TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-09, n. 202402538

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-02-09, n. 202402538
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202402538
Data del deposito : 9 febbraio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 09/02/2024

N. 02538/2024 REG.PROV.COLL.

N. 05419/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5419 del 2023, proposto da
MA AR, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5, e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
I.N.P.S., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Elisabetta Lanzetta, Alessandro Di Meglio e Andrea Botta, con domicilio eletto presso lo studio Alessandro Di Meglio in Roma, via Cesare Beccaria, 29 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



per l'annullamento, previa sospensione degli effetti,

a) della nota prot. 750 datata 2 febbraio 2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria, comunicata al ricorrente con mail del 6 febbraio 2023, avente a oggetto “ Circolare I.N.P.S. n. 7 del 14.01.2022 – Obblighi di contribuzione durante il periodo di collocamento fuori ruolo dei dipendenti pubblici per assumere un impiego o per l'espletamento di un incarico temporaneo presso le istituzioni dell'Unione Europea ”;

b) della Circolare I.N.P.S. n. 7 del 14 gennaio 2022 allegata alla predetta nota prot. 750 datata 2 febbraio 2023 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria impugnata sub a);

c) di tutti gli atti presupposti, connessi e comunque consequenziali, se ed in quanto ritenuti lesivi della posizione della ricorrente, alla data di notifica del presente ricorso, non conosciuti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’I.N.P.S.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2023 il dott. Agatino Giuseppe Lanzafame e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Con la circolare n. 7/2022 l’INPS ha fornito alle pubbliche amministrazioni « chiarimenti in ordine agli obblighi contributivi relativi ai dipendenti pubblici durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n. 1114, per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione Europea, [nonché] indicazioni per definire le istanze di rimborso della contribuzione versata alle Casse e ai Fondi pensionistici ».

1.1. In particolare, con detta circolare l’ente previdenziale – dopo aver ricostruito il quadro normativo di riferimento a livello nazionale ed europeo e aver richiamato il principio dell’unicità della legislazione in materia previdenziale da ultimo richiamato dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea nella sentenza che ha definito causa C-690/15 (Wenceslas de Lobkowicz) – ha chiarito che « durante il periodo di espletamento dell’impiego e dell’incarico temporaneo presso le Istituzioni dell’Unione Europea, la tutela ai fini pensionistici è assicurata esclusivamente dal Fondo dell’Unione, per la prevalenza del diritto dell’Unione sull’ordinamento nazionale »; precisando, conseguentemente:

- che per tale periodo « nessuna contribuzione è dovuta dall’amministrazione di appartenenza ai fini pensionistici »;

- che fermo quanto sopra « per i dipendenti pubblici iscritti alla gestione pubblica permangono gli obblighi contributivi ai Fondi ex ENPAS ed ex INADEL relativi al trattamento di previdenza (TFS/TFR), alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alla gestione ex ENPDEP e all’ENAM, in quanto finalizzati ad assicurare prestazioni diverse da quelle previste dal regime previdenziale dell’Unione europea », mentre « per i dipendenti pubblici iscritti alla Gestione Privata, non sussiste l’obbligo contributivo IVS, ma l’Amministrazione di appartenenza del dipendente collocato fuori ruolo è tenuta, ove le rispettive prestazioni non siano garantite dalle norme che disciplinano il Fondo dell’Unione, all’adempimento degli ulteriori obblighi contributivi, calcolati sulla retribuzione che sarebbe spettata al dipendente se fosse rimasto in servizio, già dovuti in costanza di rapporto di lavoro ».

1.2. Con la stessa circolare, l’ente previdenziale ha poi specificato:

a) che il dipendente collocato fuori ruolo dalla p.a. di appartenenza, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, che cessi il suo incarico presso l’Unione europea per riprendere servizio con iscrizione ai Fondi o alle Casse pensionistiche dell’INPS « può presentare, ai sensi [dell’art. 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII al Regolamento CEE n. 31/1962] una domanda diretta a ottenere il trasferimento presso l’ordinamento pensionistico nazionale dell’equivalente attuariale dei diritti pensionistici maturati nel regime dell’Unione europea, attualizzato alla data del trasferimento effettivo »;

b) che, di converso, il dipendente collocato fuori ruolo dalla p.a. di appartenenza, ai sensi della legge n. 1114 del 1962, che dopo la cessazione del rapporto di lavoro con la p.a. continui a prestare servizio come funzionario presso l’UE, « può presentare, ai sensi del citato articolo 11, paragrafo 2, una domanda diretta a ottenere il trasferimento al regime pensionistico comunitario del capitale, attualizzato alla data del trasferimento, che rappresenta i diritti a pensione maturati nel sistema previdenziale nazionale ».

