TAR Bari, sez. III, sentenza 2021-05-06, n. 202100808
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Pubblicato il 06/05/2021
N. 00808/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Società A.C.G. Auditing &Consulting Group a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato F M, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Alessandro Manzoni, 21;
contro
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato C P, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE) e con domicilio eletto presso l’Avvocatura regionale in Bari, lungomare Nazario Sauro, 31/33;
nei confronti
R G T s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Guccione, Maria Ferrante e Adriano Cavina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa tutela cautelare nonché tutela monocratica provvisoria,
1) dell’esclusione della società ricorrente dalla gara telematica sotto soglia comunitaria a mezzo di procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, d.lgs. 2016 n. 50 e s.m.i. per l’affidamento del “servizio professionale di audit e revisione contabile per il progetto SUPREME cofinanziato dal Fondo asilo migrazione e integrazione” indetta dalla Regione Puglia contenuta nella “comunicazione di esclusione” prot. n. PI323668-20 pubblicata in data 4.12.2020 e trasmessa a mezzo pec tramite il Servizio telematico EmPULIA;
2) dell’atto a firma del RUP prot. n. AOO_176/2344 del 17.12.2020 recante riscontro all’istanza di annullamento in autotutela del provvedimento di esclusione;
3) di tutti i verbali della Commissione di gara e, in particolare, del verbale n. 2 della seduta del 18.11.2020 durante la quale è stata disposta l’esclusione contestata e di tutti quelli successivi;
per l’annullamento o/o la declaratoria di nullità e/o la disapplicazione
- parziale e nei limiti dell’interesse della ricorrente -
della lex specialis della gara, approvata con determine dirigenziali nn. 71 e 124, rispettivamente, del 21.5.2020 e 7.8.2020, limitatamente alla clausola circa il pre-requisito/condizione della indipendenza e dei chiarimenti resi nei confronti delle richieste formulate dagli operatori economici (FAQ);
e per l’accertamento del diritto al risarcimento del danno ingiusto in forma specifica mediante declaratoria dell’ammissione alla procedura aperta in questione con conseguente diritto alla valutazione dell’offerta tecnica e di quella economica presentate dalla società ricorrente;
sul ricorso per motivi aggiunti depositato in data 24.4.2021, per l’annullamento,
previa tutela cautelare,
- della determina dirigenziale n. 39 del 2.3.2021 recante aggiudicazione della gara di cui sopra in favore della R G T s.p.a., corrente in Milano, in persona del legale rappresentante p.t., comunicata alla concludente con nota prot. n. 887 del 24.3.2021, anch’essa impugnata;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, ivi compresi i verbali nn. 1, 2 e 3 del Seggio di gara, e quelli nn. 1, 2, 3 e 4 della Commissione giudicatrice e la loro approvazione nonché la relazione e determinazione di conclusione favorevole del sub procedimento di verifica dell’anomalia e la nota prot. n. AOO_176/916 del 25.3.2021 di trasmissione della documentazione richiesta con apposita domanda di accesso documentale del 17.2.2021 e quella 7.4.2021 prot. n. AOO_176/1063 di pari oggetto;
e per l’annullamento e la declaratoria di inefficacia ex art. 122 cod. proc. amm. del contratto eventualmente stipulato dalla Regione Puglia con la ditta R G T s.p.a. sulla scorta del recente esito di gara, successivo all’incardinazione del presente giudizio;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Puglia e di R G T s.p.a.;
Vista la nota del 28.4.2021 con la quale la parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c) e 85, comma 9 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021, svolta in modalità da remoto, il dott. Francesco Cocomile e dato atto della presenza, ai sensi di legge, dei difensori delle parti come da verbale dell’udienza;
Rilevato che con nota del 28.4.2021 il difensore della parte ricorrente ha dichiarato il sopravvenuto difetto d’interesse in ordine alla decisione del presente ricorso, integrato da motivi aggiunti;
Considerato che ciò determina la declaratoria d’improcedibilità del ricorso, integrato da motivi aggiunti;
Ritenuto che, in considerazione della peculiarità della controversia, sussistono giuste ragioni di equità per compensare le spese di giudizio;