TAR Milano, sez. I, sentenza 2023-01-19, n. 202300174
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 19/01/2023
N. 00174/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00470/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 470 del 2017, proposto da
Carnazzola Geom. Camillo Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefano Soncini, Claudio Sironi, con domicilio eletto presso lo studio Stefano Soncini in Milano, viale Elvezia 12 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Inail - Istituto nazionale per l’assicurazione contro infortuni sul lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Cardelli Santucci, Italo Casagranda, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ilaria Cardelli Santucci in Milano, corso di Porta Nuova 19;
per l’annullamento
del provvedimento del 15 dicembre 2016, fascicolo n. I1313-000508, notificato l’11 gennaio 2017 con il quale INAIL non ha riconosciuto alcune voci volte al riconoscimento dei rimborsi volti al rifacimento del tetto del capannone sito in S. Pietro Berbenno di proprietà della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Inail - Istituto Nazionale per Assicurazione Contro Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 15 dicembre 2022, tenutasi in modalità da remoto, il dott. Fabrizio Fornataro;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1) La documentazione in atti e le allegazioni delle parti evidenziano quanto segue.
In data 20 dicembre 2013, I.N.A.I.L pubblicava l’avviso pubblico quadro – Incentivi alle imprese per la realizzazione di interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in attuazione dell’art. 11, co. 1, lett. a) e comma 5 D.lgs. 81/2008 – finalizzato alla corresponsione di contributi alle imprese per l’implementazione di progetti volti al miglioramento dei livelli di salute e sicurezza sul lavoro dei dipendenti.
Sulla scorta di tale avviso, con domanda ISI I1313-000508, la società Carnazzola Geom. Camillo s.p.a. presentava una richiesta di finanziamento con riguardo ad un intervento diretto ad eliminare l’amianto dalla copertura esistente sul fabbricato di proprietà della stessa, adibito a deposito, sito nel comune di Berbenno di Valtellina, nonché al fine di realizzare una nuova copertura.
La realizzazione del progetto prevedeva un costo effettivo di 200.045,57 € e la domanda di ammissione specificava l’importo finanziabile nella somma 130.000 €, con richiesta di anticipazione pari a 65.000 €.
I costi, ripartiti in 19 voci, erano analiticamente riportati nel computo metrico.
In particolare: per l’intervento di eliminazione amianto, smaltimento e rifacimento della copertura, era indicato un costo di 143.242,40 €, come risulta dal preventivo della ditta ER s.r.l., individuata come affidataria dei lavori, mentre per le opere edili di supporto alla rimozione della copertura era indicato un costo di circa €. 56.703,10 €, come risulta dal preventivo della ditta Presio Costruzioni s.r.l., individuata come affidataria dei relativi lavori.
A seguito dell’inoltro della domanda, seguiva un diffuso contraddittorio tra le parti.
Con provvedimento inviato a mezzo p.e.c. in data 5 novembre 2014, la sede competente di Sondrio dell’I.N.A.I.L. comunicava alla Carnazzola Geom. Camillo s.p.a. l’ammissione parziale al contributo, per la cifra di 93.113 €, ritenendo non finanziabili i lavori affidati alla ditta Presio Costruzioni s.r.l., in quanto si sarebbe trattato di opere di consolidamento della struttura di sostegno, escluse dal finanziamento sulla base della nota 10 di cui all’art.8 dell’avviso pubblico.
In data 6 novembre 2014, la società Carnazzola Geom. Camillo s.p.a. chiedeva di ammettere al contributo i lavori della ditta Presio Costruzioni s.r.l., relativi: a) alla formazione e allestimento del ponteggio, in quanto necessari allo svolgimento in sicurezza dei lavori della ER s.r.l. (valore 20.078,40 €); b) alla rimozione dell’intelaiatura formata da onduline e telaio in ferro, compreso l’allontanamento dei materiali e il conferimento in discarica, in quanto l’intelaiatura era contaminata dall’amianto (valore 13.360,00 €), per una spesa totale, compresi i lavori affidati alla ER s.r.l., di 176.690,00 €.
Le osservazioni venivano accolte dall’I.N.A.I.L. con provvedimento comunicato il 16 dicembre 2014, che ammetteva al contributo l’importo di 114.848 € (il 65% di 176.690 €).
Il direttore dei lavori, in data 30 novembre 2015, firmava la relazione sul conto finale, in cui dava atto di alcune variazioni apportate al progetto rispetto ai preventivi presentati in fase di predisposizione della domanda di agevolazione.
In particolare, si evidenziava che:
- alcuni lavori inizialmente affidati alla ER s.r.l. erano stati poi svolti dalla Presio Costruzioni s.r.l., conservando la ER s.r.l. solo quelli di rimozione e smaltimento amianto e formazione di nuova copertura;
- la ER s.r.l. aveva quindi effettuato lavori non per 143.242,40 €, ma solo per 61.000 €, mentre la Presio Costruzioni s.r.l. aveva effettuato lavori non per 33.438,60 €, ma per 90.079,97 €;
- si erano rese necessarie modifiche progettuali, in quanto, era stato deciso di eliminare i lucernari esistenti ed era intervenuta la ditta Alusystem s.r.l. che aveva effettuato l’intervento di fornitura e posa in opera dei profilati nella zona di cambio di pendenza, con fini di rinforzo della copertura, per un importo totale di 27.298,40 €;
- la cifra totale dell’intervento era superiore a quella accordata dal finanziamento, raggiungendo l’ammontare di 179.637,90 €
L’I.N.A.I.L., con comunicazione a mezzo p.e.c. del 4 aprile 2016, chiedeva chiarimenti in ordine alle modifiche apportate al progetto, con particolare riguardo: a) alla notevole riduzione dell’importo richiesto dalla ER s.r.l.; b) al trasferimento alla Presio Costruzioni s.r.l. di parte delle opere inizialmente affidate alla ER s.r.l.; c) alla voce di spesa “assistenza alla ditta ER per rifacimento copertura” riferita alla Presio Costruzioni s.r.l.
I chiarimenti venivano resi dalla Carnazzola Geom. Camillo s.p.a. con comunicazione a mezzo p.e.c. del 14 aprile 2016, mediante la quale si affermava che, in fase