TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-13, n. 202302194

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. IV, sentenza 2023-07-13, n. 202302194
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202302194
Data del deposito : 13 luglio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 13/07/2023

N. 02194/2023 REG.PROV.COLL.

N. 02017/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2017 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato P P L Via, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Catania, Viale XX Settembre n. 19;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato N S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

- del provvedimento prot.-OMISSIS-, di rigetto della domanda di attribuzione del codice pascolo in territorio di Noto;

- del silenzio serbato dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa sulla richiesta di controlli sanitari;

- di ogni ulteriore provvedimento, antecedente e/o successivo agli stessi comunque connesso e/o conseguenziale;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 luglio 2023 la dott.ssa Manuela Bucca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con domanda del 6 ottobre 2021, il sig. -OMISSIS- chiedeva all’Azienda Sanitaria Provinciale di Siracusa il rilascio di un codice di pascolo univoco per lo spostamento del bestiame facente parte del suo allevamento dai pascoli-OMISSIS-, condotti in affitto giusto contratto dell’1 gennaio 2021, regolarmente registrato.

Con nota prot. n. -OMISSIS-, l’A.S.P. di Siracusa comunicava di non poter accogliere l’istanza in quanto il sig. -OMISSIS- risultava essere socio accomandante della società “-OMISSIS- &
C.”, nei cui confronti era stata emessa informazione antimafia interdittiva prot. n. -OMISSIS-.

In data 22 ottobre 2021, sempre il sig. -OMISSIS- chiedeva all’A.S.P. di Siracusa di eseguire sui propri capi di allevamento i controlli sanitari di brucellosi e tubercolosi al fine di poterli movimentare e vendere.

Tale richiesta rimaneva priva di riscontro.

Con ricorso, ritualmente notificato e depositato, il sig. -OMISSIS- impugna il diniego al rilascio del codice di pascolo prot. n. -OMISSIS-, censurandolo per i seguenti motivi:

I. Violazione dell’art. 10 bis della L. n. 241/1990.

Il ricorrente lamenta la mancata comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda di attribuzione del codice di pascolo, con conseguente perdita della possibilità di fornire all’Amministrazione informazioni e chiarimenti che avrebbero potuto condurre all’adozione di un provvedimento di contenuto diverso rispetto a quello in concreto assunto;

II. Straripamento di potere – Incompetenza assoluta – Travisamento di fatti.

Secondo il ricorrente, l’A.S.P. avrebbe adottato un provvedimento a scopo cautelare e di tutela dell’ordine pubblico, arrogandosi un potere di esclusiva titolarità della Prefettura (art. 87 d. lgs. n. 159/2011).

Ciò in quanto, come osservato con nota del 19 ottobre 2021 “ Il sig. -OMISSIS-, nato a -OMISSIS-, non è stato interessato da alcuna informazione interdittiva antimafia. L’interdittiva antimafia a carico della società “-OMISSIS-” richiamata nella nota a cui si controdeduce, oggetto di contenzioso giudiziario in corso, non è idonea a determinare incapacità giuridiche di sorta in capo al sig. -OMISSIS- -OMISSIS-che è socio accomandante della predetta società e, quindi, mero socio di capitale, cui è inibita ai sensi dell’art. 2320 c.c. qualunque attività di amministrazione ”;

III. Violazione degli artt. 83, 91, 94 D. Lvo n. 159/2011 .

Per il ricorrente, anche qualora dovesse ritenersi che l’informazione antimafia a carico di “-OMISSIS- s.a.s.” abbia effetti nei suoi confronti, in ogni caso il suddetto provvedimento precluderebbe al destinatario di essere titolare esclusivamente di quei rapporti giuridici con le pubbliche amministrazioni tassativamente previsti dagli articoli su indicati, tra i quali non figurerebbe il rilascio del codice di pascolo univoco negato.

Il sig. -OMISSIS- chiede, altresì, l’accertamento del silenzio serbato dall’Amministrazione sulla richiesta di controllo sanitario del bestiame ai fini della successiva movimentazione, con conseguente sua condanna all’adozione di un provvedimento espresso e nomina di commissario ad acta nell’ipotesi del persistere dell’inerzia.

Resiste al ricorso l’A.S.P. di Siracusa, deducendo l’infondatezza nel merito del ricorso.

Con ordinanza n. 88 dell’11 febbraio 2022, questo Tribunale ha respinto l’istanza di tutela cautelare.

All’udienza pubblica del 6 luglio 2023, parte ricorrente ha dichiarato di non aver più interesse alla definizione del giudizio con riguardo all’azione proposta avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 22 ottobre 2021, avendo l’A.S.P. provveduto ai controlli sanitari richiesti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente, il Collegio dichiara l’improcedibilità del ricorso nella parte relativa alla richiesta di accertamento del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del 22 ottobre 2021, avendo parte ricorrente dichiarato di non avere più interesse alla definizione in parte qua del giudizio.

Il ricorso è, per il resto, meritevole di accoglimento.

In linea generale, il socio accomandante è completamente estraneo alle vicende della società, non potendo compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari (art. 2320 c.c.).

Tanto trova conferma all’art. 85 del Codice antimafia, laddove è previsto che, nel caso di società in accomandita semplice, la documentazione antimafia deve riferirsi esclusivamente ai soci accomandatari.

Ne consegue l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto il dedotto profilo dell’eccesso di potere, avendo l’A.S.P. ritenuto di estendere gli effetti del provvedimento interdittivo a soggetto estraneo alle vicende della società interdetta sulla base di una serie di circostanze che deporrebbero per la commistione delle attività gestite dalla società interdetta e dall’odierno ricorrente. Tra queste, l’utilizzo da parte dell’azienda attinta da interdittiva e dell’odierno ricorrente dello stesso codice aziendale (-OMISSIS-

È, tuttavia, l’Autorità Prefettizia a dover - se del caso - compiere una valutazione di tal genere ed eventualmente adottare un provvedimento interdittivo nei confronti dell’odierno ricorrente (ad oggi non esistente).

Quanto, peraltro, all’utilizzo dello stesso codice aziendale, come chiarito dalla stessa A.S.P. di Siracusa, in adempimento all’ordinanza istruttoria n. 90 del 13 gennaio 2022, il suddetto codice viene riconosciuto alle persone fisiche e/o giuridiche che mantengono la propria distinta soggettività giuridica ma gestiscono allevamenti che costituiscono un’unica “unità epidemiologica”, quale “ insieme di animali in contatto diretto tra loro o collegati tra loro attraverso frequenti e stretti contatti indiretti (attrezzature, personale, vicinanza ”;
e tanto al fine esclusivo di gestire eventuali rischi sanitari da contagio di animali infetti.

L’identità del codice aziendale non è quindi sinonimo di identità soggettiva degli allevatori cui esso è attribuito, salvo eventuali valutazioni in termini di promiscuità delle aziende gestite che, tuttavia, per quel che riguarda il pericolo di infiltrazione mafiosa, competono solo ed esclusivamente all’autorità di pubblica sicurezza.

Il ricorso è, quindi, meritevole di accoglimento in parte qua , con conseguente annullamento della nota prot. n. -OMISSIS-.

In conclusione, il ricorso è in parte improcedibile e in parte meritevole di accoglimento.

Le spese di lite possono essere compensate tenuto conto delle peculiarità della controversia.

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