TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-03-28, n. 202203497

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 4B, sentenza 2022-03-28, n. 202203497
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202203497
Data del deposito : 28 marzo 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 28/03/2022

N. 03497/2022 REG.PROV.COLL.

N. 13782/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13782 del 2015, proposto da
R A, A E, A G, A F, B F, B C, C V, C F, C G, C L, C G, C E, D M F, D M A, D S A, D S M, D P A, E A, I S, L C, L V, L D, L S, M G, M P, M S, M G, M R, P L, P F, P M, P V, P F, P C, S M, T A, T M, T G, V G, rappresentati e difesi dall'avvocato L Acchi, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza G. Mazzini, 8;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento:

- della nota prot. RUS/0037675 della Presidenza del Consiglio, Dipartimento della Protezione Civile, del 24.7.2015, solo recentemente conosciuta, avente ad oggetto: "Art. 3, comma 7, del d.l. 28 gennaio 2014, n. 4..." nella parte in cui ha previsto che per i compensi di cui all'art. 17, commi 1 e 2 dell'OPCM n. 3536/06 - relativi al personale delle strutture operative del Servizio Sanitario Nazionale di protezione civile impiegato presso la Sala situazione Italia, "...non risulta possibile al momento confermare, rispetto allo stanziamento disponibile, l'effettiva possibilità di erogazione dei compensi di che trattasi per l'anno 2014...";

- ove occorra, in parte qua , dell'ordinanza 8 giugno 2015 n. 260, avente ad oggetto: "Disposizioni per garantire il mantenimento della piena capacità operativa del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri", laddove non ricomprende la corresponsione dell'indennità di cui all'art. 17, commi 1 e 2, dell'O.P.C.M. n. 3536/2006;

- nonché di tutti gli ulteriori atti presupposti, connessi e conseguenti, anteriori e successivi, di estremi ignoti con i quali l'amministrazione resistente abbia stabilito e predeterminato i criteri e le modalità di erogazione dei fondi a disposizione per il trattamento economico accessorio dei ricorrenti e dell'ulteriore personale in forza presso il Dipartimento della Protezione Civile.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Dipartimento della Protezione Civile;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 gennaio 2022 la cons. P A G D C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1.-I ricorrenti affermano di prestare servizio presso la Presidenza del consiglio dei Ministri nella c.d. “sala situazione Italia e monitoraggio del territorio (Si.ste.ma.)” presso il Dipartimento protezione civile, che, ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’

OPCM

3536/2006 può avvalersi di personale delle altre strutture operative componenti il servizio nazionale di protezione civile ed, in particolare, del personale del Corpo dei vigili del fuoco, del Corpo della Guardia di finanza, della Capitaneria di porto, della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Croce rossa italiana, del Comando operativo di vertice interforze.

In tale qualità i ricorrenti impugnano la nota 24 luglio 2015, prot. RUS/0037675, con la quale è stato disposto che “ non risulta possibile al momento confermare, rispetto allo stanziamento disponibile, l’effettiva possibilità di erogazione dei compensi ” di cui all’art. 17, commi 1 e 2 dell’O.P.C.M. n.3536/2006.

Affermano i ricorrenti che la Presidenza del Consiglio dei ministri solo fino all’anno 2013 avrebbe provveduto ad erogare i compensi in questione costituiti da una indennità mensile omnicomprensiva da corrispondersi in relazione alle giornate/turni di effettivo impiego, pari ad ore trenta di lavoro straordinario festivo e notturno.

Lamentano, in particolare, che l’Amministrazione intimata in modo illogico e diseguale avrebbe provveduto a corrispondere il trattamento economico in questione ad altre categorie di lavoratori impiegati presso il Dipartimento della protezione civile. Deducono quindi l’illegittimità della nota 24 luglio 2015 con il quale l’Amministrazione ha deciso di non corrispondere più i compensi di cui all’art. 17 cit. per i seguenti motivi: << violazione art. 3, comma 7, del D.L. 28 gennaio 2014, convertito in legge n.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi