TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2012-05-23, n. 201200314

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. I, ordinanza cautelare 2012-05-23, n. 201200314
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 201200314
Data del deposito : 23 maggio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00729/2012 REG.RIC.

N. 00314/2012 REG.PROV.CAU.

N. 00729/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 729 del 2012, proposto da:


G L R, rappresentato e difeso dall'avv. T C, presso il cui studio in Palermo, via Francesco Crispi, n. 274, è elettivamente domiciliato;


contro

- Ministero della Difesa;
- Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso i cui uffici, in via Alcide De Gasperi, n. 81, sono domiciliati per legge;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento prot. n. 287616/T-7-2/Pers. Mar., emesso in data 16 marzo 2012 dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, reparto I - SM - Ufficio Personale Marescialli, in persona del Capo Reparto Gen.le B. Angelo Agovino, notificato all'odierno ricorrente in data 19 marzo 2012, con il quale si disponeva il trasferimento d'”autorità” dal Reparto Anticrimine di Monreale, quale “addetto”, senza alloggio di servizio.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura dello Stato per le Amministrazioni intimate, nonché la documentazione prodotta;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2012 il consigliere Aurora Lento e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Ritenuto che, alla luce della documentazione versata in atti dalla Amministrazione resistente, l’esercizio del potere altamente discrezionale di trasferimento del militare ricorrente non risulta affetto da profili di illogicità sindacabili dal giudice amministrativo, avuto in particolare riguardo al provvedimento d’ammonimento e alla denuncia in ordine al reato di cui all’art. 612 bis c.p..

Ritenuto, pertanto, che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare.

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