TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-10-27, n. 201101129

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. II, sentenza 2011-10-27, n. 201101129
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201101129
Data del deposito : 27 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00755/2010 REG.RIC.

N. 01129/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00755/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 755 del 2010, proposto da:
Z X, rappresentata e difesa dall'avv. R C, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Antonio Ciola in Torino, piazza Adriano, 17;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Torino, presso la quale è domiciliato in Torino, corso Stati Uniti, 45;



per l'annullamento

del decreto Cat. A 12/2010 Imm., del Questore della Provincia di Asti, emesso in data 3 marzo 2010 e notificato all'odierna ricorrente il giorno 8 aprile 2010, che disponeva il rifiuto del rilascio del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo alla sig.ra X Z, e di ogni altro atto connesso, precedente o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2011 la dott.ssa M S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che il Questore della Provincia di Asti, con decreto in data 3 marzo 2010 cat. A.12/2010 Imm., ha rigettato l’istanza presentata dalla signora Z X, cittadina albanese, volta ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’art. 9 del D.Lgs. n. 286 del 1998, in ragione del fatto che la medesima, avendo ottenuto il primo permesso di soggiorno nel 2007, non presenta il primo e fondamentale requisito per il rilascio di tale tipo di titolo di soggiorno, e cioè la permanenza regolare in Italia per almeno cinque anni;

Considerato che l’interessata è coniugata con il signor Besnik Xhika, risiede in Italia insieme a quest’ultimo e ai due figli minori e risulta in possesso

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