TAR Roma, sez. 2T, sentenza 2024-06-17, n. 202412425
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Testo completo
Pubblicato il 17/06/2024
N. 12425/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01608/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1608 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Roquette Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati G M G e R D, con domicilio digitale come da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G M G sito in Genova, viale Padre Santo, n. 5/11 B;
contro
il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (già Ministero della Transizione Ecologica ed ora Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) ed il Ministero dello Sviluppo Economico, in persona del Ministro pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
il Comitato Nazionale per la gestione della Direttiva 2003/87/Ce e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
- della nota PEC 4 dicembre 2020, non sottoscritta, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto “Richiesta di assegnazione delle quote gratuite di fase IV - Baseline data report” , recante la seguente comunicazione “tenuto anche conto delle vostre osservazioni la Commissione europea ha ritenuto che il sottoimpianto combustibile non sia eleggibile di assegnazione gratuita. Il sottoimpianto in questione verrà rimosso dalla vostra richiesta di assegnazione gratuita” ;
- di tutti gli atti ad essa presupposti, precedenti, connessi e conseguenti e, per quanto occorrer possa, di qualsiasi (non conosciuto) provvedimento nazionale che abbia recepito il (parimenti non conosciuto) parere della Commissione Europea (citato nella nota del Comitato del 4 dicembre 2020), in quanto posto a fondamento dello stralcio del sottoimpianto combustibile dalla richiesta di assegnazione gratuita di quote CO2;
e, quanto ai motivi aggiunti presentati da Roquette Italia S.p.A. il 16 giugno 2021:
- della nota PEC 4 dicembre 2020, non sottoscritta, del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, avente ad oggetto “Richiesta di assegnazione delle quote gratuite di fase IV - Baseline data report” , recante la seguente comunicazione “tenuto anche conto delle vostre osservazioni la Commissione europea ha ritenuto che il sottoimpianto combustibile non sia eleggibile di assegnazione gratuita. Il sottoimpianto in questione verrà rimosso dalla vostra richiesta di assegnazione gratuita” ;
- di tutti gli atti ad essa presupposti, precedenti, connessi e conseguenti e, per quanto occorrer possa, di qualsiasi (non conosciuto) provvedimento nazionale che abbia recepito il (parimenti non conosciuto) parere della Commissione Europea (citato nella nota del Comitato del 4 dicembre 2020), in quanto posto a fondamento dello stralcio del sottoimpianto combustibile dalla richiesta di assegnazione gratuita di quote CO2;
- della deliberazione n. 42/2021 del 12 aprile 2021 del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto, avente ad oggetto “Aggiornamento dalla tabella nazionale di allocazione di cui all'articolo 11 della direttiva 2003/87/CE come modificato dalla direttiva 2018/410/UE di cui alla delibera 143/2019” nella parte (rigo 85) in cui vengono ridotte le quote riconosciute a Roquette Italia s.p.a.;
- nonché, per quanto occorrer possa, in parte qua di tutti gli atti e provvedimenti citati nella suddetta delibera e, in particolare:
- dei non conosciuti atti contenenti i “risultati dell’elaborazione dei moduli presentati dai gestori a seguito dell'approvazione del Regolamento di cui al visto precedente” ;
- della (non conosciuta) trasmissione del file ottenuto