TAR Roma, sez. 2B, ordinanza cautelare 2012-04-04, n. 201201205
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N. 01205/2012 REG.ORD.CAU.
N. 09426/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 9426 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Fabio Fioravanti, L F, A P, M D G, B P, A F, M G, B B, M R N, I C, G S, M C, R T, rappresentati e difesi dall'avv. G P, con domicilio eletto presso G P in Roma, via G.G. Belli, 39;
contro
Comune di Castel Madama, rappresentato e difeso dall'avv. P S R, con domicilio eletto presso P S R in Roma, v.le G. Mazzini, 11;Regione Lazio;
nei confronti di
Soc Archeopark Srl;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del silenzio assenso formatosi sulla delibera n.6 del 10.3.2011 di adozione del P.I.I.;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castel Madama;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2012 il dott. Raffaello Sestini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, in disparte la prima sommaria delibazione di non fondatezza delle doglianze avanzate dai ricorrenti, non risulta comunque possibile ravvisare alcun danno grave o irreparabile nei loro confronti dalla prosecuzione dell’avversato progetto, che nella necessaria ponderazione fra i confliggenti interessi risulta altresì rispondente ad un precipuo e prevalente interesse pubblico generale;
Ritenuto di dover pertanto respingere l’istanza cautelare in esame;