TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-09-20, n. 202405055

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. IV, sentenza 2024-09-20, n. 202405055
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202405055
Data del deposito : 20 settembre 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/09/2024

N. 05055/2024 REG.PROV.COLL.

N. 02809/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2809 del 2024, proposto da
Romeo Gestioni S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati F F e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Speciale Abc - Acqua Bene Comune Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato P C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati P C, L M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’accertamento

del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi del 27 marzo 2024

nonché per la condanna

della Stazione appaltante all’ostensione dei documenti richiesti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Gsa – Gruppo Servizi Associati S.p.A. e dell’Azienda Speciale Abc - Acqua Bene Comune Napoli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2024 la dott.ssa G L S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1.La società ricorrente ha partecipato alla procedura di gara indetta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 (applicabile ratione temporis ) dalla ABC –Acqua Bene Comune Napoli –Azienda Speciale, per l’affidamento dei servizi di “ custodia e sorveglianza non armata a tutela del patrimonio aziendale ubicato nelle province di Napoli e Caserta ” (CIG 9914459663). È risultata prima classificata, ma è stata successivamente esclusa con provvedimento prot. 7528 del 1 febbraio 2024, che è stato annullato, in accoglimento del relativo ricorso, con sentenza della Sezione del 23 maggio 2024, n. 3331 (pende allo stato il giudizio di appello recante n. RG 5233/2024);



2. In pendenza del giudizio di primo grado, parte ricorrente ha proposto, con istanza del 27 marzo 2024, l’accesso documentale ex art. 53 del d. lgs. 50/2016 sull’offerta tecnica e la documentazione di verifica dell’anomalia della controinteressata Gruppo Servizi Associati s.p.a., e, sul presupposto della formazione del silenzio diniego, ha introdotto il presente giudizio ex art.116 c.p.a.

Nello specifico, la vicenda procedimentale si è così articolata:

-l’amministrazione con nota ha chiesto alla controinteressata di “autorizzare” l’ostensione con nota del 18 aprile 2014;

-la controinteressata si è opposta con nota del 26 aprile 2024 adducendo “ concorrenti ragioni ostative ” oltre che confermando la sussistenza di “parti secretate” già indicate in sede di offerta: la tardività dell’istanza, intercorsa dopo il termine di cui all’art 79 comma 2 e dopo i trenta giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione e la mancanza di interesse ad accedere agli atti, trattandosi di concorrente – allora – escluso.

-il procedimento non si è mai concluso con un atto espresso, con la conseguente formazione del silenzio diniego sull’istanza di accesso che è oggetto dell’odierno giudizio.



3. Il ricorso è fondato e nessuna delle plurime eccezioni è condivisibile.



4.1. Quanto alla eccepita irricevibilità, il giudizio è stato tempestivamente introdotto ai sensi dell’art 116 c.p.a., comma 1 entro il termine di trenta giorni decorrente dalla formazione del silenzio-diniego.

Non rileva nella fattispecie, il termine indicato dalla controinteressata di quindici giorni ai sensi dell’art. 76 comma 2 c.p.a. che, secondo la giurisprudenza di seguito richiamata, consente una dilazione temporale di quindici giorni per il ricorso introduttivo avverso il provvedimento lesivo a favore dell’impresa auto-responsabile, che abbia formulato istanza di accesso entro i quindi giorni, decorrenti dalla comunicazione o dalla pubblicazione del provvedimento di aggiudicazione. La concessione della dilatazione temporale del termine ex art. 120 c.p.a. è, come noto, l’esito di un notevole dibattito registratosi per effetto di mancato coordinamento normativo (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 15 marzo 2023, n. 2736;
V, 15 marzo 2023, n. 2728;
Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2022 n. 10470), tanto da aver indotto l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, 2 luglio 2020, n. 12 a indicare principi interpretativi in materia (diversamente, nel cd. Codice dei contratti pubblici vigente di cui al D.Lgs. 36/2023, opera il nuovo rito super accelerato di cui all’art. 36 che prevede un termine breve di dieci giorni, ma solo per impugnare le decisioni assunte in relazione alle richieste di oscuramento e sul diverso presupposto che agli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria siano resi disponibili sulla piattaforma digitale tutti gli atti di gara, comprese le reciproche offerte).

Nel caso di specie, il ricorso avverso l’esclusione e la conseguente aggiudicazione è stato tempestivamente proposto nel separato giudizio conclusosi con la sentenza della Sezione n. 3331/2024;
né, peraltro, l’amministrazione ha assunto decisioni sulla richiesta di oscuramento restando inerte. Deve ritenersi pertanto applicabile, in via autonoma, il termine indicato nell’èart. 116 comma 1 c.p.a.

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