TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600140

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bolzano, sez. I, sentenza 2016-04-22, n. 201600140
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bolzano
Numero : 201600140
Data del deposito : 22 aprile 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00225/2014 REG.RIC.

N. 00140/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00225/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa

Sezione Autonoma di Bolzano

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 225 del 2014, proposto da:
H A, rappresentato e difeso dall'avv. M B, con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in Bolzano, Corso Italia, 30;

contro

Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo di Bolzano, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura dello Stato di Trento, domiciliato in Trento, largo Porta Nuova, 9;

per l'annullamento

del provvedimento n. 5231/ADC del Commissariato del Governo di Bolzano dd. 27.2.2014 concernente il rigetto del ricorso gerarchico avverso provvedimento 67/A12/2013/Imm. della Questura di Bolzano dd. 03.09.2013 avente ad oggetto il diniego dell'istanza di rinnovo/conversione del Permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato presentata dal Sig. H in data 05.04.2013 e conseguentemente avverso l'originario provvedimento della Questura di Bolzano.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo di Bolzano;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 6 aprile 2016 la consigliere Margit Falk Ebner e uditi per le parti i difensori M. Boscarol per il ricorrente e l'Avvocato dello Stato S. Pirrone per il Ministero dell'Interno - Commissariato del Governo di Bolzano.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Oggetto dell’impugnazione è il provvedimento n. 5231/ADC del 27 febbraio 2014 del Commissariato del Governo avente per oggetto il rigetto del ricorso amministrativo presentato dal ricorrente H A avverso il provvedimento della Questura di Bolzano n. 67/2013/A/12/Imm. dd. 3.9.2012 (rectius: 2013) di respingimento dell’istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

Il ricorso poggia sui seguenti motivi d’impugnazione:

“1. Violazione art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. 286/98 – Carenza e illogicità nella motivazione del provvedimento amministrativo (art. 3 L. 241/90)”;

“2. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta”.

Con controricorso del 24.6.2014 si costituiva in giudizio il Ministero dell’Interno – Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano, riservandosi di dedurre e concludere in prosieguo. Con successiva memoria del 17.2.2016 il Ministero dell’Interno - Commissariato del Governo per la Provincia Autonoma di Bolzano chiedeva il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 6.4.2016 la causa veniva trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

Va premesso quanto segue:

Il cittadino bengalese, H A, nato a Comilla il 20.3.1995, faceva ingresso clandestinamente in Italia in data 27.6.2011.

In data 18.7.2011 si presentava all’Ufficio Minori della Questura di Bolzano, accompagnato dalla sorella A P, alla quale veniva quindi affidato. Come emerge dal relativo verbale di affidamento del minore, la Questura aveva invitato lo stesso a rivolgersi al Giudice Tutelare per la richiesta dell’eventuale nomina di un tutore e il medesimo aveva dichiarato che si sarebbe attivato in tal senso.

Purtroppo ciò non è avvenuto, per cui l’affidamento alla sorella A P è rimasto a livello di affidamento di fatto e non formale, ai sensi della legge n. 184/1983.

Successivamente in data 11.8.2011 il H presentava istanza di rilascio di permesso di soggiorno, il quale gli veniva rilasciato per minore età, ai sensi degli artt. 19, comma 2 lett. a), D. Lgs. n. 286/1998 e 28, lett. a) D.P.R. n. 394/1999, con validità dal giorno dell’ingresso sul territorio nazionale (27.6.2011) e fino al 19.3.2013.

Dopo il compimento della maggiore età, e precisamente in data 5.4.2013, il H presentava istanza di rinnovo/conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato.

In data 12.4.2013 la Questura di Bolzano gli notificava l’avviso di irregolarità ai sensi dell’art. 10-bis L. n. 241/1990, facendo presente che l’istanza era incompleta o irregolare per i seguenti motivi: “a. Non è stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio e l’ente gestore dei progetti garantisce e non ha provato con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore età del minore straniero, che l’interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni. b. Non è in possesso del parere positivo del Comitato dei minori stranieri.”

Non avendo il H fatto pervenire nel termine di trenta giorni dalla suddetta comunicazione alcuna documentazione integrativa atta a regolarizzare la sua istanza, la Questura, in data 3.9.2013 decretava il rigetto della stessa. Avverso tale rigetto il H presentava ricorso gerarchico dinanzi al Commissario di Governo, il quale lo rigettava con provvedimento n. 5231/ADC del 27 febbraio 2014.

Con il presente ricorso il ricorrente lamenta, in primo luogo, l’erroneità dell’assimilazione della sua condizione, una volta entrato in Italia, a quella di “minore non accompagnato” e, in secondo luogo, la violazione dell’art. 32, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286/1998.

Le censure sono prive di fondamento.

Per un più completo inquadramento normativo del caso in questione occorre partire dalla definizione di “minore non accompagnato” accolta a livello comunitario e codificata dalla risoluzione del Consiglio dell’Unione Europea del 26 giugno 1997 in quanto materia di interesse comune agli Stati membri: sono considerati non accompagnati (art. 1 par. 1) “i cittadini di paesi terzi di età inferiore ai 18 anni che giungono nel territorio degli Stati membri non accompagnati da un adulto per essi responsabile in base alla legge o alla consuetudine e fino a quando non ne assuma effettivamente la custodia un adulto per essi responsabile”. La definizione è ripresa dalla Direttiva 27 gennaio 2003 n. 2003/9/CE sul diritto di asilo e dalla Direttiva 1 dicembre 2005 n. 2005/85/CE sul riconoscimento dello status di rifugiato. In base alla suddetta definizione la condizione di “minore non accompagnato” non è cristallizzata al momento dell’ingresso del minore nel territorio nazionale, ma si esaurisce quando subentri una forma legale di affidamento implicante la custodia effettiva da parte di un adulto.

Nelle ipotesi di cui agli artt. 2 e 4 della legge 184/1983 questo tipo di protezione può considerarsi realizzato, in quanto tali norme prevedono l’inserimento provvisorio del minore in un nuovo ambito familiare con l’assunzione di poteri e obblighi in capo agli affidatari (v. art. 5 della legge 184/1983). La garanzia della valutazione dell’interesse del minore è assicurata dal percorso amministrativo o giudiziario che conduce all’affidamento (v. rispettivamente i commi 1 e 2 dell’art. 4 della legge 184/1983).

Il ricorrente H non si trova però nelle suddette condizioni di minore affidato, essendo lo stesso stato affidato solo di fatto alla sorella A P. Pertanto, il ricorrente deve essere considerato un “minore non accompagnato”.

Per i minori non accompagnati il permesso straordinario e temporaneo per minore età può essere convertito, dopo il raggiungimento della minore età, solo a condizione che sussistano i presupposti di cui all’art. 32 del D. Lgs. n. 286/1998.

Tale art. 32, nella versione attuale in vigore dal 6 agosto 2011 e quindi all’epoca della richiesta di conversione del permesso di soggiorno per minore età del H, richiede per i minori non accompagnati lo svolgimento di un progetto di integrazione sociale e civile per un periodo non inferiore a due anni: “1. Al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all’articolo 31, commi 1 e 2, e, fermo restando quanto previsto dal comma 1-bis, ai minori che sono stati affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all’articolo 23.

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