TAR Roma, sez. I, sentenza 2012-01-31, n. 201201050
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Testo completo
N. 01050/2012 REG.PROV.COLL.
N. 06022/1991 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6022 del 1991, proposto da:
IO GI, rappresentato e difeso dall’avv. Giovanni Di Gioia, e presso lo studio di questi elettivamente domiciliato in Roma, alla piazza Giuseppe Mazzini n. 27, per mandato a margine del ricorso;
contro
- MINISTERO di GRAZIA e GIUSTIZIA, ora MINISTERO della GIUSTIZIA, in persona del Ministro in carica,
- MINISTERO del TESORO, ora MINISTERO dell’ECONOMIA e delle FINANZE, in persona del Ministro in carica;
- ENTE NAZIONALE di PREVIDENZA e ASSISTENZA per i dipendenti dello STATO E.N.P.A.S., ora ISTITUTO NAZIONALE di PREVIDENZA per i DIPENDENTI delle AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE - I.N.P.D.A.P., in persona del Presidente pro-tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli uffici della medesima domiciliati per legge in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l’annullamento
- del decreto del Ministero di grazia e giustizia in data 31 luglio 1989, con cui sono state determinate le somme dovute al ricorrente a titolo di differenze stipendiali, rivalutazione monetaria e interessi per il periodo 1° gennaio 1979 - 30 giugno 1983, disponendone il contestuale riassorbimento ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge n. 425/1984;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui la nota della Direzione provinciale del Tesoro di Venezia n. 15123/3/A di prot. del 12 aprile 1991 di comunicazione del decreto ministeriale e indicazione delle modalità del riassorbimento
e per la declaratoria
del diritto del ricorrente alla conservazione degli aumenti periodici figurativi attribuiti ai fini della determinazione del trattamento economico previsto dalla legge n. 425/1984 e all’attribuzione definitiva delle somme dovute a titolo di differenze stipendiali rivalutazione monetaria e interessi, al lordo delle ritenute fiscali previdenziali, per il periodo 1° gennaio 1979 - 30 giugno 1983
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio delle Autorità intimate;
Visto il decreto di perenzione n. 16631 del 9 giugno 2010;
Vista l’ordinanza collegiale n. 262 del 13 gennaio 2011 che, accolta l’opposizione al decreto di perenzione, ha fissato l’udienza pubblica del 13 luglio 2011 per la discussione del ricorso;
Vista la memoria difensiva prodotta dal ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 13 luglio 2011, il dott. Leonardo Spagnoletti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, IO GI, magistrato ordinario, ha proposto le cumulative domande di annullamento e accertamento, esponendo che:
- con sentenza del T.A.R. Lazio, Sede di Roma, Sez. I n. 603 del 4 luglio 1984, ottenne il riconoscimento del diritto al conseguimento degli aumenti periodici di stipendio previsti dall’art. 5 ultimo comma del d.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1080 rivenienti dall’art. 2 lettera d) della legge 16 dicembre 1961, n. 1308 e dall’art. 10, ultimo comma, della legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
- il relativo appello, interposto dall’Autorità statale, fu dichiarato irricevibile per tardività con sentenza del Consiglio di Stato - Sez. IV, 13 marzo 1989, n. 166.
- con nota della Direzione provinciale del Tesoro di Venezia n. 15123/3/A di prot. del 12 aprile 1991 gli veniva comunicato che, in applicazione del decreto ministeriale del 31 luglio 1989, era stato rideterminato lo stipendio dovuto per il periodo dal 1° gennaio 1979 al 30 giugno 1983, calcolando gli arretrati in misura pari a £. 21.887.394 imponibili (nette £. 14.516.745) liquidati in data 6 marzo 1991, e che tale somma, unitamente a quella di £. 20.639.285, dovuta a titolo di rivalutazione monetaria, e di £. 10.890.064, dovuta a titolo di interessi, “corrisposte direttamente dal Ministero di Grazia e Giustizia”, per un totale di £. 53.416.743 sarebbe stata recuperata, ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425 “…con la normale progressione economica e nelle funzioni”, con conseguente congelamento dello stipendio “attualmente corrisposto” sino alla sua concorrenza, utilizzandosi ai fini del recupero i successivi aumenti per classi o scatti.
A sostegno del ricorso sono state dedotte le seguenti censure:
1) Violazione dell’art. 10 comma 2 della legge n. 425/1984 e dei principi generali in materia. Eccesso di potere per illogicità, errata valutazione di presupposti, difetto di motivazione.
La disposizione dell’art. 10 comma 2 della legge n. 425/1984 dovrebbe trovare applicazione soltanto per i provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato prima della sua entrata in vigore e non anche per i giudicati formatisi successivamente, come nel caso del ricorrente.
2) Violazione dell’art. 10 comma 2 della legge n. 425/1984 e dei principi generali in