TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200885

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. I, sentenza 2022-05-30, n. 202200885
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 202200885
Data del deposito : 30 maggio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 30/05/2022

N. 00885/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00346/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 346 del 2017, proposto da
Comune di Castrignano del Capo, Comune di Seclì, Comune di Sannicola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'avvocato A V, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Zanardelli n. 7;

contro

Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati L Q, P Q, con domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;

nei confronti

Comune di Lecce, non costituito in giudizio;
Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Eugenio Lorusso, con domicilio eletto presso lo studio Claudia Minerva in Lecce, via Zanardelli N 7;

per l'annullamento

del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia avente ad oggetto “impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre)” nonché della relazione allo stesso allegata e con il medesimo decreto approvata contenente la nuova tariffa di conferimento per il predetto periodo e il calcolo delle somme a conguaglio dovute da ciascun comune della Provincia di Lecce ed ove occorra del Decreto n.14 del 14.2.2017 adottato dal Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia nella parte in cui sospende il precedente Decreto e non annulla l'atto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Progetto Ambiente Provincia di Lecce S.r.l. e di Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il Servizio di Gestione dei Rifiuti;

Visti tutti gli atti della causa;

All’udienza pubblica del 19.5.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 17 co. 6 d.l. n. 80/21, convertito con modificazioni con l. n. 113/21 – il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I Comuni in epigrafe hanno proposto il presente giudizio al fine di conseguire l'annullamento

del Decreto n. 6 del 13/1/2017 del Commissario ad acta dell'Agenzia regionale per la gestione dei rifiuti in Puglia, avente ad oggetto “impianto CDR sito in Cavallino (LE), adeguamento tariffa conferimento anni 2010 – 2013 (I semestre)”.

A sostegno del ricorso, essi hanno dedotto la violazione dell’art. 1418 c.c, nonché l’infondatezza, nel merito, della pretesa azionata dall’Amministrazione.

Hanno chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.

Costituitesi in giudizio, l’Amministrazione resistente e le controinteressate hanno chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.

Tanto premesso, prende atto il Collegio della sopravvenuta carenza di interesse al ricorso da parte dei ricorrenti, come da nota a firma del loro procuratore depositata in data 15.3.2022.

Per tali ragioni, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio.

Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi