TAR Milano, sez. II, sentenza 2024-10-01, n. 202402534
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Pubblicato il 01/10/2024
N. 02534/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01921/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1921 del 2023, proposto da
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato D I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
COMUNE DI MONTÙ BECCARIA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati A D E, A S e G V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 4026 del 2023 con cui il Responsabile dello Sportello Unico per le attività produttive ha negato l’autorizzazione all’installazione su area privata (foglio 10, particella 1160, strada provinciale 43, Frazione Casa Borsoni) di una nuova stazione radio base, denominata “1496PV MONTU'' BECCARIA”;
dell’atto presupposto n. 4016 del 2023, che costituisce parte integrante del provvedimento di diniego, con cui il Responsabile del Servizio Ambiente e Territorio ha comunicato l’incompatibilità dell’intervento perché in contrasto con l’art 11 delle NTA;
di ogni altro atto presupposto, collegato e/o conseguenziale;
e per l’annullamento, in via subordinata e gradata
dell’art. 11 delle NTA e tavole del Piano delle Regole del P.G.T. “Ambiti per i servizi e gli impianti tecnologici”, se e nelle parti in cui dovessero essere interpretati nel senso di vietare la realizzazione di stazioni radio base nell’area oggetto di intervento;
in via subordinata, ove occorrer possa, richiedendo la disapplicazione dell’art. 11 delle NTA e tavole del Piano delle Regole del P.G.T. “Ambiti per i servizi e gli impianti tecnologici”, se e nelle parti in cui dovessero essere interpretati nel senso di vietare la realizzazione di stazioni radio base nell’area oggetto di intervento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Montù Beccaria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 settembre 2024 il dott. S C C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
In data 27 marzo 2023, la società Infrastrutture Wireless Italiane s.p.a., odierna ricorrente, ha presentato al Comune di Montù Beccaria istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259 del 2003 per l’installazione di una stazione radio base per rete di telefonia mobile su un terreno ubicato nel territorio del suddetto Comune, catastalmente individuato al foglio 10, mappale 1160.
Con provvedimento del 4 luglio 2023, il Comune di Montù Beccaria ha respinto l’istanza.
Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame.
Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Montù Beccaria.
La Sezione, con ordinanza n. 1006 dell’8 novembre 2023, ha fissato l’udienza di trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.
Nel corso del giudizio, le parti hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.
La causa è stata trattenuta in decisione in esito alla pubblica udienza del 17 settembre 2024.
Con il primo motivo, parte ricorrente – dopo aver rilevato che il diniego oppostole si fonda sull’art. 11.5 delle NTA del vigente PGT del Comune di Montù Beccaria, il quale stabilisce che gli impianti tecnologici non possono essere collocati nella zona ove è situata l’area individuata dalla ricorrente, ricadente nel Tessuto Urbano Consolidato di Completamento – sostiene che l’Amministrazione avrebbe dato falsa applicazione a tale norma posto che, se letta in questo senso, la disposizione sarebbe in contrasto con gli artt. 3, comma 2, 43, comma 4, e 51, comma 1, del d.lgs. n. 259 del 2003 i quali consentirebbero l’installazione dei suddetti impianti in qualsiasi zona del territorio comunale. Parte ricorrente sostiene pertanto che il divieto espresso dal citato art. 11.5 delle NTA riguarderebbe gli impianti tecnologici in genere, ma non quelli di radiotelefonia. In subordine deduce l’illegittimità della suindicata norma di PGT chiedendone l’annullamento.
Con il secondo motivo, l’interessata – dopo aver rilevato che, con i provvedimenti impugnati, l’Amministrazione ha affermato che il proprio PGT avrebbe sottratto all’installazione intere zone del territorio comunale, limitando la possibilità di collocamento delle stazioni di radiotelefonia nelle sole aree individuate come idonee – deduce la falsa applicazione delle suindicate norme di PGT, posto che, se interpretate in questo senso, le stesse sarebbero in contrasto con l’art. 8, comma 6, della legge n. 36 del 2001 il quale vieterebbe ai comuni di imporre divieti generalizzati. In subordine deduce l’illegittimità delle citate norme di PGT chiedendone l’annullamento
In proposito si osserva quanto segue.
