TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-03-09, n. 201700252

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Venezia, sez. III, sentenza 2017-03-09, n. 201700252
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Venezia
Numero : 201700252
Data del deposito : 9 marzo 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/03/2017

N. 00252/2017 REG.PROV.COLL.

N. 01079/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1079 del 2016, proposto da:
L A rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R. Veneto in Venezia, Cannaregio 2277/2278;



contro

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui Uffici è legalmente domiciliata in Venezia, San Marco, 63;
Ministero dell'Economia e delle Finanze non costituito in giudizio;



per l'annullamento

del provvedimento dell'Ufficio dei Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige, Sezione Operativa Territoriale di Verona prot. n.39596 del 29.07.2016, ricevuto il 03.08.2016, con cui è stata respinta l'istanza di parte ricorrente, quale unico coadiutore della rivendita, della assegnazione della rivendita generi di monopolio n.22 di Montecchio Maggiore;

della nota del 03.05.2016 prot. n.25015 comunicata dall'Ufficio Monopoli per il Veneto e il Trentino Alto Adige definita di preavviso di diniego di motivi ostativi;

dell’art. 2 comma 8 DM 38/13, per quanto occorrer possa, ove dispone “ Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarità, salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell’ipotesi di premorienza del titolare ";

di ogni altro provvedimento incluso quello con cui è stato inibito al Deposito Fiscale Locale di Vicenza di non approvvigionare di generi di monopolio la rivendita n.22 di Montecchio Maggiore a far data dal 18.04.2016;

per l’accertamento e la declaratoria della fondatezza della pretesa del ricorrente L A alla assegnazione, quale coadiutore, ai sensi dell’art. 28 L.1293/57 della rivendita ordinaria n.22 in Montecchio Maggiore (VI), nel limite dell’esperimento triennale, ovvero la assegnazione in gerenza provvisoria fino allo scadere del triennio ai sensi dell’art. 52 DPR 1074/1958 e per il risarcimento del danno;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2017 il dott. Michele Pizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

Il Sig. A A, padre dell’attuale ricorrente, nel giugno del 2015 è divenuto gestore della rivendita n.22 di generi di monopolio sita nel Comune di Montecchio Maggiore, quale rivendita di nuova istituzione in esperimento triennale ai sensi dell’art. 21, comma 5, L.n.1293/1957.

Il Sig. L A odierno ricorrente, nel luglio del 2015, è stato autorizzato a prestare servizio presso la suddetta rivendita in qualità di coadiutore.

Successivamente, in data 18 marzo 2016 (All. 8 del fascicolo di parte ricorrente), il Sig. A A ha rinunciato incondizionatamente alla titolarità della rivendita de qua e tale rinuncia è stata successivamente riscontrata ed accettata dall’Ufficio dei Monopoli con decreto del 18 aprile 2016 (All.11 del fascicolo di parte ricorrente), con conseguente decadenza del medesimo Sig. A A dall’assegnazione della rivendita in questione.

In data 19 marzo 2016 (All. 9 del fascicolo di parte ricorrente) il Sig. L A, in qualità di unico coadiutore della suddetta rivendita ed a seguito della rinuncia da parte del titolare Sig. A A, ha chiesto all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli l’assegnazione della rivendita di generi di monopolio n.22 sita nel Comune di Montecchio Maggiore ai sensi dell’art. 52, comma 3, D.P.R. n.1074/1958.

L’Amministrazione dei Monopoli, con il provvedimento prot. n.39596 del 29.07.2016 meglio indicato in epigrafe, ha respinto la suddetta richiesta ai sensi dell’art. 2, comma 8 del D.M. 21.02.2013 n.38, considerato che “ tale disciplina trova applicazione nel caso de quo, in quanto la rivendita n.22 di Montecchio Maggiore è una rivendita di nuova istituzione, in fase di

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