TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-10-21, n. 201101587

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. I, sentenza 2011-10-21, n. 201101587
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 201101587
Data del deposito : 21 ottobre 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01190/2011 REG.RIC.

N. 01587/2011 REG.PROV.COLL.

N. 01190/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1190 del 2011, proposto dalla Parco Eolico Brindisi Mataggiola S.r.l., rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Annunziata e G P, con domicilio eletto presso l’avv. Mariano Alterio in Bari, via De Nicolò, 48;

contro

Regione Puglia, rappresentata e difesa dall'avv. T T C, con domicilio eletto in Bari presso l’Avvocatura della Regione Puglia, lungomare N. Sauro n. 31;

per l'accertamento d’illegittimità

del silenzio serbato dalla Regione Puglia sull'istanza di autorizzazione unica per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia da fonte eolica nel comune di Brindisi, località Matagiola,

e per la declaratoria

dell’obbligo di concludere il procedimento, previa convocazione della conferenza di servizi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2011 il cons. G A e uditi per le parti i difensori, avv.ti G P, Maria Annunziata e Tiziana Colelli;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso notificato il 21 giugno 2011 e depositato il giorno 22 giugno 2011, la società ricorrente contesta, ai sensi dell'articolo 117 del codice del processo amministrativo, il silenzio serbato dalla Regione Puglia in relazione all'istanza, presentata in data 26 marzo 2007 (e di nuovo in via telematica il I aprile 2011), per ottenere l'autorizzazione unica per l’impianto per la produzione di energia da fonte eolica nel comune di Brindisi, località Matagiola.

In particolare la ricorrente lamenta la mancata convocazione della conferenza di servizi, ex articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241. In effetti l’Amministrazione è rimasta silente, sicché la società si è vista costretta ad agire dinanzi a questo Tribunale affinché sia dichiarato l'obbligo di concludere il procedimento.

Si è costituita la Regione Puglia che ha riferito dell'attività istruttoria svolta dall’Amministrazione regionale successivamente all'instaurazione del giudizio.

Tale fase si è sostanziata in una risposta alla richiesta attorea: attraverso la nota del Servizio Energia 31 agosto 2011 n. 10294, si è comunicato l’esito della verifica sulla documentazione prodotta con domanda in via informatica, riscontrando varie carenze comportanti una sospensione del procedimento di autorizzazione unica in attesa della dovuta integrazione.

È evidente che la procedura ad istanza della ricorrente è stata condotta fino ad un esame preliminare dell’istanza e della relativa documentazione a corredo e che essa potrà riavviarsi solo dopo la produzione integrativa a carico della Parco Eolico Brindisi Mataggiola. È venuta meno dunque l’inerzia dell’Amministrazione, per cui non sussiste più l’interesse della società alla decisione del ricorso.

Ciò stante, non resta al Collegio che dare atto di tale difetto nell’azione e della conseguente improcedibilità del giudizio.

Quanto alle spese, sussistono giuste ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa.

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