TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-11-05, n. 202011472
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Pubblicato il 05/11/2020
N. 11472/2020 REG.PROV.COLL.
N. 02350/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2350 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato P P, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Pier Paolo Pasolini, 51 Pal.11;
contro
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto n. 103 del 30 agosto 2010 del Ministero della Difesa – Direzione Generale delle Pensioni Militari del collocamento al lavoro dei volontari congedati I Reparto – 5^ Divisione – notificato il 7 gennaio 2011, con cui si nega il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, perché le infermità “-OMISSIS-” e di ogni altro provvedimento antecedente e/o conseguente, direttamente e/o indirettamente connesso e/o presupposto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 30 ottobre 2020 il cons. Anna Maria Verlengia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso, notificato il 2 marzo 2011 e depositato il successivo 18 marzo, l’appuntato U.P.G. -OMISSIS- impugna il decreto con il quale il Ministero della Difesa disconosce la dipendenza da causa di servizio delle infermità “-OMISSIS-” che denuncia dipendenti dal servizio in quanto sovente esposto a sollecitazioni psico-fisiche superiori alla norma, per avere preso parte a numerose operazioni di Polizia volte al contrasto del traffico di armi, nottetempo e in condizioni climatiche avverse.
Avverso il decreto gravato il ricorrente articola i seguenti motivi di gravame:
1) violazione della legge 241/90 ed eccesso di potere per mancanza e/o carenza di motivazione nonché violazione dell’art. 1 della legge 1094/70 e dell’art. 64 DPR 1092/73;violazione dell’art. 97 Cost.;contraddittorietà interna ed esterna dell’atto, in quanto il Comitato non avrebbe considerato il servizio effettivamente svolto, né motivato le ragioni dell’esclusione del nesso causale dell’infermità;
2) violazione di legge ed eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti del provvedimento impugnato, carenza di motivazione, atteso che l’insorgenza della malattia durante il servizio e fin dal 1984 avrebbe dovuto far presumere la dipendenza da causa di servizio, né il ricorrente, nonostante di vari ricoveri ospedalieri, è stato mai esentato dai compiti gravosi del servizio. L’Amministrazione, peraltro, non avrebbe verificato la correttezza dell’operato del Comitato il cui parere è obbligatorio, ma non vincolante ed è stato emanato senza tenere conto della storia clinica del ricorrente e delle modalità secondo le quali ha prestato servizio.
Il 23 marzo 2011 il Ministero della Difesa si è costituito con atto di rito.
In 14 aprile 2011 la difesa erariale ha depositato una relazione sui fatti di causa unitamente agli atti del procedimento.
Alla pubblica udienza del 30 ottobre 2020 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
In base all’art. 11, comma 1°, del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio consegue all’accertamento dell’effettiva e comprovata “riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l’infermità o lesione”.
L’accertamento sulla dipendenza da causa di servizio, anche in relazione all’equo indennizzo, costituisce esercizio di discrezionalità tecnica del Comitato di Verifica per le cause di servizio.
Spetta poi all’Amministrazione competente adottare il provvedimento finale, riconoscendo l’infermità o la lesione come dipendente da causa di servizio, “su conforme parere del Comitato” ai sensi dell’art. 14 del Dpr n. 461 del 2001. Qualora, invece, l’Amministrazione, “per motivate ragioni, non ritenga di conformarsi a tale parere, ha l'obbligo di richiedere ulteriore parere al Comitato”. In tal caso, “l’Amministrazione adotta il provvedimento (…) motivandolo conformemente al parere del Comitato” (art. 14 del Dpr n. 461 del 2001).
Ai fini del riconoscimento della dipendenza di infermità da fatti di servizio, infatti, il parere del CVCS non solo è obbligatorio, ma è altresì vincolante e insurrogabile, posto che l’Amministrazione ha il dovere di adottare il provvedimento in conformità al giudizio di questo organo (ex multis, Tar Campania, Salerno, n. 1735 del 2019;Tar Lazio, Roma, n. 10702 del 2019;Tar Calabria, Catanzaro, n. 778 del 2015).
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 D.p.r. n. 461 del 2001, quindi, il parere del CVCS si impone, nel suo contenuto tecnico-discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico.
L'Amministrazione, nel conformarsi al suddetto parere, può senz'altro rinviare per relationem e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, deve in ogni caso esplicitarle e chiedere un ulteriore parere (ex multis, Tar Lazio, Roma, n. 11462 e n. 10675 del 2019;Tar Campania, Salerno, n. 635 del 2015).
