TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-28, n. 202208830

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1B, sentenza 2022-06-28, n. 202208830
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202208830
Data del deposito : 28 giugno 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/06/2022

N. 08830/2022 REG.PROV.COLL.

N. 11289/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11289 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato M S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

previa sospensione

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del Decreto del Ministro della difesa del 23.04.2015 limitatamente all'art. 3 comma 1 lettera d) nella parte in cui prevede quale requisito per presentare domanda di rafferma il non “…risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi”, in quanto illegittimo poiché in contrasto con il principio della presunzione di innocenza in assenza di una condanna definitiva postulato dall'art. 27 comma 2 della Costituzione;

- o per la disapplicazione della circolare del Ministero della difesa 2^ edizione del 2015 “Direttiva sullo stato Giuridico dei volontari in Ferma Prefissata limitatamente al paragrafo 9 “Rafferme” lett. b Requisiti di partecipazione al punto relativo a “ né essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi”, in quanto in contrasto con il principio della presunzione di innocenza in assenza di una condanna definitiva postulato dall'art. 27 comma 2 della Costituzione;

- del provvedimento del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare –

II

Reparto – 6^Divisione prot. n. M_-OMISSIS-del 05/11/2020, notificato al ricorrente in data 06/11/2020 recante “Il -OMISSIS-”;

- di tutti gli altri atti presupposti, connessi, conseguenti, comunque lesivi degli interessi del ricorrente in quanto adottato in violazione con il principio costituzionale della presunzione di innocenza in assenza di una condanna definitiva postulato dall'art. 27 comma 2 della Costituzione;

- per la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle spese tutte di lite con diritti ed onorari di avvocato I.V.A. e C.P.A. nelle aliquote di legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20/4/2021:

- del provvedimento Prot. n. M_D -OMISSIS-della Direzione Generale per il personale militare del Ministero della difesa relativo al mancato accoglimento della domanda di partecipazione all'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare, per il 2020 dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del -OMISSIS-e successive modifiche);

- del provvedimento M_ D-OMISSIS-della direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa di rigetto di annullare in autotutela il provvedimento Prot. n. M_D -OMISSIS-;

- della circolare Della Circolare M_D -OMISSIS-e successive modifiche avente ad oggetto “Immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente delle Forze Armate 2020, dei volontari in ferma prefissata quadriennale reclutati ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90”.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 17/11/2021:

- del Decreto del Ministero della Difesa - Direzione Generale per il personale militare n. M_D

GML

372308 del 19 agosto 2021 recante l'immissione al ruolo dei volontari in servizio permanente della Marina Militare nel CEMM e nelle CP con il grado di Sottocapo di 3^ classe con decorrenza giuridica 31 dicembre 2020 e amministrativa 9 giugno 2021 di cui agli elenchi ivi riportati ed, in particolare, per quanto di interesse di cui all'elenco punto 8) b relativo alla categoria di nocchieri di porto;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 giugno 2022 la dott.ssa R P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente, volontario in ferma prefissata quadriennale, appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto, con decorrenza 31.12.2016, nel dicembre del 2019 veniva rinviato a giudizio dalla -OMISSIS-.

2. Con il ricorso in epigrafe, depositato il 23.12.2020, impugnava il provvedimento di -OMISSIS-, avanzata in pendenza del procedimento penale di cui sopra, adottato sul presupposto che tra i requisiti necessari per l’ammissione alla rafferma vi fosse il “non risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi”, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. d), del decreto del Ministero della Difesa 23 aprile 2015;
egli deduceva la violazione di legge e l’eccesso di potere sotto vari profili, sostenendo in particolare che il predetto requisito, la cui mancanza aveva comportato il rigetto della domanda di rafferma biennale, si pone in contrasto con il principio di cui all’art. 27, comma 2, Cost., nella misura in cui determina l’automatica esclusione dalla rafferma in ragione della mera pendenza di procedimento penale, presupponendo la non idoneità morale del militare a ricoprire quel determinato ruolo pur in assenza di condanna definitiva.

3. Il 12.1.2021 si costituiva in giudizio il Ministero della Difesa per resistere al ricorso.

4. Con ordinanza n. 340/2021, il Collegio respingeva l’istanza cautelare, ritenuto che l’Amministrazione, nell’escludere il ricorrente, avesse agito nell’esercizio di un potere vincolato, facendo pedissequa applicazione della normativa vigente in materia.

5. Con atto di motivi aggiunti depositato il 20.4.2021, l’odierno esponente impugnava, deducendone l’illegittimità derivata, il provvedimento di diniego della domanda di partecipazione alla procedura di immissione in servizio permanente, adottato sul presupposto che il ricorrente non risultava più in servizio quale volontario in ferma prefissata quadriennale, stante la mancata rafferma ed il conseguente collocamento in congedo.

6. Con ordinanza n. 5940/2021, il Collegio accoglieva l’istanza cautelare, preso atto della produzione in atti dell’intervenuta sentenza di assoluzione del ricorrente dal reato ascrittogli “perché il fatto non sussiste”, emessa il 31.5.2021 e divenuta irrevocabile il 16.10.2021.

7. In data 17.11.2021, il ricorrente depositava secondo atto di motivi aggiunti avverso il decreto di approvazione della graduatoria di merito relativa alla procedura di immissione in servizio permanente per la quale aveva fatto domanda.

