TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-05-03, n. 202105104

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2021-05-03, n. 202105104
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202105104
Data del deposito : 3 maggio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 03/05/2021

N. 05104/2021 REG.PROV.COLL.

N. 10653/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10653 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato E M, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Tacito, 50;

contro

Ministero dell'Interno -Dipartimento Pubblica Sicurezza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

con ricorso introduttivo

del decreto ministeriale n.2353/11/N del 21.4.2011, successivamente notificato con il quale il Ministero dell’interno, Dipartimento PS –Direzione Centrale per le Risorse Umane – Servizio Trattamento di Pensione e Previdenza , Divisione III, ha respinto la richiesta di equo indennizzo;

di ogni altro atto e provvedimento preordinato, collegato, connesso e conseguente, se e in quanto lesivo degli interessi del ricorrente,

con atto recante motivi aggiunti

del provvedimento del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per le Risorse Umane, Servizio Trattamento di pensione e previdenza, Divisione III, Pos.n.-OMISSIS-, notificato il 15.4.2015, con il quale è stata respinta l’istanza del ricorrente del 13.11.2014 con la quale con riferimento alla infermità consistente in “-OMISSIS-” , già riconosciuta causa di servizio – era stato chiesto l’equo indennizzo per aggravamento della infermità medesima,

di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziale.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno -Dipartimento Pubblica Sicurezza;

Visto l’art. 25 del d.l.28 ottobre 2020, n. 137, conv.con mod. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2021, svoltasi con modalità in videoconferenza, il Cons. Mariangela Caminiti e presenti per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.Il sig. -OMISSIS-, già appartenente alla Polizia di Stato nella qualità di assistente, con verbale n. 341 in data 22.4.2005 della CMO è stato collocato in congedo per riforma in quanto riconosciuto affetto da “ -OMISSIS- ”.

In data 14.9.2005 ha chiesto alla competente Amministrazione il riconoscimento della causa di servizio e la concessione del relativo equo indennizzo ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001.

Il Comitato di verifica per le cause di servizio, approvando il contenuto del citato verbale n.341 della CMO ha trasmesso favorevolmente gli atti al Ministero dell’interno per la definizione.

Con DM n.2223/N del 4.11.2008, il Ministero dell’interno ha riconosciuto la dipendenza della infermità come “ -OMISSIS- ”.

Indi il ricorrente ha presentato in data 12.12.2008 istanza per il riconoscimento dell’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo.

Analoga istanza aveva presentato in data antecedente (7.9.2001) per l’aggravamento di una precedente infermità già riconosciuta come dipendente da causa di servizio ed ammessa ad equo indennizzo di Tabella B, misura massima con DM n.1151 del 9.6.1999.

Entrambe le istanze di aggravamento (7.9.2001 e 12.12.2008) sono state esitate dalla CMO di Caserta con verbale n.1059 del 18.03.2009 che ha riconosciuto l’intervenuto aggravamento provvedendo ad iscrivere le infermità a nuova Tabella e Categoria, sia ai fini dell’equo indennizzo che per la pensione privilegiata.

In data 21.3.2011, il ricorrente ha reiterato le precedenti richieste di aggravamento ai fini del riconoscimento dell’equo indennizzo.

Con decreto ministeriale n.2353/11/N del 21.4.2011 il Ministero ha disposto che “ La domanda del 21.3.2011 presentata per ottenere la concessione dell’equo indennizzo per -OMISSIS- è da ritenersi respinta perché intempestiva ai sensi dell’art. 14, comma 4 del dPR 461/01. Le domande del 12.12.2008 e del 21.03.2011 presentate per ottenere l’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo per -OMISSIS- sono da intendersi non accolte in quanto già definite per intempestività ai sensi dell’art. 2, comma 1, del DPR 461/01, come peraltro precisato nel D.M. n. 2223/N del 4.11.2008”.