Ne consegue che il giudizio del Comitato rappresenta il momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quali la CMO, trattandosi di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche ed amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico-legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicché l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato.
Per costante giurisprudenza, il sindacato giurisdizionale sulle decisioni dell’Amministrazione che recepiscono il parere del CVCS sulla dipendenza di un’infermità da causa di servizio è ammesso esclusivamente nelle ipotesi di vizi logici desumibili dalla motivazione degli atti impugnati, dai quali si evidenzi l’inattendibilità metodologica delle conclusioni cui è pervenuta l'Amministrazione stessa, ovvero nelle ipotesi di irragionevolezza manifesta, palese travisamento dei fatti, omessa considerazione di circostanze di fatto, tali da poter incidere sulla valutazione finale, nonché di non correttezza dei criteri tecnici e del procedimento seguito (Cons. Stato, n. 7761 e n. 6778 del 2019, n. 5822 del 2018;n. 1454 del 2014;Tar Torino, 286 del 2016;Tar Puglia, Lecce, n. 935 del 2018 e n. 340 del 2016;Tar Abruzzo, Pescara, n. 11 del 2016, Tar Lazio, Roma, n. 242 del 2016).
Il giudice amministrativo, pertanto, non può sostituire le proprie valutazioni a quelle effettuate dalle competenti autorità, in sede amministrativa, neanche in caso di difformi conclusioni raggiunte dai sanitari compulsati autonomamente dalla parte.
Il sindacato giurisdizionale si incentra dunque prevalentemente sul difetto di motivazione o di istruttoria che inficia il parere espresso dal CVCS, unico organo competente, come si è visto, ad esprimere un giudizio conclusivo circa il riconoscimento della dipendenza ontologica e giuridica di una infermità da causa di servizio.
Nel caso di specie, il decreto ministeriale n. 103 del 30 agosto 2010 ha recepito il parere del CVCS n. 29148 del 2008, a cui si è conformato e alla cui motivazione ha rinviato integralmente.
Si legge nel decreto impugnato che è stata attivata la procedura di cui all’art. 6 della legge 11 febbraio 2005 n. 15 e il ricorrente non ha prodotto ulteriore documentazione valida ai fini dell’esame.
Quanto al parere del Comitato di Verifica, lo stesso, dopo aver richiamato l’accertamento medico-legale della CMO di Roma ed averne esaminato gli atti, ha escluso, per le infermità da cui risulta affetto il ricorrente, la dipendenza da fatti di servizio.
Il parere del CVCS ha escluso un’efficienza causale o concausale del servizio svolto, in quanto, con riferimento alla infermità “-OMISSIS-”, ritenuta “infermità di natura essenzialmente endogeno-costituzionale, ad eziologia sconosciuta su base costituzionale, dovuta a probabile-OMISSIS-”, non ha rinvenuto, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, un collegamento con il normale servizio prestato.
Il Comitato ribadisce inoltre di avere esaminato e valutato tutti gli atti senza tralasciarne alcuno.
Rispetto alla chiara e adeguata motivazione del suddetto parere, la quale risulta attendibile e immune da vizi logici, le censure sollevate dalla ricorrente con il gravame – volte a riconoscere la dipendenza da causa di servizio delle patologia accertate – mirano a sostituire il giudizio tecnico-scientifico del CVCS con un altro giudizio che dovrebbe rendere questo Tribunale.
Tuttavia, osserva il Collegio, il Comitato di verifica ha esposto le ragioni per cui le patologie da cui il ricorrente è risultato affetto non sono ascrivibili al servizio svolto, ritenendo in sostanza l’infermità di natura essenzialmente endogeno-costituzionale, ad eziologia sconosciuta su base costituzionale, dovuta a probabile-OMISSIS-.
La circostanza che le infermità siano insorte nel corso del servizio non costituisce elemento idoneo a ravvisare un nesso di causalità in base a quelle che sono le conoscenze scientifiche allo stato della malattia, sulla scorta delle quali lo svolgimento di alcuni servizi di notte, o in località di mare con alto tasso di umidità, non risultano potere avere determinato l’insorgenza dell’infermità.
Il servizio svolto, peraltro, non lascia nemmeno emergere elementi di straordinaria criticità tali da potere avere anche solo contribuito efficacemente all’insorgenza e o al decorso delle infermità.
Non si ravvisano pertanto i vizi denunciati nei motivi di gravame con conseguente reiezione del ricorso, in quanto infondato.
La natura della controversia e l’attività processuale delle parti giustifica la compensazione delle spese di lite.