TAR Roma, sez. I, sentenza 2025-01-16, n. 202500716
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Testo completo
Pubblicato il 16/01/2025
N. 00716/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06427/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6427 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Scavone e Nicola Scavone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero della Giustizia, Corte d'Appello di Bologna, Tribunale di Bologna, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione,
del decreto del Ministro di Giustizia di revoca dall'incarico di Giudice Onorario di Pace del 16.3.2023, successivamente notificato
e di ogni altro atto adesso presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento:
- alla delibera del Consiglio Superiore della Magistratura prot.-OMISSIS-, avente ad oggetto la revoca del dott. -OMISSIS- da Giudice Onorario di Pace del 13.3.2023;
- della disposizione del Presidente Vicario del Tribunale di Bologna n. -OMISSIS- di assegnare il ruolo del dott. -OMISSIS- ai giudici onorari di pace della sezione seconda del Tribunale di Bologna del 20.3.2023.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2024 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe sono stati impugnati il decreto del Ministro di Giustizia del 16.3.2023 di revoca del ricorrente dall'incarico di Giudice Onorario di Pace, e la presupposta delibera del Consiglio Superiore della Magistratura del 13.3.2023.
Il ricorrente, giudice onorario di pace presso il Tribunale di Bologna, ha dedotto di essere stato sottoposto dalla Procura di Ancona a procedimento penale per il reato di cui agli artt. 110 e 634 c.p., in danno della sig.ra NN LO, per essersi fatto rilasciare due procure speciali per compiere atti di ordinaria amministrazione in favore di quest’ultima; in data 15.1.2019 il Presidente della Corte d’Appello di Bologna gli aveva, quindi, contestato di aver tenuto condotte idonee a ledere l’onorabilità ed il prestigio dell’ordine giudiziario; in data 25.2.2019 il Consiglio Giudiziario aveva proceduto all’audizione del ricorrente e, successivamente, aveva proposto al Consiglio Superiore della Magistratura la revoca dall’incarico.
Con sentenza del 23.3.2022 - 9.6.2022, passata in giudicato il 7.9.2022, il Tribunale di Ancona aveva assolto l’imputato per insussistenza del fatto, in quanto la parte offesa era stata dichiarata capace di intendere e di volere.
Il CSM tuttavia, con delibera del 13.3.2023, aveva condiviso le considerazioni svolte dal Consiglio Giudiziario presso la Corte d’Appello di Bologna, ascrivendo la condotta del dott. -OMISSIS-, tenuta “fuori dall’ufficio”, al comma 5 dell’art. 21 del d.lgs. n. 116/2017, che consente di procedere alla revoca quando il magistrato tenga una condotta “tale da compromettere il prestigio delle funzioni attribuitegli”.
In data 4.4.2023 era stato notificato al ricorrente il decreto ministeriale di revoca dall’incarico di giudice onorario di pace.
A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:
1.Violazione, falsa applicazione e/o interpretazione dell’art. 17 c. 9 del d.P.R. n. 198/2000 nonché della circolare n. p. 793/2016 del Consiglio Superiore della Magistratura, non essendo stato rispettato il termine decadenziale annuale dell’azione disciplinare previsto dall’art. 17, comma 9 del d.P.R. 198/2000.
2. Eccesso di potere, irrazionalità, illogicità e non proporzionalità del provvedimento, difetto di istruttoria, inosservanza della circolare n. p. 793/2016 del Consiglio Superiore della Magistratura, essendo stata disposta la sanzione più grave a fronte dell’esito favorevole del processo penale.
Le condotte contestate, inoltre, non erano in alcun modo riconducibili all’attività professionale.
3. eccesso di potere, difetto di istruttoria, lesione del diritto di difesa nel procedimento disciplinare.
Le contestazioni iscritte dal Presidente della Corte d’Appello riguardavano nello specifico la lesione del prestigio dell’ordine giudiziario, per l’iscrizione nel registro degli indagati per il reato di cui all’art 643 c.p.; in un secondo momento, ovvero durante l’istruttoria, il Consiglio giudiziario aveva mutato le contestazioni a carico del ricorrente, indipendentemente dal procedimento penale, violando il diritto di difesa, con conseguente annullabilità di tutti gli atti successivi per eccesso di potere per difetto di istruttoria.
Nella delibera del 13.3.2023 non vi era traccia di un mutamento dell’addebito, da quello relativo al procedimento penale a quello unicamente disciplinare.
Si sono costituiti il CSM ed il Ministero della Giustizia resistendo al ricorso; il Ministero della Giustizia ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Alla camera di consiglio del 25 maggio 2023 è stata respinta l’istanza cautelare.
Con ordinanza del 31 agosto 2023 il Consiglio di Stato, adito in appello avverso l’ordinanza cautelare di primo grado, ha accolto l’istanza cautelare, ritenendo le censure dedotte non prive di fondatezza, in considerazione dell’estraneità delle condotte alla base della revoca rispetto all’esercizio delle funzioni di magistrato onorario e dell’assenza di elementi concreti idonei a sorreggere la valutazione in ordine alla mancanza di equilibrio.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2024 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
Preliminarmente va disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dal Ministero della Giustizia, tenuto conto del fatto che tra gli atti oggetto di impugnazione vi è anche il decreto di revoca dall’incarico adottato dal medesimo Ministero.
Nel merito il ricorso è infondato.
Con riguardo al primo motivo, con il quale è stata lamentata la tardività del provvedimento per superamento del termine annuale previsto dal d.P.R. n. 198/2000, va osservato come la disciplina richiamata nell’impugnazione non trovi applicazione al caso in esame.
Difatti, il d.P.R. 198/2000 è stato adottato in attuazione