1.1.Avverso il suddetto decreto ministeriale n.2353/11/N del 21.4.2011 ha proposto ricorso denunciando i seguenti motivi:

1 ) Violazione art. 2, comma 1 del dPR n. 461 del 2001. Eccesso di potere, carenza di istruttoria, difetto di motivazione : il D.M. del 2008 sarebbe contraddittorio affermando da un lato la intempestività della domanda ai sensi dell’art.2, comma 1, e decretando poi il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità in questione. Se riconosciuta l’infermità dovrebbe poi ritenersi possibile la richiesta di aggravamento. La decorrenza del termine semestrale di decadenza sarebbe collegata ad eventi diversi ed alternativi (non solo dall’evento dannoso, ma anche dalla conoscenza dell’aggravamento, conoscenza quest’ultima che avrebbe comportato la presentazione della relativa istanza in data 12.12.2008). Per l’Amministrazione il termine semestrale sarebbe decorso in quanto riferito all’evento principale, come affermato con D.M. n. 2223/N del 4.11.2008 e l’aggravamento sarebbe rinvenibile già all’insorgere della malattia, ed invece la dipendenza da causa di servizio di detta malattia sarebbe stata riconosciuta il 4.11.2008. Se considerata la decorrenza del termine semestrale dal 4.11.2008, la domanda del 12.12.2008 sarebbe da considerare tempestiva in quanto presentata nel termine di cui all’art.2, comma 1 del d.P.R. n. 461 del 2001, con conseguente illegittimità del provvedimento.

2 ) Violazione e falsa applicazione dell’art.14, comma 4 del d.P.R. n. 461 del 2001. Carenza di motivazione. Eccesso di potere. Difetto di istruttoria : il motivo del diniego dell’istanza del 21.3.2011 per la revisione dell’equo indennizzo già concesso con D.M. n.1151 del 9.6.2008 determinato sulla intempestività della domanda ai sensi dell’art.14, comma 4 del d.P.R. n. 461 del 2001 sarebbe illegittimo perché l’Amministrazione non avrebbe considerato la concessione dell’equo indennizzo in data 9.6.1998 con D.M. 1151 e la successiva domanda del 7.9.2001 (non considerata dall’Amministrazione) dovrebbe ritenersi presentata entro il termine quinquennale previsto dall’art.4, comma 4 del d.P.R. n.461 del 2001. Inoltre con verbale n.1059 del 18.3.2009 la CMO avrebbe riconosciuto l’aggravamento della infermità e quindi rispettato i termine quinquennale ex art. 14, comma 4, in relazione alla domanda del 21.3.2011. Pertanto a seguito del riconoscimento dell’aggravamento sarebbe possibile chiedere la revisione dell’equo indennizzo, indi il ricorrente ha concluso per l’annullamento dell’atto impugnato.

1.2.Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno intimato per resistere al ricorso con comparsa di stile.

2.Con atto recante motivi aggiunti, previa costituzione in giudizio di nuovo difensore a seguito della revoca del difensore originario, parte ricorrente ha gravato il Provvedimento del Ministero dell'Interno del 25.02.2015, con il quale è stata respinta l'istanza del ricorrente del 13.11.2014 che con riferimento alla infermità consistente in « -OMISSIS- », già riconosciuta causa di servizio – è stato chiesto l'equo indennizzo per aggravamento della infermità medesima.

Parte ricorrente ricostruisce i fatti di causa e riferisce che successivamente al Decreto n. 2353/11/N del 21.04.2011 recante il diniego l'Amministrazione con Decreto n. 1115 del 05.04.2012, notificato il 05.04.2012, ha annullato parzialmente in autotutela il Decreto in questione, con riferimento alla I^ infermità (« -OMISSIS-») considerato che « da una accurata ricerca è stata rinvenuta l'istanza del 7/9/01 regolarmente assunta a protocollo, che risulta tempestivamente prodotta» . Con il citato Decreto del 2012 l'Amministrazione ha quindi provveduto alla liquidazione, in favore del ricorrente, dell'equo indennizzo.

Con ulteriore domanda in data 13.11.2014 il ricorrente ha chiesto l’equo indennizzo per le due infermità:

1. l'8^ categoria per « -OMISSIS- », I ^ infermità;

2. la I^ categoria, lettera F n. 8 per « -OMISSIS- » II ^ infermità,

ed ha allegato all'istanza il Verbale della C.M.O. del 23.05.2014, che ha ritenuto la patologia sub n. 2 aggravata, diversamente dalla prima.

