TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 2021-09-28, n. 202101135
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Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 01135/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00625/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 625 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale per Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
a) della -OMISSIS-ad oggetto “-OMISSIS- -OMISSIS-”, nella parte in cui è riportato che “-OMISSIS- (-OMISSIS-) non era stato autorizzato allo svolgimento di -OMISSIS-come da comunicazione -OMISSIS-”;
b) dei decreti dirigenziali emessi dagli -OMISSIS-, per “mancanza del titolo di accesso valido, ai sensi dell'art. 8, comma 2, lett. c) e d) e comma 4, DM 640/2017, con effetto retroattivo”,
c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi espressamente compresi quelli aventi contenuto di silenzio rifiuto;
nonché per la declaratoria
del diritto ovvero dell'interesse legittimo di essi ricorrenti ad essere reinseriti nella -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-, nella posizione e con i rispettivi punteggi precedenti;
e per il risarcimento
del danno giuridico ed economico arrecato ad essi ricorrenti dai provvedimenti gravati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e dell’Ufficio Scolastico Regionale per Veneto;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 – tenutasi in videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. Nell’ambito della gestione delle -OMISSIS-di circolo e di -OMISSIS-per il -OMISSIS-disciplinate dalla procedura prevista dal decreto del Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -OMISSIS-per il personale-OMISSIS-(-OMISSIS-), sono emerse delle criticità nei confronti di alcuni degli iscritti a seguito dei controlli sui titoli di studio conseguiti presso-OMISSIS-.
In particolare per il “-OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS-” sito in -OMISSIS- (-OMISSIS-) è emerso un problema relativo al titolo di -OMISSIS- rilasciato per l’anno scolastico -OMISSIS-. Infatti -OMISSIS- del Ministero dell’Istruzione ha comunicato che per l’anno scolastico -OMISSIS- tale -OMISSIS-.
Conseguentemente le Istituzioni scolastiche, in sede di svolgimento dei controlli successivi previsti dall’art. 7, comma 5, del D.M. n. 640 del 2017, circa le dichiarazioni rese sul possesso dei titoli nel modello di domanda dai candidati inclusi nelle -OMISSIS-di -OMISSIS--OMISSIS-, hanno provveduto a disporre l’esclusione dei candidati interessati, dalla -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 8, commi 2 e 4, del D.M. n. 640 del 2017.
Ne è scaturito un copioso contenzioso instaurato prevalentemente avanti al Giudice ordinario, ed in alcuni casi avanti al Giudice amministrativo.
2. Con il ricorso in epigrafe i ricorrenti, che erano stati inseriti nella graduatoria e che sono stati esclusi per la mancanza di un titolo di studio validamente conseguito, impugnano il depennamento con tre motivi.
Con il primo motivo lamentano il difetto di istruttoria, il travisamento dei fatti, il difetto dei presupposti, l’illogicità e l’ingiustizia manifesta per la mancata considerazione che l’Istituto deve ritenersi aver ottenuto la parità scolastica retroattivamente anche per l’anno -OMISSIS-adottato in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato, -OMISSIS-.
Con il secondo motivo contestano la violazione del principio del giusto procedimento, la mancata ponderazione degli interessi privati incisi dal provvedimento, nonché l’inosservanza delle garanzie partecipative sancite dagli artt. 7 e 10- bis , della legge n. 240 del 1990.
L’Amministrazione si è costituita in giudizio replicando alle censure proposte e chiedendo la reiezione del ricorso, rilevando, pur formalmente non eccependo, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo (pagina 8 della memoria di costituzione).
Nel merito l’Amministrazione sostiene che i titoli rilasciati dall’Istituto “ora per allora” relativamente -OMISSIS-non possono aver alcun valore, dato che si riferiscono ad un periodo in cui il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- era privo del riconoscimento della parità scolastica, non era assoggettato ad alcun controllo o verifica circa il possesso dei requisiti di organizzativi e funzionali necessari, e non era neppure autorizzato allo svolgimento degli esami.
In definitiva l’Amministrazione afferma che, quand’anche per ipotesi dovesse ammettersi un qualche effetto retroattivo al provvedimento che ha riconosciuto la parità in esecuzione della sentenza del giudice amministrativo di secondo grado, tale riconoscimento non potrebbe retroagire, per il principio tempus regit actum , fino ad attribuire valore legale ai diplomi rilasciati in un momento in cui il -OMISSIS- -OMISSIS- -OMISSIS- era privo dei requisiti necessari ad ottenere il riconoscimento di scuola paritaria.
3. Alla camera di consiglio del 14 luglio 2021, la causa è stata assegnata alla decisione.
4. Sussistono i presupposti per la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., come