TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-09-25, n. 201801811

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2018-09-25, n. 201801811
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 201801811
Data del deposito : 25 settembre 2018
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/09/2018

N. 01811/2018 REG.PROV.COLL.

N. 04931/1992 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4931 del 1992, proposto da
Maniscalco M G, rappresentata e difesa dall'avvocato N P, con domicilio eletto presso lo studio Maria Di Gregorio in Catania, corso delle Province n 22;

contro

Comune di Augusta (Sr), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio eletto presso lo studio Dario Sammartino in Catania, via O. Scammacca, 37;

per la declaratoria

della costituzione del rapporto di pubblico impiego tra la ricorrente e l’Amministrazione comunale di Augusta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Augusta (Sr);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 settembre 2018 il dott. Dauno Trebastoni e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente rappresenta quanto segue:

“ebbe ad effettuare prestazioni lavorative per il Comune di Augusta sin dal 19.02.1990 con funzioni di archivista;

lo svolgimento delle predette funzioni, sin dall'inizio del rapporto, è stato tale da richiedere un impegno quotidiano e continuativo dalle ore 8.00 alle ore 13, e tale orario di lavoro è stato, anzi, posto quale condizione di assunzione da parte dell'Amministrazione, unitamente al fatto che il servizio doveva svolgersi in maniera continua e quotidiana;
successivamente, a seguito dell'adozione, da parte dell'Amministrazione comunale, dell'orario su cinque giorni lavorativi per settimana, che comportava un rientro pomeridiano di tre ore nei giorni di lunedì e mercoledì, anche l'orario di lavoro della ricorrente subì una modifica in tal senso;

inoltre, i compiti affidati alla ricorrente sono stati, sin dal primo giorno di servizio, espletati con continuità e stretto vincolo di subordinazione, tanto che la stessa era tenuta a comunicare le eventuali assenze per malattia;

ancora, le modalità di esplicazione dell'attività cui venne di fatto preposta sono state addirittura tali da richiedere spesso un diretto contatto della stessa con il pubblico, e, talvolta, una gestione organizzativa dell'ufficio cui era addetta, perché unica persona presente per quel giorno nell'ufficio medesimo;

la stessa ricorrente, poi, aveva frequenti contatti con funzionari per discutere con gli stessi, sottoporre alla loro visione e firma pratiche proprie dell'ufficio ma tali da esulare da ogni connessione con le proprie mansioni e funzioni;

detti rapporti lavorativi furono instaurati mediante apposita delibera con la quale si affidava il predetto incarico (delibera n. 301 del 19.02.1990 della G.M.) e fu successivamente reiterata, mediante la delibera n. 240 in data 17.05.1991 (con effetti retroattivi al 19.02.91 giacché nessuna interruzione ebbe ad esservi nell'espletamento del servizio da parte della ricorrente), le quali delibere prevedevano l'assunzione della ricorrente per assolvere a compiti destinati nella pianta organica comunale a dipendenti con qualifica di archivista”.

Poiché, in data 19.02.1992 l'Amministrazione, nella persona del capo ufficio, comunicava alla ricorrente la cessazione del rapporto di lavoro, la ricorrente ha adìto questo Tribunale, per ottenere “la declaratoria della costituzione del rapporto di pubblico impiego tra la ricorrente e l’Amministrazione comunale di Augusta”.

Alla pubblica udienza del 20.09.2018 la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso è infondato, e va pertanto rigettato.

Il Collegio non rinviene motivi per discostarsi dal tradizionale orientamento secondo cui il rapporto di lavoro instaurato con l'Amministrazione in contrasto con le disposizioni che lo disciplinano, e tale è quello che viene instaurato in assenza di pubblico concorso, nasce e vive come rapporto di fatto, rispetto al quale gli indici rilevatori del pubblico impiego assumono soltanto funzione di astratta qualificazione, al fine della determinazione della giurisdizione (già esclusiva del g.a. in virtù della fictio iuris di validità del rapporto nullo ai soli fini di cui all'art. 2126 c.c.) e della disciplina economica e previdenziale cui debbono essere sottoposte le prestazioni lavorative (cfr., ex multis, Cons. St. sez. V, 18/03/2010 n. 1581).

In particolare, non è idonea a costituire un rapporto di impiego pubblico la serie ininterrotta di assunzioni, la quale non costituisce neppure presupposto per la trasformazione del rapporto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2 L. 18 aprile 1962 n. 230 (“Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il contratto si considera a tempo indeterminato fin dalla data della prima assunzione del lavoratore”), atteso che detta disposizione trova applicazione nel settore del pubblico impiego solo quando l'Amministrazione ne riceva legittimazione da una adeguata fonte normativa, che faccia proprio il principio affermato dalla legge stessa” (così Cons. St., sez. V, 20/08/2008 n. 3985).

In considerazione del fatto che l’applicabilità della citata disposizione normativa è stata in passato oggetto di dibattito in giurisprudenza, le spese possono essere compensate.

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