Con l’atto impugnato del 23.02.2015 l'Amministrazione ha respinto l’istanza del ricorrente facendo riferimento alla circostanza della reiezione della domanda di riconoscimento dell'equo indennizzo, con conseguente non accoglimento della domanda di revisione dell'equo indennizzo, ex art. 14, comma 4, D.P.R. 461/2001.

Parte ricorrente ha allegato all’atto recante motivi aggiunti le censure della Illegittimita' derivata — Violazione dell'art. 2, comma 1 del d.P.R. 461 del 2001 — Eccesso di potere — Carenza d'istruttoria — Difetto di motivazione : l’annullamento del provvedimento del 2011, contestato con il ricorso introduttivo comporterebbe l'illegittimità anche del provvedimento impugnato con l’atto recante motivi aggiunti, invece il secondo motivo di ricorso introduttivo riguardante l'altra statuizione lesiva del provvedimento risulterebbe superata dal successivo annullamento in autotutela.

3. A seguito di avviso di perenzione da parte della Segreteria parte ricorrente ha presentato istanza di fissazione dell’udienza di discussione ex art. 82 cpa, a firma congiunta con il difensore, confermando l’interesse alla decisione del ricorso.

4. Parte ricorrente in prossimità dell’odierna udienza ha depositato copiosa documentazione relativa al procedimento e memoria ex art. 73 cpa, rilevando che dopo la determinazione in autotutela resterebbe da decidere sulla questione riguardo alla spettanza al ricorrente dell’equo indennizzo con riferimento alla patologia < -OMISSIS- >, patologia riconosciuta causa di servizio, con riferimento alla quale avrebbe chiesto sia l’equo indennizzo che l’aggravamento e, in collegamento con tale aggravamento pur assentito, la liquidazione di equo indennizzo, domanda che l’Amministrazione avrebbe ritenuto non tempestiva in applicazione dell’art. 2, comma 1, d.P.R. n.461 del 2001. Parte ricorrente insiste sulla tempestività della domanda proposta il 14.09.2005 e il rilievo che l’aggravamento di una precedente patologia già acclarata come dipendente da causa di servizio sarebbe equiparabile, sul profilo del nesso eziologico ad una patologia del tutto nuova e autonoma da altre, con conseguente ammissibilità della domanda di indennizzo pur se presentata con riferimento al solo aggravamento di una patologia già riconosciuta causa di servizio, ed ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Alla udienza pubblica del 23 febbraio 2021, previe note di udienza ex d.l. n. 137 del 2020, la causa è stata trattenuta in decisione.

5. Il Collegio riguardo alla complessa e articolata vicenda premette, alla luce di quanto rappresentato e risultante in atti, la necessaria ricostruzione dei fatti legati ai procedimenti in questione.

5.1.Parte ricorrente a seguito di un incidente stradale nel 1991 e alle patologie insorte è stato sottoposto in data 7.11.1995 con chiamata d’ufficio a visita presso la CMO per l’accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia riscontrata;
la CMO ha espresso per l’infermità il giudizio “ -OMISSIS-i ”, ritenendo l’infermità dipendente da causa di servizio, ascrivibile, ai fini dell’equo indennizzo, alla Tab. A Cat. 8 minima (Verbale C.MO. del 7.11.1995).

Il ricorrente con istanza in data 14.11.1995 ha chiesto la concessione dell’equo indennizzo con riferimento alla infermità di cui sopra e il Comitato per le Pensioni Privilegiate, con parere del 28.01.1997, ha confermato il giudizio dell’infermità dipendente da causa di servizio, pur se ascrivibile alla Tab. B massima, e non alla Tab. A Cat. 8 minima (come stabilito dalla C.M.O.). Il Ministero dell’Interno, con Decreto n. 1151 del 09.06.1998 ha quindi liquidato l’equo indennizzo in favore del ricorrente.

Con istanza del 7.09.2001 il ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento della predetta patologia con ri - liquidazione dell’equo indennizzo. A tale richiesta è seguito il diniego da parte dell’Amministrazione con il provvedimento gravato con il ricorso introduttivo e poi concesso all’esito dell’esercizio di auto – tutela da parte dell’Amministrazione, con il provvedimento impugnato con l’atto recante motivi aggiunti.

