TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202101607

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. II, sentenza 2021-11-08, n. 202101607
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202101607
Data del deposito : 8 novembre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 08/11/2021

N. 01607/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00311/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 311 del 2020, proposto dalla Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati B C D T, Annalisa D'Urbano, G B, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della giustizia, Commissione n. 17 dell’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Bari alla via Melo n. 97;

- Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati (unificato) della provincia di Bari e della provincia di Barletta-Andria-Trani, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. G D M, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

- Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Matera, non costituito in giudizio;

nei confronti

Maurizio Antonacci, Nicola Crocetta, Vincenzo Di Bari, Stefano Luisi, Nicola Nesta, Antonio Rizzi, rappresentati e difesi dall'avv. G D M, con domicili digitali come da P.E.C. iscritte al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

e con l'intervento di

ad opponendum :
Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avv. Guerino Ferri, con domicilio digitale come da P.E.C. iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'annullamento

- della pubblicazione dei “risultati finali”, a seguito dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale e perito industriale laureato, sessione anno 2019, proclamati dalla Commissione n. 17 del Collegio della Provincia di Bari, insediata presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore “G. Marconi - M H”;

- nonché di ogni ulteriore provvedimento, nota o verbale della commissione e/o del Collegio provinciale o territoriale dei periti recante l’ammissione al suddetto esame, o a talune fasi dello stesso, di soggetti in possesso del diploma conseguito, con il vecchio ordinamento, presso l’Istituto tecnico per geometri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero della giustizia, del Collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati della provincia di Bari e di Barletta-Andria-Trani e dei signori Maurizio Antonacci, Nicola Crocetta, Vincenzo Di Bari, Stefano Luisi, Nicola Nesta, Antonio Rizzi e della Commissione n. 17 dell’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito industriale;

Visti gli artt. 35, comma 1, e 85, comma 9, del codice del processo amministrativo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 settembre 2021 il dott. L I e uditi per le parti i difensori avv. G D M e avv. dello Stato G Z;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1.- Con ricorso depositato in data 11 marzo 2020, la Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei Geometri liberi professionisti impugnava la pubblicazione dei “risultati finali” dell’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di perito industriale (e di perito industriale laureato), sessione anno 2019, proclamati dalla Commissione n. 17 del Collegio della provincia di Bari, insediata presso l’Istituto di istruzione secondaria superiore “G. Marconi - M H”.

Analoghe impugnazioni venivano proposte con ricorsi separati dal Consiglio nazionale dei geometri (e geometri laureati) e dai relativi Collegi provinciali di Bari e di Barletta-Andria-Trani.

In particolare, il ricorrente sosteneva, sulla scorta di una certa interpretazione data alle norme vigenti, che i diplomati del “vecchio” ordinamento presso l’Istituto tecnico per geometri non potessero accedere all’esame di Stato per l’abilitazione alla professione di perito industriale edile, perché alcuna norma prevede siffatta possibilità.

2.- Si costituivano indi i Ministeri dell'istruzione e della giustizia e la Commissione n. 17 dell’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito industriale, a mezzo dell’Avvocatura erariale, depositando i documenti del procedimento di abilitazione, senza contestare alcunché.

3.- Interveniva ad opponendum il Consiglio nazionale dei periti industriali (e dei periti industriali laureati), eccependo la competenza del T.A.R. periferico e contestando in radice la legittimazione del Consiglio nazionale dei geometri a impugnare l’operato svolto da altro ordine professionale.

4.- Si costituivano inoltre alcuni dei giovani diplomati geometri, che avevano conseguito l’abilitazione alla professione di perito industriale edile, affermando di aver svolto la relativa pratica, di aver sostenuto le prove scritte ed orali con proficuità e, pertanto, di aver conseguito l’abilitazione anelata, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, come correttamente interpretate dal Collego dei periti industriali, in conformità a quanto prescritto dalla stessa ordinanza del Ministero dell'istruzione d’indizione dell’esame di abilitazione.

5.- Si costituiva il Collegio dei periti industriali delle province (unificate) di Bari e di Barletta-Andria-Trani, eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, il difetto di legittimazione e d’interesse a ricorrere del Collegio nazionale dei geometri e l’irricevibilità del ricorso per omessa impugnazione tempestiva dell’atto presupposto.

6.- Alla fissata camera di consiglio, il ricorrente rinunciava alla richiesta di misure cautelari.

7.- Alla successiva udienza pubblica, depositati ulteriori documenti e altra memoria, la causa veniva trattenuta in decisione.

