TAR Torino, sez. I, ordinanza cautelare 2011-02-24, n. 201100166
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N. 00166/2011 REG.PROV.CAU.
N. 00861/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
-Ricorrente-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. G G, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Torino, via XX Settembre, 60;
contro
MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del provvedimento-OMISSIS- del Comitato Tecnico Regionale con il quale è stata disposta la sospensione temporanea dell'attività del ricorrente;
con i motivi aggiunti depositati in data 4/2/2011:
del provvedimento di cui alla lettera prot. n. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte;
del verbale -OMISSIS- del Ministero dell'Interno, Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile per il Piemonte - Comitato Tecnico Regionale;
e di ogni altro atto antecedente, preordinato e consequenziale
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2011 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, ad un primo esame, le censure formulate con l’atto per motivi aggiunti non sembrano assistite da sufficienti profili di fumus dal momento che:
a) il gestore era stato informato dettagliatamente delle manchevolezze riscontrate nel RdS sia in occasione del sopralluogo dell’08.05.2009 (il cui verbale è stato sottoscritto dal medesimo gestore), sia successivamente con nota prot. n. -OMISSIS- a firma del Coordinatore del Gruppo di Lavoro istruttorio, e poi ancora con il provvedimento del 04.05.2010 del CTR impugnato con il ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) l’atto impugnato con i motivi aggiunti è congruamente motivato in relazione ai suoi presupposti di fatto e di diritto;
c) non sussiste il vizio di incompetenza relativa, posto che il Presidente del CTR non ha svolto valutazioni di ordine tecnico ma si è limitato a comunicare al ricorrente l’avveramento della condizione sospensiva (mancata presentazione di osservazioni di “merito” ex art. 10 bis) cui era stato subordinato il provvedimento di chiusura dell’attività adottato dal CTR in data 29.11.2010;
d) la ricorrente ha avuto a disposizione un periodo di tempo più che congruo (a far data dai primi accertamenti dell’8.05.2009) per adottare il prescritto RdS, sicchè non appare irragionevole la decisione dell’amministrazione di non concedere ulteriori dilazioni.
Ritenuto che non sussista il danno grave e irreparabile dedotto da parte ricorrente, dal momento che la medesima, secondo quanto precisato dalla difesa erariale, potrà riavviare un nuovo procedimento ai sensi dell’art. 9 del D. lgs. n. 334/99 e che, nel frattempo, sono certamente preminenti le esigenze di tutela della salute pubblica presidiate dall’Amministrazione.
Considerato che, pertanto, non sussistono i presupposti per la concessione dell’invocata misura cautelare.
Ritenuto che le spese della presente fase possano essere compensate.