TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202300491

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 2023-03-23, n. 202300491
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 202300491
Data del deposito : 23 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 23/03/2023

N. 00491/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01346/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1346 del 2022, proposto da
C R, rappresentato e difeso dall'avvocato A N P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Giustizia, non costituito in giudizio;

per l'ottemperanza

DEL GIUDICATO FORMATOSI SUL DECRETO DI ACCOGLIMENTO N. CRONOL. 1439/2020 – NUM. REP. 116/2020

PUBBLICATO IN DATA

01.07.2020, EMESSO DALLA CORTE DI APPELLO DI CATANZARO


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2023 il dott. D G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Rilevato :

- che parte ricorrente agisce per ottenere l’esecuzione da parte dell’Amministrazione intimata del titolo meglio indicato in epigrafe emesso dalla Corte di Appello di Catanzaro, ex art. 3 l. n. 89/2001, recante condanna al pagamento della somma di euro 1.000,00, nonché alle spese processuali (liquidate in euro 27,00 per spese e in euro 225,00 per compensi con distrazione nei confronti del procuratore antistatario), con richiesta di interessi;

- che il Ministero della Giustizia, cui il ricorso è stato ritualmente notificato, non si è costituito;

Considerato :

- che tale decreto ha autorità di cosa giudicata (v. attestazione depositata) ed è stato ritualmente notificato all’Amministrazione;

- che il Tar, rivedendo la propria precedente giurisprudenza, ritiene per le ottemperanze ai decreti della Corte di Appello ex l.n. 89/2001 non più dovuti la notificazione del titolo esecutivo ed il decorso del relativo termine dilatorio di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996 (v. Consiglio di Stato n. 1423/2021);

- che il creditore ha inviato alla resistente la richiesta di pagamento di cui all’art. 5 sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi 6 mesi;

- che la P.A. non ha dato prova, come era suo onere (v. per tutte, Cass. SS.UU. n. 13.533/2001), di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;

- che, pertanto, sussistono tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. del c.p.a., relativamente al capo di sentenza attinente la condanna in favore del ricorrente e con esclusione del capo di condanna relativo alle spese processuali, soggette a distrazione in favore del difensore che non ha agito in proprio nel presente giudizio di ottemperanza;

- che in ordine alla domanda sugli interessi, posto che nulla ha previsto il titolo, devono dirsi dovuti gli interessi corrispettivi da computarsi al saggio legale ai sensi dell’art. 1282 c.c. con decorrenza dalla data di pubblicazione del decreto (cfr. Cass. Civ., Sez. I, 21 aprile 1999, n. 3944;
Cass. Civ., Sez. I, 11 dicembre 1990, n. 11786);

Ritenuto , pertanto:

-  di dover dichiarare l'obbligo dell’amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe mediante il pagamento delle somme indicate nel titolo, limitatamente al capo di condanna in favore del ricorrente e con esclusione del capo di condanna alle spese processuali, nel termine di giorni 30 dalla notificazione ovvero dalla comunicazione della presente sentenza;

- di dover nominare, in caso di inutile scadenza di tale termine, quale Commissario ad acta un Dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della Giustizia, il quale, su istanza di parte, entro 90 giorni dalla scadenza del termine precedente e senza compensi ai sensi del comma 8 dell’art. 5 sexies l. 24 marzo 2001, n. 89, darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio, a carico e spese dell'Amministrazione inadempiente;

Ritenuto , ancora, che:

- che le spese del presente giudizio vadano poste a carico della P.A. resistente, nella misura liquidata in dispositivo d’ufficio sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 per l'esecuzione mobiliare (fattispecie maggiormente affine a quella oggetto di giudizio, non espressamente disciplinata, v. Consiglio di Stato, sentenza 25/03/2016, n. 1247), tenuto conto della semplicità e serialità della materia, con distrazione in favore del difensore;

- in caso di mancata refusione delle spese del presente giudizio di ottemperanza da parte dell’amministrazione soccombente, nel medesimo termine di giorni 30 concesso per il pagamento degli importi per cui è stato promosso il ricorso, al pagamento delle suddette spese provvederà il Commissario nominato con la presente sentenza, in quanto: a) nel silenzio del codice di rito sulle modalità di corresponsione delle spese liquidate nella sentenze di ottemperanza, deve trovare applicazione il principio di pienezza e concentrazione delle tutele giurisdizionali, anche esecutive; b) ragioni di economia processuale impongono di adottare un approccio che eviti, in caso di ulteriore inerzia dell’amministrazione, un secondo giudizio di ottemperanza, con conseguente spreco di attività giurisdizionale; c) la completa attuazione del dictum di ottemperanza, anche in punto di sue spese, consente in unica battuta la completa definizione della res contenziosa  così prevenendo, secondo il principio del buon andamento, l’ulteriore utilizzo di attività e risorse dell’amministrazione per riparare alla medesima vicenda di inadempimento; d) nel procedimento di espropriazione forzata, che con il giudizio di ottemperanza per crediti riconosciuti dal giudice civile condivide le finalità, l’art. 95 c.p.c. precisa che le spese gravano sul debitore, mentre l’art. 510 c.p.c. stabilisce che esse, liquidate dal giudice dell’esecuzione, vengono soddisfatte con la distribuzione del ricavato della vendita, peraltro in prededuzione, godendo dei privilegi di cui agli artt. 2755, 2770 e 2777 c.c.;

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