8. Con ordinanza n. 1151/2022, il Collegio disponeva l’integrazione del contraddittorio, del cui adempimento successivamente il ricorrente dava riscontro.

9. Alla pubblica udienza del 17 giugno 2022 la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il gravame si manifesta nel suo complesso fondato e va accolto per le ragioni di seguito indicate.

2. Preliminarmente, giova rammentare che, con D.M. del 23 aprile 2015, il Ministero della Difesa ha disciplinato la procedura per “l’ammissione dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto, e dell’Aeronautica Militare, alle rafferme biennali” , in attuazione del terzo comma dell’art. 954 C.O.M., a mente del quale “3. I criteri e le modalità di ammissione alle rafferme sono disciplinati con decreto del Ministro della Difesa” .

2.1 Per quanto di interesse nel presente giudizio, l’art. 3 del sopracitato Decreto Ministeriale individua una serie di requisiti necessari per l’ammissione alla rafferma, che “debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di ammissione alla rafferma”, tra i quali, alla lettera d), “non aver riportato condanne penali per delitti non colposi né risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi” , alla stessa stregua di quanto prevede l’art. 635 C.O.M., rubricato ‘ Requisiti generali per il reclutamento ’.

3. Nel caso all’odierno esame, all’accoglimento della domanda di rafferma biennale ostava l’assenza del requisito del “non risultare essere rinviati a giudizio o ammessi a riti alternativi per delitti non colposi”, essendo stato il ricorrente rinviato a giudizio per il reato di ricettazione.

3.1 A tal proposito, osserva il Collegio che l’Amministrazione, nell’escludere il ricorrente, ha agito nell’esercizio di un potere vincolato, posto che, per volere del legislatore, l’essere rinviati a giudizio costituisce ex se una causa ostativa all’ammissione alla rafferma, indipendentemente dall’esito del procedimento penale.

3.2 In presenza di una norma chiara ed inequivoca, infatti, si applica il principio “ in claris non fit interpretatio ”, sicché, avendo l’interessato assunto lo status di imputato in ordine ad un delitto non colposo, l’Amministrazione doverosamente adottava il provvedimento di non ammissione alla rafferma biennale (cfr., in tal senso, Cons. Stato, Sez. IV, n. 652/2019).

4. Tuttavia, come da documentazione ritualmente versata in atti, l’odierno esponente è stato successivamente assolto dal reato a lui ascritto con formula piena “perché il fatto non sussiste”.

Tale non trascurabile dato fattuale e giuridico, sopraggiunto in pendenza del presente giudizio, induce alle seguenti considerazioni.

5. Essendo stato assolto con formula piena, il ricorrente ha potuto dimostrare di non aver consumato alcun delitto non colposo e, quindi, di essere, al momento di scadenza del termine di presentazione della domanda per la rafferma, pienamente degno di servire la Patria, in quanto nel pieno possesso dei requisiti morali e/o di professionalità necessari a tal fine.

In altre parole, la conclusione del procedimento penale con esito pienamente favorevole all’imputato ha fatto venir meno, con effetto retroattivo, ogni formale motivo ostativo all’ammissione alla rafferma biennale.

5.2 Invero, il requisito in esame ha una funzione di protezione dell’interesse pubblico ad una corretta selezione del personale delle Forze armate, che tuttavia si esaurisce, come accaduto nel caso di specie, a seguito della definitiva assoluzione del candidato imputato per insussistenza del fatto di reato, “poiché tale esito processuale non può lasciar adito ad alcun dubbio sulla sua idoneità morale a ricoprire il ruolo militare divisato” (Cons. Stato, Sez. II, n. 2606/2022).

5.3 Pertanto, la disposizione in virtù della quale è stato adottato il provvedimento impugnato di non ammissione alla rafferma biennale, che richiede il possesso del requisito de quo “alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda”, necessita di una lettura costituzionalmente orientata, tale per cui, venuta meno l’imputazione a carico del militare, nessun dubbio può essere sollevato circa la sua moralità, giacché l’inizio di un procedimento penale non consente di emettere a tal proposito un giudizio definitivo.

Per contro, una sua rigida applicazione condurrebbe ad esiti sostanzialmente ingiusti, oltre ad essere irragionevole ed illogica in considerazione della ratio che la giustifica, risolvendosi in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell’azione amministrativa (Tar Lazio, sez. I bis, n. 7679/2021).

6. In definitiva, sebbene inizialmente il provvedimento di diniego di rafferma fosse formalmente ineccepibile in quanto applicativo dell’art. 3 del D.M. 23.4.2015, successivamente, in ragione dell’intervenuta assoluzione con formula piena, si è rivelato nella sua oggettività irragionevole nonché ingiusto per il ricorrente (Tar Lazio, cit.), rendendo altresì illegittimi, in via derivata, il rigetto della domanda di partecipazione alla procedura di immissione in servizio permanente e la relativa graduatoria di merito in seguito approvata, unitamente a tutti gli atti connessi.

7. Conclusivamente, per tutto quanto precede, il ricorso, unitamente ai motivi aggiunti, assorbita ogni altra censura o deduzione, va accolto, con conseguente annullamento nei limiti dell’interesse degli atti impugnati e declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di dare compiuto seguito ai consequenziali adempimenti richiesti dall’effetto conformativo della presente sentenza.

8. La peculiarità della controversia legittima la scelta del Collegio di disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti del presente giudizio.

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