In seguito ad altro incidente stradale avvenuto nel 1993 il ricorrente, con istanza del 20.11.2003, prot. n. 4747, ha chiesto il riconoscimento della causa di servizio della seguente patologia: “ -OMISSIS- ”. La CMO nella seduta del 22.04.2005 si è riunita sia per l’accertamento dell’idoneità del ricorrente che per l’accertamento della sussistenza della patologia di cui il ricorrente ha chiesto riconoscersi la dipendenza della causa di servizio e in particolare ha espresso il giudizio di permanente non idoneità assoluta del ricorrente ai servizi d’istituto, a cui è seguita la dispensa dal servizio del medesimo;
quanto al giudizio diagnostico sulla infermità si è espressa per “ 1. -OMISSIS-. 2. -OMISSIS-”; le due invalidità cumulate erano ritenute ascrivibili alla Tab. A Cat. 3 (“ qualora la infermità 1 fosse SI dip.da C.S.” ).

Con istanza del 14.9.2005 il ricorrente ha chiesto, con riferimento alla patologia di cui sopra sub 1 (1. -OMISSIS- ) il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tale infermità e, contemporaneamente, l’equo indennizzo.

Il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio, con parere del 4.7.2008, rettificato l’8.9.2008, ha ritenuto l’infermità dipendente da fatti di servizio “ in quanto la lesione in questione risulta conseguente ad infortunio avvenuto lungo il percorso compreso fra l’abitazione del soggetto ed il luogo di lavoro e che il nesso di causalità non appare interrotto da elementi o condizioni che possano configurare il dolo o la colpa grave del dipendente”.

Il Ministero, con Decreto n. 2223/N del 04.11.2008 ha riconosciuto per la suddetta infermità la dipendenza da causa di servizio in conformità al parere del C.V.C.S. ed invece ha respinto la domanda di concessione dell’equo indennizzo ex art. 2, comma 1 del d.P.R. n. 461 del 2001 ritenendola intempestiva, in quanto “ risulta dagli atti che l’interessato era a conoscenza dell’infermità sin dal 30.11.93 quando veniva dimesso dall’Ospedale S.M.di Loreto di Napoli (USL n.44)”.

Il ricorrente con istanza del 12.12.2008 ha chiesto il riconoscimento dell’aggravamento della patologia da ultimo riconosciuta causa di servizio ex art. 2 del d.P.R. n.461 del 2001.

La C.M.O. di Caserta riunitasi il 18.3.2009 (verbale n. 1059) ha riscontrato le due infermità, giudicate come dipendenti da causa di servizio, legate ad infermità accertate, e riguardo alle istanze di aggravamento delle patologie già riconosciute causa di servizio (del 7.9.2001 e del 12.12.2008) ha constatato l’aggravamento.

Con decreto ministeriale n.2353/11/N del 21.4.2011, impugnato con il ricorso introduttivo, il Ministero dell’interno ha così disposto:

-ha respinto l’istanza in data 21.3.2011 presentata per ottenere l’equo indennizzo per l’infermità “ -OMISSIS-…. ” in quanto la relativa istanza è intempestiva ai sensi dell’art. 14, comma 4 del d.P.R. n.461 del 2001

- non ha accolto le istanze in data 12.12.2008 e 21.7.2011 presentate per ottenere l’aggravamento ai fini dell’equo indennizzo per l’infermità “ -OMISSIS-. 2. -OMISSIS- ”, in quanto già definita intempestiva ai sensi dell’art. 2, comma1 del d.P.R. n. 461 del 2001, come precisato nel D.M. n. 2223/N del 4.11.2008.

Con decreto n.1115 del 5.4.2012 il Ministero dell’Interno in sede di autotutela ha parzialmente annullato il D.M.n.2353/11/N del 21.4.2011 (impugnato con il ricorso introduttivo) con riferimento al diniego dell’aggravamento per l’infermità “ -OMISSIS- ” nonché all’indicazione dell’ascrivibilità alla 3^ catg, anziché all’8 ^ catg, come attribuita dalla competente CMO ai sensi del d.P.R. n. 461 del 2001 e

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