1.3. Infine, l’INPS ha sottolineato:

i ) che i « contributi [già] versati alle casse pensionistiche, sia della gestione pubblica che della gestione privata, dalle amministrazioni pubbliche per i propri dipendenti collocati fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo presso le istituzioni dell’Unione europea, già tutelati dal Fondo dell’Unione, potranno essere rimborsati dall’Istituto all’amministrazione che ha effettuato il versamento », precisando che detto rimborso avrebbe riguardato sia « la quota a carico del datore di lavoro sia [quella] a carico del lavoratore nei limiti della prescrizione decennale »;

ii ) che « sono esclusi dalla ripetizione i contributi relativi ai periodi in argomento già utilizzati, alla data di pubblicazione della presente circolare, per la liquidazione della pensione ».

2. Con nota 2 febbraio 2023, n. 5797, il Ministero dell’Interno – dopo aver richiamato il contenuto della predetta circolare INPS n. 7/2022 e aver sottolineato la portata innovativa della stessa (rispetto alla prassi seguita con riferimento a tutti i dipendenti in fuori ruolo ai sensi dell’art. 2, l. n. 1114/1962 per cui l’INPS aveva sempre evidenziato che « il tempo trascorso in tale posizione è interamente tutelato agli effetti del trattamento di quiescenza e previdenza, per cui l’amministrazione di appartenenza del lavoratore interessato è tenuta al versamento della relativa contribuzione ») – ha invitato i propri uffici a non riscuotere temporaneamente dai dipendenti interessati la loro parte di « contribuzione ai fini pensionistici calcolata dal sistema » e ha comunicato agli stessi uffici l’esistenza di una interlocuzione con l’INPS per conoscere, tra l’altro, « le corrette modalità per procedere ad inoltrare la richiesta di restituzione della contribuzione ai fini pensionistici, sia per la quota a carico del datore di lavoro che per quella a carico del lavoratore ».

3. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, il dott. MA AR – Primo Dirigente della Polizia di Stato posto in collocamento fuori ruolo ai sensi della l. n. 1114/1962 dal 16 gennaio 2018 prima presso la Divisione Sicurezza del Servizio Europeo per l’Azione Esterna (fino al 31 agosto 2022) e poi presso l’Unità di Sicurezza della CGUE (fino al 15 giugno 2026) – ha chiesto a questo Tribunale di annullare le due circolari sopra indicate, previa sospensione cautelare. Ciò sulla base di due motivi in diritto.

3.1. Con il primo motivo ha lamentato l’illegittimità di quanto affermato negli atti impugnati per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, legge 1114/1962 e dell’art. 1 delle preleggi; violazione del principio di irretroattività degli atti amministrativi; violazione del principio di tutela dell’affidamento del privato; eccesso di potere per contraddittorietà », sostenendo:

- che i principi affermati negli atti impugnati si pongono in patente distonia con la previsione di cui all’art. 2, l. n. 1114/1962;

- che gli atti gravati contrastavano con quanto affermato nella circolare INPS 16 gennaio 2014, n. 6 (che affermava che « il periodo di tempo trascorso in posizione di collocamento fuori ruolo è interamente tutelato agli effetti del trattamento di previdenza e quiescenza ») e – nella misura in cui spiegavano effetti nei confronti di dipendenti già posti in posizione di fuori ruolo – risultavano lesivi del loro legittimo affidamento.

3.2. Con il secondo motivo ha contestato gli atti gravati per « violazione e/o falsa applicazione dell’art. 14 del protocollo n. 7 sui privilegi e le immunità dell’Unione Europea [e per] eccesso di potere per falsità dei presupposti », affermando che le disposizioni di diritto europeo richiamate dalle amministrazioni resistenti non prevedevano un « divieto di cumulo tra le due legislazioni, nazionale e unionale », e che tale divieto non poteva essere ricavato da un « inesistente principio di unicità della legislazione in materia previdenziale ».

4. In data 28 aprile 2023, il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio.

5. Con memoria del 3 maggio 2023, l’INPS

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