8.- Il ricorso è inammissibile.

8.1.- Va in primis rigettata l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo formulata nella memoria depositata il 31 marzo 2020 dal Collegio provinciale (unificato) dei periti industriali nella misura in cui il contenzioso riguarderebbe il diritto all’iscrizione ad albo professionale rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Al contrario, va osservato che il ricorso impugna l’esito dell’esame di Stato di abilitazione alla professione di perito industriale edile e nessun altro atto prodromico né successivo, anzi essendo pacifico per i Collegi sia nazionale sia provinciale il diritto all’iscrizione degli abilitati alla professione di perito industriale edile, in possesso del titolo di geometra, conseguito secondo il “vecchio” ordinamento, per l’appunto all’albo dei periti industriali edili.

8.2.- In secundis , va rigettata l’eccezione del difetto di competenza del T.A.R. Puglia in favore del T.A.R. Lazio posta dall’interveniente ad opponendum , in quanto l’esame di Stato si è svolto presso un plesso scolastico in Bari, ad opera di una commissione locale, che autonomamente ha svolto le operazioni di valutazione dei candidati fino alla pubblicazione dei risultati finali, oggetto di contestazione, radicando gli effetti significativi dell’azione amministrativa svolta nell’ambito della competenza del T.A.R. periferico.

8.3.- Vanno invece condivise sia l’eccezione di difetto di legittimazione e d’interesse a ricorrere sia l’eccezione di inammissibilità per mancata impugnazione tempestiva dell’atto presupposto formulate dall’interveniente ad opponendum , dal Collegio provinciale e succintamente dalla difesa dei candidati abilitati.

Punto focale della vicenda è che l’ordinanza del Ministero dell’istruzione, che ha indetto la procedura di abilitazione svolta, sotto l’egida del Consiglio nazionale dei periti industriali, all’ incipit , fin dall’art. 1, chiarisce che per “candidato perito industriale” debba qualificarsi colui che è “[…] in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di Perito Industriale […], del diploma di istruzione superiore di cui al D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 afferente al settore “Tecnologico” secondo le confluenze di cui all'Allegato D […]”.

Il predetto D.P.R. è il “Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici […]” che ha ridisciplinato i titoli conseguibili nell’istruzione tecnica, prevedendo all’art. 4 (Istituti tecnici per il settore tecnologico) , comma 1, lettera i) , un unico indirizzo per il settore c.d. C.A.T., ossia delle “Costruzioni, ambiente e territorio”, nel quale, secondo le tabelle di confluenza (e corrispondenza), stabilite all’Allegato D, rubricato “Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall’ordinamento previgente”, vengono certamente raggruppati i titoli di geometra e perito industriale edile.

Infatti, leggendo nella parte finale la predetta tabella, stando al nuovo ordinamento, per il settore “Tecnologico”, nell’indirizzo denominato “Costruzioni, ambiente e territorio” ( breviter : C.A.T.) sono unificati e vi confluiscono sia l’indirizzo di “Geometra”, già conseguito presso gli istituti tecnici per geometri, sia l’indirizzo di “Edilizia”, già conseguito presso gli istituti tecnici industriali.

D’altro canto, già dall’analisi del r.d. 11 febbraio 1929 n. 274 (riguardante i geometri) e del r.d. 11 febbraio 1929 n. 275 (concernente i periti industriali della specialità edile) viene a evidenziarsi la similitudine in nuce delle due professioni.

Difatti, i geometri, in base all’art. 16, comma 1, lett. m) e lett. n) , del r.d. n. 274 citato possono svolgere i seguenti compiti: “progetto, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili” e la relativa “misura, contabilità e liquidazione delle costruzioni civili”. Mentre, i periti della specialità edile, in base all’art. 2, comma 2, lett. b), del r.d. n. 275 citato possono ugualmente effettuare “anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili, senza pregiudizio di quanto è disposto da speciali norme legislative, nonché la misura, contabilità e liquidazione dei lavori di costruzione”.

Numerosi altri sono i punti di contatto tra le due professioni, tant’è che il legislatore – nell’ambito del generale riordino della materia, aggiornandolo ai tempi moderni – li ha in sostanza “unificati” nella fase “transitoria” e poi ha previsto “a regime” la necessità del conseguimento del titolo di laurea per entrambe le professioni di geometra e di perito industriale.

