenti provvederà in via sostitutiva un commissario ad acta, individuato nel Prefetto di Catania, con facoltà di delega ad idoneo funzionario.
Insediandosi entro 15 giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, il Commissario provvederà, sotto la sua personale responsabilità, entro il successivo termine di giorni sessanta dal suo insediamento.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura fissata in dispositivo.
Il compenso del commissario, da calcolare ai sensi dell'art. 2 D.M. 30 maggio 2002 e degli artt. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, sarà liquidato con separato decreto, previa presentazione da parte del commissario, a mandato espletato, di apposita nota specifica delle spese, contenente anche l'indicazione della misura degli onorari spettanti, da quantificare in base alla somma effettivamente pagata alla parte ricorrente.
Tale parcella andrà presentata, ex art. 71 DPR 115/2002, entro 100 giorni dalla conclusione dell’incarico (cfr. Cass. civ., sez. II, 27.12.2011 n. 28952).