TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202300969

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. II, sentenza 2023-04-19, n. 202300969
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202300969
Data del deposito : 19 aprile 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/04/2023

N. 00969/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00599/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 599 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Iliad Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati D I, G M, P I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Lodi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato U F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

con il ricorso introduttivo:

- del provvedimento prot. n. 1009 del 7 gennaio 2022, con il quale il Comune di Lodi ha comunicato a Iliad Italia il diniego all'installazione di una stazione radio base (“SRB”) per il servizio pubblico di telefonia mobile cellulare nel Comune di Lodi – Cascina Gissara, via Del Sandone, foglio 29, mappale 115 e denominata “LO26900_014_Lodi Cascina Gissara”;

- della “Variante parziale al vigente P.R.G. finalizzata alla localizzazione di siti idonei alla installazione di stazioni radio base per telefonia mobile ed alla regolamentazione delle procedure di insediamento di tali impianti” approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 aprile 2006, nella parte in cui – in combinato disposto con il Piano di localizzazione e con le norme del Piano dei Servizi del PGT – individua quali aree idonee all'installazione delle stazioni radio base le sole aree a servizi per impianti tecnologici, vietando l'installazione in qualsiasi altra zona omogenea del territorio;

- dell'art. 47 delle NTA del PRG, introdotto con la variazione n. 3 prevista dalla “Variante parziale al vigente P.R.G. finalizzata alla localizzazione di siti idonei alla installazione di stazioni radio base per telefonia mobile ed alla regolamentazione delle procedure di insediamento di tali impianti” approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 aprile 2006, nella parte in cui – in combinato disposto con il Piano di localizzazione e con le norme del Piano dei Servizi del PGT – individua quali aree idonee all'installazione delle stazioni radio base le sole aree a servizi per impianti tecnologici, vietando l'installazione in qualsiasi altra zona omogenea del territorio;

- della tavola “Piano di localizzazione antenne esistenti di progetto da piano approvato e proposte dei gestori” e delle norme del Piano dei Servizi del PGT (richiamati nel provvedimento impugnato), nelle parti in cui – in combinato disposto con la “Variante parziale al vigente P.R.G. finalizzata alla localizzazione di siti idonei alla installazione di stazioni radio base per telefonia mobile ed alla regolamentazione delle procedure di insediamento di tali impianti” approvata con la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 aprile 2006 e con l'art. 47 delle NTA del PRG (introdotto con la variazione n. 3) – vietano la realizzazione di stazioni radio base al di fuori delle aree a servizi per impianti tecnologici.

Con i motivi aggiunti depositati il 15.6.2022:

- della nota del 25 marzo 2022, con la quale il Comune di Lodi: i) ha confermato il diniego impugnato;
ii) ha addotto a fondamento del diniego la destinazione agricola del suolo individuato per l'installazione della SRB e le regole di tutela del suolo agricolo previste dall'art. 49 delle N.T.A del Piano delle Regole e dall'elaborato PdR 7B del P.G.T vigente;

- della nota del 19 aprile 2022, con la quale il Comune di Lodi: i) ha confermato il diniego impugnato, ribadendo che l'installazione di nuovi impianti debba prioritariamente interessare le 20 localizzazioni individuate nella specifica regolamentazione comunale, perseguendo anche l'obiettivo della coabitazione delle apparecchiature di diversi gestori su medesimo supporto;
ii) ha subordinato la possibilità di riprendere in esame la localizzazione proposta dalla ricorrente solo “qualora emerga l'impossibilità di conseguire altrimenti la radio-copertura minima indispensabile per garantire il servizio”;

- dell'art. 49 delle N.T.A del Piano delle Regole e dall'elaborato PdR 7B del P.G.T vigente, se e nelle parti in cui dovessero essere interpretati nel senso di vietare l'installazione di SRB nell'area oggetto di intervento.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Lodi;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 marzo 2023 la dott.ssa Silvana Bini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

La società Iliad Italia ha presentato in data 5.1.2022 al Comune di Lodi la domanda ai sensi dell’art. 44 (ex art. 87) del Codice, per l’installazione di una stazione radio base nel territorio comunale, in Via Del Sandone.

Il 7 gennaio 2022 l’istanza è stata trasmessa all’ARPA per il rilascio del parere radioprotezionistico;
detto parere positivo veniva trasmesso al Comune con nota del 31.1.2022.

Il Comune con provvedimento del 7.1.2022, senza attendere il parere dell’ARPA, ha comunicato i seguenti motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza:

a) il Comune individua esclusivamente alcune aree (“Aree a servizi”) per l’installazione delle nuove stazioni radio base;

b) l’area di intervento non rientra nelle aree individuate dal Piano di Localizzazione e dalle norme del Piano dei servizi del PGT quali aree idonee per le nuove installazioni.

Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato il diniego e gli atti pianificatori indicati in epigrafe.

Nei primi due motivi proposti avverso il diniego, la ricorrente rileva la carenza di istruttoria e la violazione dell’art. 10 bis L. 241/90: nel diniego, che non è stato preceduto dal preavviso di rigetto, si afferma che non sarebbe stata rispettata la localizzazione del Piano, che individua le aree a servizi per impianti tecnologici, al di fuori della quali sarebbe vietata l’installazione. La ricorrente censura detta motivazione, in quanto secondo l’orientamento consolidato l’indicazione dei siti idonei non è tassativa;
laddove il gestore proponga siti diversi, l’ufficio competente deve svolgere un’istruttoria tecnica per verificare che tali siti non siano incompatibili con gli interessi primari che il Piano delle antenne è preposto ex lege a tutelare. Nel caso in esame questa fase istruttoria è mancata.

Nei motivi successivi (dal n. 3 al n. 5) la ricorrente deduce l’illegittimità delle disposizioni pianificatorie, nella parte in cui limitano le nuove installazioni alle sole aree individuate dallo stesso Piano e dalla relativa tavola quali aree idonee all’installazione.

Nel quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione della legge n. 36 del 2001 nonché l’incompetenza, in quanto compete allo Stato garantire la progressiva minimizzazione dai rischi connessi all’esposizione dai campi elettromagnetici, mentre i comuni non solo non possono fissare parametri diversi da quelli stabiliti dallo Stato (Legge n. 36/2011 e D.P.C.M. 8 luglio 2003) ma neppure approvare strumenti di pianificazione che introducono un generalizzato divieto di installazione delle stazioni radio base.

Negli ultimi due motivi viene lamentata la violazione del principio di imparzialità, in quanto le disposizioni regolamentari creano una discriminazione tra operatori dello stesso settore, nonché la violazione del principio costituzionale di iniziativa economica.

Viene altresì lamentata la violazione degli artt. 43, 44 e 51 d.lgs. n. 259 del 2003, in quanto sono frapposti ostacoli alla possibilità di realizzare sul territorio nazionale una rete completa di impianti, quale è quella richiesta dalla stessa tipologia del sistema di radiocomunicazione.

Da ultimo la violazione degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 259 del 2003 e del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 novembre 2016.

Si è costituito il Comune intimato chiedendo il rigetto del ricorso.

Il Comune, dopo la notifica del ricorso, ha inviato alla società la nota a firma del Responsabile tecnico del 25 marzo 2022, con cui, integrando la motivazione precisa che “l’opera non sarebbe comunque assentibile a causa della destinazione agricola del suolo individuato dall’operatore di telefonia per l’insediamento della nuova stazione radio base” , richiamando l’art. 49 delle N.T.A del Piano delle Regole e l’elaborato PdR 7B del P.G.T vigente.

Veniva poi inviata una ulteriore nota del 19 aprile 2022, con cui, riconfermando il diniego, il Dirigente ribadiva che l’installazione di nuovi impianti doveva prioritariamente interessare le 20 localizzazioni individuate nella specifica regolamentazione comunale, perseguendo anche l’obiettivo della coabitazione delle apparecchiature di diversi gestori su un medesimo supporto.

Con motivi aggiunti depositati in data 15.6.2022 la ricorrente ha impugnato le due note successive al diniego, lamentando in primo luogo la violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi, in quanto si tratterebbe di atti non riconducibili in alcuna tipologia di atto amministrativo previsto dall’ordinamento.

Sono poi state riproposte le censure del ricorso introduttivo.

All’udienza pubblica del 7 marzo 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.

DIRITTO

1) Il ricorso è proposto avverso il rigetto della domanda di installazione di una nuova Stazione Radio Base per la telefonia mobile presentata dal gestore Iliad, da collocarsi nel territorio del Comune di Lodi.

La società ha impugnato oltre al diniego e ai due atti successivi, contenenti motivazioni integrative, le norme pianificatorie, che hanno previsto come aree idonee a installare le stazioni radio base solo le aree a servizi per impianti tecnologici, vietando l’installazione in altre aree del territorio.

2) L’Amministrazione ha rigettato la domanda della ricorrente sulla base delle limitazioni introdotte dalla disciplina generale urbanistica, in quanto l’area prescelta non rientra tra quelle destinate dal Piano all’installazione della stazione base. Precisa poi l’Amministrazione, con l’atto del 25.3.2022, che sarebbe d’ostacolo anche la destinazione agricola dell’area.

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