TAR Latina, sez. I, sentenza 2023-10-12, n. 202300709
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Testo completo
Pubblicato il 12/10/2023
N. 00709/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00584/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 584 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. G G, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale Europa 55;
contro
Comune di Sabaudia (LT), in persona del Sindaco p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. S M, presso il cui studio è domiciliato in Roma, via degli Scipioni 268/A;
per l’annullamento
- quanto al ricorso introduttivo, della nota prot. n. -OMISSIS-, con cui è stata dichiarata improcedibile la c.i.l.a. in sanatoria prot. n. -OMISSIS-, presentata ai sensi dell’art. 6- bis , comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, avente ad oggetto la rifunzionalizzazione e diversa distribuzione degli spazi interni dello stabilimento balneare “Dove inizia il mare” (già -OMISSIS-), ubicato sul terreno distinto in catasto al foglio n. -OMISSIS-, gestito dal ricorrente;
- quanto ai motivi aggiunti, del verbale prot. n. -OMISSIS-, notificato il -OMISSIS-, con il quale la Polizia locale di Sabaudia ha accertato l’inottemperanza all’ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Sabaudia;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 36, comma 2, cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 ottobre 2023 il dott. Valerio Torano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – -OMISSIS- è titolare della concessione demaniale marittima regolata con la licenza n. -OMISSIS-, relativa ad un arenile di mq 1.300,00, avente un fronte mare di ml 130,00 (di cui ml 30,00 da adibire ad area di intrattenimento per attività sportiva), asservito al retrostante stabilimento balneare -OMISSIS-, ubicato sul terreno privato distinto nel locale catasto al foglio n. -OMISSIS-.
In seguito al sopralluogo svolto il -OMISSIS-, i cui esiti sono compendiati nella relazione prot. n. -OMISSIS-, è stata emessa a carico di -OMISSIS- l’ordinanza urbanistica n. -OMISSIS-, con cui è stata ingiunta la demolizione delle opere realizzate in difformità dallo stato dei luoghi risultante dalla d.i.a. prot. n. -OMISSIS- e dal nulla osta dell’Ente parco nazionale del Circeo prot. n. -OMISSIS-. Infatti, l’Amministrazione ha rilevato una diversa rimodulazione del manufatto a servizio dello stabilimento balneare gestito dal ricorrente, che ha comportato anche il cambio dell’uso all’interno della stessa categoria edilizia da medicheria e cabine a sala polifunzionale destinata alla somministrazione, da chiosco a cucina bar, da cabine a locale di deposito vettovaglie e da guardiania a medicheria posto di primo soccorso.
Conseguentemente, con c.i.l.a in sanatoria presentata ex art. 6- bis , comma 5, d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed assunta dal Comune di Sabaudia al prot. n. -OMISSIS-, -OMISSIS- ha segnalato la realizzazione di opere di rifunzionalizzazione e diversa distribuzione degli spazi interni del ridetto stabilimento balneare -OMISSIS-. In relazione alla suddetta comunicazione del -OMISSIS-, il competente ufficio municipale con nota prot. n. -OMISSIS- ha reso parere negativo sulla procedibilità della stessa. Al riguardo, ha rilevato che dalla lettura del relativo elaborato grafico, oltre gli interventi di rifunzionalizzazione descritti nella relazione tecnica: a) si rilevano lavori di rimodulazione della zona w.c. (uomini, donne, disabili) e spogliatoio, con modifica anche della sagoma; b) emergono altre opere realizzate in difformità dai titoli richiamati come riferimento ( i.e. la d.i.a. prot. n. -OMISSIS- e la nota dell’Ente parco nazionale del Circeo prot. n. -OMISSIS-), consistenti in una struttura di copertura della scala di accesso allo stabilimento e in una pavimentazione con lastre di cemento posate a secco (mq. 38,00); c) si evince una rappresentazione grafica non corrispondente tra piante e sezione post operam nella zona spogliatoio. Del pari, l’ufficio ha osservato che la c.i.l.a. è priva dei nulla-osta degli enti preposti alla tutela dei vari vincoli gravanti sull’area ( i.e. : vincolo idrogeologico di cui al r.d. 30 dicembre 1923 n. 3267 e al r.d. 16 maggio 1926 n. 1126, vincolo per l’esistenza del Parco nazionale del Circeo ex l. 6 dicembre 1991 n. 394 e d.P.R. 4 aprile 2005, vincolo paesaggistico di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, imposto con d.m. 20 luglio 1967, vincolo ex art. 55 cod. nav., vincolo doganale di cui all’art. 19, d.lgs. 8 novembre 1990 n. 374, presenza di zona di protezione speciale giusta delibera della Giunta regionale n. 2146 del 19 marzo 1996), concludendo che gli interventi rappresentati si configurano come ristrutturazione edilizia ex art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, e come tali assoggettati a s.c.i.a.
Pertanto, con nota prot. n. -OMISSIS- è stata data al privato comunicazione dei motivi ostativi all’esplicazione degli effetti della c.i.l.a., ai sensi dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241 e con nota di parte allibrata al prot. n. -OMISSIS- ne è stato raccolto il contributo partecipativo. Il Comune di Sabaudia, quindi, con ulteriore parere prot. n. -OMISSIS-, anche in considerazione degli esiti di un nuovo sopralluogo effettuato il -OMISSIS-, ha ritenuto le controdeduzioni svolte da -OMISSIS- non idonee a superare i profili di criticità già evidenziati, confermando così la negativa valutazione della c.i.l.a. in sanatoria di cui è causa.
Su tali basi, con nota prot. n. -OMISSIS- è stata dichiarata improcedibile la già citata c.i.l.a. del -OMISSIS-.
Nel frattempo, il Comune di Sabaudia, con nota prot. n. -OMISSIS-, ha disposto la decadenza del ricorrente dalla citata concessione demaniale del -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 47 cod. nav., per mutamento sostanziale non autorizzato dello scopo per il quale è stata fatta la concessione e per inadempienza degli obblighi da essa derivanti; tale provvedimento è stato gravato da -OMISSIS-