Infatti, dopo aver determinato la sopra richiamata tabella di confluenza, di cui all’allegato D al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88, con successivo decreto-legge 29 marzo 2016 n. 42, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016 n. 89 (da ultimo modificato dall'art. 55- bis , comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021 n. 108) è stato orbene stabilito, per l’appunto “in via transitoria”, che “[…] conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di praticantato, i titoli di studio maturati e validi ai fini dell'ammissione all'esame di Stato per l’abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fino al 31 dicembre 2024. Fino alla medesima data conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente”.

Venendo più direttamente allo scrutinio delle eccezioni d’inammissibilità, va sul punto evidenziato che l’ordinanza del Ministero dell’istruzione datata 24 aprile 2019, d’indizione dell’esame di Stato per periti industriali per l’anno 2019, non è stata affatto impugnata entro i previsti termini a pena di decadenza.

La Cassa di previdenza dei geometri ha invero inteso impugnare “a valle”, dopo circa un anno, l’atto applicativo, ossia la pubblicazione dei “risultati finali” dell’esame di abilitazione svoltosi localmente per le province di Bari e di Barletta-Andria-Trani presso l’Istituto “G. Marconi – M. Hack” di Bari, per (presunti) vizi che invece sono in toto contenuti (semmai) nell’atto “a monte” costituito invero dall’ordinanza del Ministero competente d’indizione del procedimento di abilitazione in discussione.

A fortiori , l’ammissibilità all’esame di Stato di perito industriale per i candidati muniti del diploma di geometra, secondo il vecchio ordinamento, è stato confermato dal parere motivato reso dall’Ufficio legislativo del Ministero dell’istruzione in data del 16 giugno 2015 (pure condiviso dall’Ufficio di gabinetto) e dal parere amministrativo del Dipartimento del sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione datato 22 luglio 2019. Entrambi i pareri sono stati prodotti agli atti dell’odierno processo.

Rebus sic stantibus , i candidati, sulla base del bando e di una corretta interpretazione normativa, dopo peraltro aver svolto il relativo tirocinio (o praticantato), hanno sostenuto con proficuità le prove di esame e hanno conseguito l’abilitazione anelata e sono ora iscritti all’albo ed esercenti la professione di perito, talché – come eccepito dalla difesa del Collegio provinciale (unificato) dei periti de qua e dalla difesa degli stessi abilitati – è comunque maturata una condizione d’improcedibilità dell’odierno gravame, stabilita dall’art. 4, comma 2- bis , della legge del 17 agosto 2005 n. 168, invero applicazione di specie del più generale principio del factum infectum fieri nequit (Cons. St., Ad. plen., 9 giugno 2016 n. 11), che comunque opera a seguito dalla compita iscrizione all’albo.

In ultima analisi, evidente è la carenza di legittimazione attiva e d’interesse ad agire della Cassa italiana di previdenza ed assistenza dei geometri liberi professionisti, laddove si passi a considerare che essa, istituita nel 1955 come ente pubblico per la previdenza e assistenza dei geometri, dal 1° gennaio 1995, è stata “privatizzata” e trasformata in associazione di diritto privato , in base al d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509.

Difatti, l’articolo 1 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509, al comma 1, prevede che le Casse professionali “non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario” e, al comma 2, sono definite “enti senza scopo di lucro” che “assumono la personalità giuridica di diritto privato”.

Pertanto, la Cassa dei geometri non è portatore di alcun interesse pubblico e ha il solo compito di gestire i contributi degli iscritti ai collegi provinciali, facenti capo al Consiglio nazionale dei geometri, nella misura in cui i professionisti vi siano iscritti. Non si comprende dunque qual sia la ragione di impugnazione del predetto ente privato , seppur al più qualificabile “d’interesse pubblico”, essendo vigilato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dal Ministero dell’economia e delle finanze (art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994 n. 509).

Ancor più dirimente ogni questione è però la considerazione per la quale l’azione annullatoria è da ritenersi ex se inammissibile per mancata impugnazione dell’atto presupposto, invero costituito proprio dall’ordinanza ministeriale del 24 aprile 2019 n. 373, che ha indetto l’esame di Stato in questione, né vi è stata alcuna impugnativa di un qualche altro atto prodromico o successivo a questo, bensì sussiste la oramai più che tardiva notificazione del ricorso avverso i “risultati finali”, peraltro avendo rinunciato il ricorrente alla tutela cautelare.

9.- In conclusione, per le sopra esposte motivazioni, il formulato ricorso non è in grado in alcun modo di inficiare i “risultati finali” dell’esame di Stato espletato e va dichiarato inammissibile e comunque improcedibile.

10.- Le spese del giudizio in considerazione della novità delle questioni poste e della peculiarità delle stesse vanno compensate tra tutte le parti.

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