TAR Trieste, sez. I, sentenza 2021-08-10, n. 202100247
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Pubblicato il 10/08/2021
N. 00247/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00270/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL P I
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 270 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto da
A M S, rappresentato e difeso dagli avvocati G T e C A, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Arba, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati R F e R F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il loro studio in Trieste, via Donota, 3;
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia non costituita in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arba n. 10 del 30 giugno 2020, pubblicata all'albo pretorio dal 3 luglio 2020 al 17 luglio 2020, recante “Variante Generale n. 24 al P.R.G.C.. Esame riserve regionali e osservazioni/opposizioni. Approvazione”, nonché di tutti gli elaborati che costituiscono parte integrante e contestuale della predetta Deliberazione, e segnatamente nella parte in cui, rigettando l'opposizione presentata dal ricorrente (prot. n. 4106 del 20 settembre 2019), ha inserito gli immobili di proprietà del ricorrente in “zona B1 – di recente formazione a bassa densità” in relazione a cui gli artt. 11 – 13 delle Norme Tecniche d'Attuazione escludono la possibilità di esercitare attività di dancing e discoteche ed introducono, per l'uso commerciale al dettaglio, il limite massimo di superficie di vendita pari a 400 mq.;
- per quanto occorrer possa, annullamento, in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti alla predetta Deliberazione (e segnatamente nella parte in cui non prevedono la possibilità di esercitare negli immobili di proprietà del ricorrente attività di dancing e discoteche ed introducono, per l'uso commerciale al dettaglio, il limite massimo di superficie di vendita pari a 400 mq.) tra cui in particolare:
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arba n. 11 del 25 marzo 2019 recante “Variante generale n. 24 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 63 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.. Procedura di riadozione” nonché tutti gli elaborati che costituiscono parte integrante e contestuale della predetta Deliberazione;
- la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Friuli Venezia Giulia n. 2004 del 22 novembre 2019 recante “LR 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art. 63 bis, comma 12. Variante n. 24 al Piano regolatore Generale Comunale del Comune di Arba: proposizione di riserve regionali vincolanti” ed il parere della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Friuli Venezia Giulia n. 022/19 del 19 novembre 2019;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arba n. 28 del 28 novembre 2018 recante “Adozione della Variante generale n. 24 al P.R.G.C. ai sensi dell'art. 63 della L.R. 23.02.2007 n. 5 e s.m.i.” nonché tutti gli elaborati che costituiscono parte integrante e contestuale della predetta Deliberazione;
- risarcimento del danno.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S A M il 1/3/2021:
- in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, della Deliberazione del Consiglio del Comune di Arba n. 26 del 27 novembre 2020, pubblicata dal 2 al 16 dicembre 2020, recante la riapprovazione, ai sensi dell'art. 63-bis comma 15 della L.R. 5/2007, della Variante Generale n. 24 al P.R.G.C. con “modifica delle Norme Tecniche di Attuazione all'art. 11 – Zone B – Struttura urbana consolidata, Destinazioni d'uso degli edifici, lettera e) nel modo seguente: “e) direzionale – (massimo 30% della superficie) non sono consentiti nuovi dancing e discoteche”, nonché di tutti gli elaborati che costituiscono parte integrante e contestuale della predetta Deliberazione, e segnatamente nelle parti in cui:
i) viene previsto, agli artt. 11 – 13 ed in particolare all'art. 11 lettera e) delle Norme Tecniche d'Attuazione, il limite “massimo 30% della superficie” per gli immobili a destinazione direzionale ricompresi nella Zona Omogenea B;
ii) viene previsto, agli artt. 11 – 13 ed in particolare all'art. 11 lettera f) delle Norme Tecniche d'Attuazione, il limite massimo di superficie di vendita pari a 400 mq. per gli immobili a destinazione commerciale al dettaglio;
iii) nell'elaborato “Valutazioni dimensionali di Variante” – scheda n. 25 l'immobile del signor Sacillotto viene ricompreso nella Zona Omogenea B2 anziché B1;
iv) in cui, nell'elaborato denominato “Relazione di superamento delle riserve regionali - Del. n.2004 del 22/11/2019. Risposte a osservazioni/opposizioni e ricorso al TAR”, viene accolta solo in parte l'opposizione presentata dal ricorrente (prot. n. 4106 del 20 settembre 2019);
- per quanto occorrer possa, annullamento, in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti alla predetta Deliberazione in relazione alle parti ed ai profili enucleati nel precedente punto;
- risarcimento del danno;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da S A M il 26/4/2021:
, in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente:
