TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-09-29, n. 202202137

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. I, sentenza 2022-09-29, n. 202202137
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 202202137
Data del deposito : 29 settembre 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/09/2022

N. 02137/2022 REG.PROV.COLL.

N. 02900/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2900 del 2017, proposto da
E S di L E &
C., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato G L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Ulisse Gmbh, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del Decreto Cat. 11E CTD – Div. P.A.S. del 18.08.2017 emesso dal Questore di Milano e notificato al ricorrente in data 2.9.2017 con il quale l'Amministrazione ha respinto l'istanza di rilascio della licenza ex art. 88 R.D. 18 giugno 1973 n. 773 avanzata dal Ricorrente al fine “ di poter svolgere l'attività di scommesse, recante il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, per conto della società Ulisse GmbH, nei locali siti in Arcore (MB), alla via Gilera n. 22 ”;

e per la condanna

al risarcimento dei danni ritratti a cagione dell’illegittimo diniego e della impossibilità di esercitare la attività agognata.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 20 luglio 2022, tenutasi da remoto, il dott. R V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. In data 13.6.2017 la ricorrente stipulava un contratto di prestazione di servizi e convenzionamento di centro trasmissione dati con la società austriaca “ Ulisse GmbH ”, operante nel settore del gaming, che gestiva un proprio “matchbook” e che organizzava, tra l'altro, in modalità “ pro-match ed in modalità “live”, scommesse su eventi sportivi e di altro genere con utenti in tutto il mondo.



1.1. La predetta società Ulisse GmbH era stata regolarmente costituita e autorizzata dalle Autorità austriache, operava come book maker autorizzato in data 7.11.2016.



1.2. La società ricorrente, in forza del contratto di cui sopra, si proponeva l’espletamento della attività di diffusione e promozione della scommessa a distanza per conto di Ulisse GmbH, pel tramite della trasmissione on-line di dati.



1.3. Di qui, la richiesta inoltrata dalla ricorrente al commissariato di p.s. di Monza in data 14 giugno 2017, volta al rilascio della autorizzazione ex art. 88 del TULPS per l’attività di centro trasmissione dati inerenti a scommesse a quota fissa, per conto della società estera Ulisse GmbH.



1.4. Spiegato il contraddittorio procedimentale a seguito di preavviso di rigetto del 30 giugno 2017, il Questore di Milano negava alla ricorrente, incaricato della raccolta di giocate per conto della società estera (titolare di licenza austriaca per l’attività di bookmaker nel settore delle scommesse sportive), l’autorizzazione ai sensi dell’art. 88 TULPS ad esercitare la relativa attività di trasmissione dati.



1.5. Il diniego veniva motivato col rilievo secondo cui la società austriaca, e la società quivi ricorrente, non rientravano tra i soggetti “ concessionari o autorizzati da parte dei Ministeri o di altri enti ” ai quali la legge italiana riserva la facoltà di organizzare o gestire le scommesse, ai sensi dell’art. 88 del TULPS. Né la società estera, invero – abilitata all’esercizio di tale attività in Austria, ma non in Italia - né la società che quivi ricorre, rientrava nel genus dei soggetti abilitati alla attività di organizzazione e gestione delle scommesse in Italia (in forza di apposita concessione o autorizzazione).



1.6. Avverso tale ultimo provvedimento insorgeva la ricorrente avanti questo TAR, a mezzi di gravame essenzialmente deducendo:

- eccesso di potere per difetto di motivazione;
annullabilità e nullità dell'atto amministrativo di respingimento dell'istanza di autorizzazione per l'attività di esercizio delle scommesse (ex art. 88 TULPS), stante la assoluta carenza di motivazione del provvedimento e, indi, la mancanza di un elemento essenziale dell’atto amministrativo;

- eccesso di potere;
travisamento dei presupposti di fatto e di diritto;
irragionevolezza;
contraddittorietà ed illogicità nella condotta dell'amministrazione, atteso che il gravato provvedimento contrasterebbe con la normativa comunitaria e, in particolare, con i principi di libertà di stabilimento e di libera circolazione dei servizi;
di qui contrarietà agli artt. 43 e 49 del Trattato UE (rinumerati artt. 49 e 56 TFUE) dell’art. 88 del TULPS, nella parte in cui consente ai soli concessionari di ottenere l’autorizzazione di p.s. per cui è causa;

- violazione dell'art. 101 TFUE;
violazione del principio di concorrenza ed abuso di posizione dominante;
violazione dei principi di sussidiarietà e decentramento, atteso che il sistema concessorio che connota l’ordinamento nazionale avrebbe avuto sinora un effetto sostanzialmente preclusivo, volto a restringere la concorrenza nel mercato nazionale dei giochi e delle scommesse, impedendo in pratica esclusivamente l'accesso ai prestatori di servizi transfrontalieri;

- violazione e falsa applicazione degli art. 49 e 56 TFUE, nonché dell’art. 43 TUE (già art. 10 TCE) e del principio del primato del diritto dell’Unione in particolare come interpretativi delle sentenze Placanica e Costa-Cifone-Biasci;
violazione dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, stante l’effetto discriminatorio che la normazione nazionale finirebbe per sortire in danno di una società estera debitamente abilitata dalle Autorità del proprio paese in data “ successiva all'indizione delle gare concessorie italiane effettuatesi nel 1999 (Gare CONI), nel 2006 (c.d. Bando Bersani) e nel 2012 (Bando Monti) ”;

- istanza di risarcimento dei danni ritratti in conseguenza del mancato esercizio della attività di raccolta dei giochi agognata dalla ricorrente.

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