Stabilisce l’art. 43, terzo comma, del d.lgs. n. 259 del 2003 che le infrastrutture per impianti radiotelefonici sono equiparate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria. Questa norma riproduce fedelmente la disposizione contenuta nell’art. 86, terzo comma, dello stesso d.lgs. n. 259 del 2003 nella formulazione anteriore alla novella introdotta dall’art. 1, primo comma, del d.lgs. n. 207 del 2021.
Applicando queste disposizioni, la giurisprudenza afferma che le infrastrutture per impianti radiotelefonici sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica e sono perciò collocabili in qualsiasi zona del territorio comunale a prescindere dalla destinazione ad essa impressa.
Va ora richiamato l’art. 4, primo comma, lett. a), e secondo comma, lett. a) della legge n. 36 del 2001 il quale assegna allo Stato la funzione di individuare, attraverso apposito d.p.c.m., i limiti di esposizione delle persone ai campi elettromagnetici, limiti poi effettivamente individuati con d.p.c.m. 8 luglio 2003.
Ritiene la giurisprudenza che questa disposizione precluda ai comuni la possibilità di adottare misure che, mediante il formale utilizzo degli strumenti di natura edilizia-urbanistica, nella sostanza costituiscano deroga ai limiti di esposizione fissati dal suddetto d.p.c.m., quali, esemplificativamente, il divieto generalizzato di installare stazioni radio-base in intere zone territoriali omogenee, ovvero l'introduzione di distanze fisse da osservare rispetto alle abitazioni e ai luoghi destinati alla permanenza prolungata delle persone o al centro cittadino, poiché tali disposizioni sono funzionali non al governo del territorio, ma alla tutela della salute dai rischi dell'elettromagnetismo e si trasformano in una misura surrettizia di tutela della popolazione da immissioni radioelettriche che, come visto, la legge riserva espressamente allo Stato (cfr. ex multis, Consiglio di Stato, sez. I, 31 maggio 2016, n. 44;T.A.R. Puglia Lecce, sez. I, 17 gennaio 2022, n. 41).
Queste conclusioni sono peraltro in linea con quanto esplicitamente ora previsto dal novellato art. 8, comma 6, della stessa legge n. 36 del 2001 il quale stabilisce che i comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici con riferimento a siti sensibili individuati in modo specifico (quali ad. es. scuole, ospedali parchi, ecc…), con esclusione della possibilità di introdurre limitazioni alla localizzazione in aree generalizzate del territorio.
Ciò precisato, va ora rilevato che, nel caso concreto, il Comune di Montù Beccaria, con gli atti impugnati, ha respinto l’istanza della ricorrente in quanto l’art. 11.5 della NTA del piano delle regole del vigente PGT stabilisce che l’installazione di impianti tecnologici è vietata nella zona classificata come “Tessuto Urbano Consolidato di Completamento” ed in quanto lo stesso Comune ha individuato a tale scopo le zone definite come “Ambiti per i servizi e gli impianti tecnologici (si veda in questo senso il parere reso dal responsabile del servizio ambiente e territorio in data 4 luglio 2023, richiamato dal provvedimento di diniego).
Ritiene il Collegio che queste disposizioni, proprio in quanto riferite a tutti gli impianti tecnologici, si rivolgano anche agli impianti di radiotelefonia. Esse inoltre, lungi dal limitarsi ad individuare criteri preferenziali (come sostiene parte resistente nelle proprie memorie), introducono veri e propri divieti installazione su intere aree del territorio comunale.
Risulta pertanto evidente il contrasto di queste stesse diposizioni con le norme ed i principi giurisprudenziali che si sono sopra illustrati i quali, come visto, vietano ai comuni la possibilità di imporre divieti generalizzati e di individuare zone specifiche entro le quali confinare i suddetti impianti.
Si tratta pertanto di disposizioni illegittime che devono essere perciò annullate nella parte in cui si rivolgono agli impianti di radiotelefonia. Da ciò consegue anche l’illegittimità, in via derivata, del provvedimento di diniego principalmente impugnato il quale deve essere anch’esso annullato.
Per tutte queste ragioni, il ricorso deve essere accolto nei sensi e per gli effetti appena specificati.
Le spese seguono la soccombenza.