TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2009-12-23, n. 200913336
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N. 13336/2009 REG.SEN.
N. 00002/2005 REG.RIC.
N. 10223/2007 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
a) sul ricorso n. 2/05, proposto dalla sig.ra I S, in proprio e in qualità di amministratore unico della s.r.l. Edizioni l’Orbicolare, entrambe rappresentate e difese dall’avv. C R presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie n. 9 è elettivamente domiciliata,
contro
il Ministero delle attività produttive (ora, dello sviluppo economico), in persona del Ministro
pro tempore
, non costituita in giudizio, nonché
b) sul ricorso n. 10223/07, proposto dalla sig.ra I S, in proprio e nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Edizioni l’Orbicolare, entrambe rappresentate e difese dall’avv. C R presso il cui studio in Roma, viale delle Milizie n. 9, è elettivamente domiciliata,
contro
il Ministero delle attività produttive (ora, dello sviluppo economico), in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato presso i cui Uffici in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, è per legge domiciliato, nonché
nei confronti di
La Equitalia ETR s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia,
a) quanto al ricorso n. 2 del 2005:
del decreto del direttore generale per il Coordinamento degli Incentivi alle Imprese n. 745 del 13 ottobre 2004, con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la revoca del contributo di € 57.182,36 concesso con il D.M. 745 del 5 giugno 2000, nonché di tutti gli atti risultanti dalla visita ispettiva effettuata in data 12 dicembre 2002 ancorché sconosciuti alle parti;del provvedimento n. 119685 del 9 luglio 2003, con il quale è stato disposto l’avvio della procedura di revoca delle agevolazioni e degli atti presupposti, connessi e consequenziali;
b) quanto al ricorso n. 10223 del 2007:
della cartella di pagamento n. 0142007005301037100 del 7 settembre 2007, avente ad oggetto il pagamento di tributi coattivi così decritti: “1. Ministero sviluppo economico – Revoche delle agevolazioni – 000000000002001C01PDM745 – NOT13/10/2004 – PR33597;2. Ministero sviluppo economico – Revoche delle agevolazioni – 000000000002002C01PDM745 – NOT13/10/2004 – PR33597…” per un ammontare complessivo pari ad euro 70.076,03;nonché del decreto del direttore generale per il Coordinamento degli incentivi alle Imprese n. 745 del 13 ottobre 2004 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la revoca del contributo di € 57.182,36 concesso con il D.M. 745 del 5 giugno 2000, nonché di tutti gli atti risultanti dalla visita ispettiva effettuata in data 12 dicembre 2002, ancorché sconosciuti alle parti;del provvedimento n. 119685 del 9 luglio 2003, con il quale è stato disposto l’avvio della procedura di revoca delle agevolazioni e degli atti presupposti, connessi e conseguenziali.
Visti i ricorsi nn. 2/05 e 10223/07 ed i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione, nel giudizio n. 10223/07, del Ministero dello sviluppo economico;
Viste le memorie prodotte dalle parti in causa costituite in entrambi i giudizi a sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore alla pubblica udienza del 10 dicembre 2009 il Consigliere Giulia Ferrari;uditi altresì i difensori presenti delle parti in causa, come da verbale;
Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:
FATTO
1. Con ricorso n. 2/05, notificato in data 23 dicembre 2004 e depositato il successivo 3 gennaio 2005, la sig.ra I S, in proprio e nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Edizioni l’Orbicolare, impugna, tra l’altro, il decreto del direttore generale per il Coordinamento degli incentivi alle imprese n. 745 del 13 ottobre 2004 con il quale il Ministero dello sviluppo economico ha disposto la revoca del contributo di € 57.182,36 concessole con il D.M. 745 del 5 giugno 2000, nonché di tutti gli atti risultanti dalla visita ispettiva effettuata in data 12 dicembre 2002, ancorché sconosciuti alle parti.
Espone, in fatto, che il Ministero dello sviluppo economico, con l’impugnato decreto, ha disposto la suddetta revoca in quanto la previsione degli occupati, dichiarati nella domanda di ammissione al contributo, non risultava confermata per l’anno 2002, anno di regime.
2. Avverso il predetto provvedimento la ricorrente è insorta deducendo:
a) Violazione della L. n. 215 del 1992 – Violazione dei decreto applicativi in particolare del D.M. n. 706 del 1006 e del D.M. n. 20/12/1996 – Falsa applicazione della circolare n. 952202 del 21 gennaio 2000 – Eccesso di potere ed erronea applicazione di circolare.
Il provvedimento impugnato si fonda su due presupposti erronei, non avendo la società ricorrente – che nel corso degli anni ha mutato la propria ragione sociale, trasformandosi da ditta individuale in società a responsabilità limitata – alienato singoli beni nell’ambito del progetto oggetto del contributo.
b) Violazione e falsa applicazione delle medesime norme sotto alto profilo – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ed erroneo ed insufficiente apprezzamento delle circostanze di affatto – Violazione degli artt. 2558 e 2559 cod. civ. – Violazione art. 3 L. n. 241 del 1990 – Mancata comparazione degli interessi coinvolti.
L’Amministrazione avrebbe dovuto approfondire le risultanze dell’ispezione al fine di accertare se effettivamente si è in presenza di una diversità soggettiva tra il beneficiario del progetto e la nuova entità di impresa rispetto ai vincoli di destinazione e alla finalità specifica del progetto.
c) Sistema di controlli viziato da abuso di potere, illogicità, contraddittorietà e sviamento di potere .
La circolare 952202 del 21 gennaio 2000 non prevede la revoca del contributo nel caso in cui la società beneficiaria cambi la ragione sociale. La revoca è viziata anche da sviamento dell’interesse pubblico, in quanto la sua adozione incide profondamente sull’attività iniziata dalla ricorrente.
3. Il Ministero dello sviluppo economico non si è costituito in giudizio.
4. Con ordinanza n. 676 del 31 gennaio 2008 è stata respinta l’istanza cautelare di sospensiva.
5. Con successivo ricorso n. 10223/07, notificato il 15 novembre 2007 e depositato il successivo 25 novembre, la sig.ra S, in proprio e nella qualità di amministratore unico della s.r.l. Edizioni l’Orbicolare, impugna, tra l’altro, la cartella di pagamento n. 0142007005301037100 del 7 settembre 2007, avente ad oggetto il pagamento di tributi coattivi così decritti: “1. Ministero sviluppo economico – Revoche delle agevolazioni – 000000000002001C01PDM745 – NOT13/10/2004 – PR33597;