TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2009-10-29, n. 200902422

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. VIII, ordinanza cautelare 2009-10-29, n. 200902422
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 200902422
Data del deposito : 29 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 04506/2009 REG.RIC.

N. 02422/2009 REG.ORD.SOSP.

N. 04506/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Ottava)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 4506 del 2009, proposto da:


G R, rappresentato e difeso dall'avv. G C, con domicilio eletto presso G C in Napoli, Segreteria T.A.R.;


contro

Comune di Villa Literno, rappresentato e difeso dall'avv. G A, con domicilio eletto presso G A in Napoli, via G.Porzio C. Dir. Isola G 8;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

EDILIZIA: ORD. DI DEMOLIZIONE N. 46/2009.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villa Literno;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2009 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato che la motivazione della gravata ingiunzione di demolizione risulta fondata sulla ritenuta “assenza del permesso di costruire, di qualsiasi progetto strutturale e della relativa denuncia dei calcoli strutturali, nonché di ogni altro tipo di adempimento e di quanto previsto in materia nelle zone dichiarate sismiche” e che tale assunto appare contraddetto dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente (segnatamente, dall’autorizzazione per lavori di ricostruzione, prot. n. 77, del 14 marzo 1989, dalla denuncia di opere in conglomerato cementizio, prot. n. 17665, del 2 maggio 1989 e dal certificato di collaudo statico del 24 luglio 1993);

Considerato, quindi, che il provvedimento impugnato non si presenta supportato da adeguata istruttoria;

Ritenuto, pertanto, che appaiono sussistere le condizioni di cui all’art. 21 della l. n. 1034/1971;

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