- del Decreto del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 021/Pres. del 24 febbraio 2021 avente ad oggetto “L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Variante n. 24 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Arba: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione n. 10 del 30.06.2020 e della Deliberazione Consiliare di riapprovazione con integrazioni n. 26 del 27.11.2020” e dei relativi allegati, di cui è stato pubblicato - per estratto - l'avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 10 marzo 2021;
- della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 232 del 19 febbraio 2021 avente ad oggetto “L.R. 5/2007 e successive modifiche e integrazioni, art. 63 bis, comma 18. Variante n.24 al Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Arba: introduzione di modifiche e conferma di esecutività della Deliberazione Consiliare di approvazione n. 10 del 30.06.2020 e della Deliberazione Consiliare di riapprovazione con integrazioni n. 26 del 27.11.2020” e dei relativi allegati;
- del parere del Direttore del Servizio Pianificazione Paesaggistica, Territoriale e Strategica della Direzione Centrale Infrastrutture e Territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia n. 04/21 del 15 febbraio 2021 avente ad oggetto “L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18. Comune di Arba. Variante generale n. 24 al Piano regolatore generale comunale. Del. C.C. di approvazione n. 10 del 30/06/2020. Del. C.C. di riapprovazione n. 26 del 27/11/2020” e della relazione istruttoria relativa alla Variante stessa, non nota, citata nel predetto parere n. 04/21 del 15 febbraio 2021 che ne riporta e fa propri i contenuti;
- per quanto occorrer possa, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti;
e segnatamente nelle parti i succitati provvedimenti hanno confermato l'esecutività delle Deliberazioni Consiliari del Comune di Arba n. 10 del 30 giugno 2020 e n. 26 del 27 novembre 2020 in relazione ai profili già dedotti con i precedenti ricorsi introduttivo e primo per motivi aggiunti;
- risarcimento del danno;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arba;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 25, comma 1, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176, così come modificato dall’art. 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020, n. 183 e da ultimo dall’art. 6, comma 1, lett. e), d.l. 1 aprile 2021, n. 44, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, l. 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che “le disposizioni dei periodi quarto e seguenti del comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, convertito in legge, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 25 giugno 2020, n. 70, si applicano altresì alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei tribunali amministrativi regionali che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 luglio 2021…”;
Vista l’istanza di discussione della causa mediante collegamento da remoto presentata dal ricorrente in data 23 giugno 2021 ai sensi dell’art. 4, comma 1, d.l. n. 28/2020, convertito in legge n. 70/2020;
Viste le note d’udienza dimesse dal Comune di Arba ai sensi e per gli effetti di cui alla norma dianzi citata;
Relatore nell'udienza pubblica telematica del giorno 14 luglio 2021 la dott.ssa M S e uditi per il ricorrente i difensori, presenti da remoto, e lette le note d’udienza dimesse dal Comune intimato, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso introduttivo depositato in data 8 ottobre 2020, il ricorrente, proprietario degli immobili ubicati nel Comune di Arba (Pordenone) in via V. Emanuele n. 50 e censiti al N.C.E.U. del Comune di Arba - Catasto Fabbricati al foglio 4, particella 1145, sub. 4-5 e Catasto Terreni al foglio 4, particella 1145 [fabbricato disposto su due piani fuori terra ed un piano interrato, edificato sul mappale 1145 del foglio 4 di area pari a 1.892 metri quadri catastali. Il piano interrato è destinato a cantina e vano tecnico, mentre al piano terra insiste un esercizio pubblico (bar con musica, spettacoli e ballo) ed al piano primo un appartamento ad uso residenziale], ha chiesto l’annullamento, in parte qua e nei limiti del suo personale e diretto interesse, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Arba n. 10 del 30 giugno 2020 recante “Variante Generale n. 24 al P.R.G.C. Esame riserve regionali e osservazioni/opposizioni. Approvazione” e relativi elaborati e atti presupposti, connessi e conseguenti specificamente indicati e, segnatamente, nella parte in cui, rigettando la sua opposizione, ha inserito gli immobili di sua proprietà in “zona B1 – di recente formazione a bassa densità” in relazione a cui gli artt. 11 – 13 delle Norme Tecniche d'Attuazione escludono la possibilità di esercitare attività di dancing e discoteche ed introducono, per l’uso commerciale al dettaglio, il limite massimo di superficie di vendita pari a 400 mq.
A sostegno della domanda azionata ha dedotto:
1. “Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 63 bis della Legge Regionale 23 febbraio 2007 n.5;dell’art. 11 delle Disposizioni sulla Legge in Generale (Disposizioni Preliminari al Codice Civile);dell’art. 3 della Legge 7 agosto 1990 n. 241;dell’art. 4 della Legge Regionale 20 marzo 2000 n.