TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2021-02-22, n. 202100151

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza breve 2021-02-22, n. 202100151
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202100151
Data del deposito : 22 febbraio 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/02/2021

N. 00151/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00606/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 606 del 2020, proposto da
Fallimento Carena S.p.A. Impresa di Costruzioni, rappresentato e difeso dall'avvocato L C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Anas S.p.A., rappresentata e difesa dagli avvocati E F e I R D C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previe misure cautelari

- del provvedimento prot. CDG-0667923-U del 14.12.2020, adottato da ANAS S.p.A. – Struttura Territoriale Marche, recante Ordinanza di sgombero dell'area di cantiere relativo a “S.S. n. 4 Via Salaria – Lavori di adeguamento del tratto Trisungo – Acquasanta Terme 1° Lotto – 2° Stralcio dal km 151+000 al km 153+780”;

- di ogni atto presupposto e/o conseguente, ancorché non conosciuto.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Anas S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 25 del DL n. 137/2020;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021 il dott. G M;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con l’atto oggetto dell’odierno gravame veniva ordinato al ricorrente, Fallimento Carena Spa, di rimuovere, entro e non oltre cinque giorni dalla data di notifica, ovvero entro il 19/12/2020, tutti i beni e le attrezzature, di proprietà del Fallimento stesso, presenti nell’area di cantiere sita in Arquata del Tronto, frazione di Trisungo (AP).

Detta misura veniva disposta dopo la risoluzione del contratto di appalto (provvedimento del 29/1/2020) per l’intervenuto fallimento dell’appaltatore società Carena Spa Impresa di Costruzioni e dopo l’infruttuoso esito delle precedenti richieste di sgombero (in data 29/5/2020, 23/9/2020, 11/11/2020 e 27/11/2020) rimaste inadempiute.

Si è costituita

ANAS

Spa per resistere al gravame.

2. In sede cautelare (cfr. ord. 14/1/2021 n. 24) questo Tribunale evidenziava alle parti, ex art. 73, comma 3, del c.p.a., il possibile difetto di giurisdizione del giudice amministrativo poiché l’obbligo di sgombero del cantiere, da parte dell’ex appaltatore, risulta essere previsto direttamente dalla legge (art. 139 del D.Lgs. n. 163/2006) e dalle corrispondenti norme contrattuali, per cui la stazione appaltante non esercita alcun potere autoritativo nel pretenderne l’adempimento.

Quest’ultima ha invece il potere (previsto dalle citate disposizioni) di assegnare un termine (anche nell’interesse dell’obbligato “ex lege”) prima di esercitare il potere (anch’esso previsto dalle citate disposizioni) di eseguire lo sgombero d’ufficio addebitando all’ex appaltatore i relativi oneri e spese;
poteri che, tuttavia, vengono esercitati in esecuzione di un rapporto negoziale paritetico.

Veniva pertanto fissata l’odierna camera di consiglio affinché le parti potessero svolgere le relative deduzioni, con l’avvertimento che il ricorso avrebbe potuto essere definito con sentenza in forma semplificata ex art. 60 del c.p.a.

3. L’odierno Collegio ritiene di dover confermare il difetto di giurisdizione prospettato con la ricordata ordinanza n. 24/2021, in quanto non paiono convincenti le deduzioni difensive dedotte dalle parti.

3.1 L’amministrazione ritiene sussistere la giurisdizione del TAR poiché essa “ha ritenuto di dare il crisma di atto amministrativo al provvedimento con il quale ha ordinato lo sgombero ed assegnato un termine per la liberazione delle aree, al fine di perseguire l’interesse pubblicistico legato alla ripresa dei suddetti lavori pur nella consapevolezza di assenza di precedenti giurisprudenziali”, rimettendosi comunque alla decisione del Tribunale sul punto (cfr. memoria depositata il 6/2/2021 e note di udienza depositate in 9/2/2021).

Al riguardo il Collegio osserva che gli aspetti meramente formali ed esteriori dell’atto, ritenuto pregiudizievole dal soggetto al quale è rivolto, non sono sufficienti per radicare la giurisdizione di un giudice anziché di un altro, come risulta irrilevante l’avvertimento ex art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, che contiene erronee indicazioni circa l’autorità cui è possibile ricorrere (nella fattispecie individuata da ANAS nel

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