TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-29, n. 202103209

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catania, sez. III, sentenza 2021-10-29, n. 202103209
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catania
Numero : 202103209
Data del deposito : 29 ottobre 2021
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 29/10/2021

N. 03209/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00549/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 549 del 2019, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati G S e Simona D'Agata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, alla Via Vecchia Ognina n. 149;

per l'annullamento

- del provvedimento emesso dal Ministero della Difesa n. -OMISSIS- recante rigetto della richiesta di concessione dei benefici stipendiali di cui agli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e dall'art. 1801 del d. lgs. n. 66 del 15 marzo del 2010, in favore dei militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio, ai sensi della legge n. 539/1950- di ogni altro atto precedente e susseguente o comunque collegato con il provvedimento impugnato con accertamento del diritto del ricorrente a ottenere i benefici previsti dagli art. 117 e 120 del R.D. n. 3458/1928 e dall'art. 1801 del d.lgs. n. 66 del 15 marzo del 2010.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Parte ricorrente ha adito l’intestata Sezione chiedendo l’annullamento del provvedimento, di cui in epigrafe, mediante il l’amministrazione resistente rigettava l’istanza di riconoscimento dei benefici stipendiali previsti dagli art. 117 e 120 del regio decreto n. 3458/1928 e dall’art. 1801 del decreto legislativo n. 66/2010 in favore dei militari invalidi di guerra ed estesi al personale invalido per servizio ai sensi della legge n. 539/1950.

Allegava, in punto di fatto, quanto segue:

- che in qualità di-OMISSIS-prestava servizio sino al congedo come elettromeccanico di bordo (sugli aerei BR 1150 Atlantic) presso il 41^ Stormo, 11° Reparto “Manutenzione Velivoli” di -OMISSIS-, svolgendo altresì la funzione di “istruttore tecnico impianti e strumenti di bordo”;

- che gli veniva -OMISSIS- era giudicato “-OMISSIS-” e posto in congedo assoluto, in quanto non reimpiegabile nelle corrispondenti aree funzionali del personale civile;

- che l’infermità era stata riconosciuta dipendente da causa di servizio con decreto del 6 giugno 2018;

- che con istanza in data 24 marzo-OMISSIS-, successivamente reiterata, il militare, all’epoca in servizio, aveva chiesto il riconoscimento dei benefici stipendiali di cui si tratta;

- che tale richiesta era stata rigettata, avendo l’Amministrazione osservato che la -OMISSIS-

Deduceva quindi, in punto di diritto, il seguente motivo di gravame: “ illegittimità del provvedimento impugnato per erroneità dei presupposti. Violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge n. 539 del 1950. Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 120 del R.D. n. 3458 del 1928 e dell’art. 1801 del D.Lgs. n. 66/2010. Illogicità della motivazione ”.

Evidenziava, al riguardo, le seguenti argomentazioni a sostegno:

- che l’Amministrazione aveva erroneamente ritenuto che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dovesse precedere il collocamento in congedo del militare;

- che la giurisprudenza ha chiarito che la tesi appare del tutto illogica in quanto fa dipendere la concessione del beneficio da un fattore estraneo alla volontà del richiedente, cioè dai tempi che l'Amministrazione impiega per esaminare ed esaurire la pratica;
c) in tal senso si è espresso anche il Ministero con Circolare in data 9 novembre 2001;
d) il provvedimento impugnato appare, altresì, sfornito di adeguata motivazione.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto del ricorso ribadendo che il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio doveva necessariamente intervenire in costanza del rapporto lavorativo, venendo in rilievo benefici stipendiali, a nulla rilevando il momento di presentazione della relativa istanza.

Con memoria depositata in vista dell’udienza di merito il ricorrente ribadiva le proprie difese.

All’udienza del 6 ottobre 2021 la causa veniva chiamata e trattenute in decisione.

DIRITTO

Il ricorso deve essere accolto perché fondato.

Ai sensi dell’art. 74 c.pa. – secondo cui “La motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, ad un precedente conforme” – deve infatti rilevarsi che già con sentenza di questo TAR n. 1998/2021 su medesima fattispecie, è stato confermato l’orientamento di cui alla precedente sentenza n. 1976/2021 del 16 giugno 2021 secondo la quale “La previsione di cui all’art. 1801 del decreto legislativo n. 66/2010 va interpretata secondo un criterio di ragionevolezza, il quale impedisca un’applicazione della norma che determinati gratuite ed ingiustificate disparità di trattamento che si porrebbero in contrasto con il principio costituzionale di uguaglianza. Occorre, infatti, osservare che, secondo una esegesi del tutto letterale della disposizione, la necessità del riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio in costanza di rapporto condurrebbe a soluzioni difformi in relazione a fattispecie assolutamente identiche, posto che, ad esempio, in un caso, a seguito del sollecito espletamento della procedura relativa al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il dipendente potrebbe conseguire il beneficio, mentre in un caso del tutto analogo ad altro dipendente il beneficio potrebbe essere negato solo perché l’Amministrazione non è stata tempestiva nel concludere il procedimento relativo al riconoscimento della causa di servizio. In buona sostanza, il secondo dipendente dovrebbe sopportare – non si comprende esattamente a quale titolo – le disfunzioni dell’Amministrazione, essendo costretto, semmai, a tutelarsi attraverso l’esperimento di un’azione risarcitoria che condurrebbe, però, ad un risultato del tutto identico (visto che il danno patrimoniale sofferto consisterebbe proprio nella perdita del beneficio richiesto).

Pertanto, la disposizione in esame deve interpretarsi - oltre che in modo più lineare - in un senso costituzionalmente orientato - come costantemente ammonito dal giudice delle leggi - ritenendosi, quindi, indispensabile che sia intervenuto in costanza di servizio il solo accertamento dell’infermità e la sua ascrizione alla tabella A, indipendentemente dal momento della conclusione del procedimento relativo al riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della patologia” […] Nella stessa sentenza si è altresì stabilito, relativamente alla decorrenza del beneficio, che occorre fare riferimento all’espresso e puntuale “provvedimento dell’Amministrazione che accerti l’effettiva sussistenza della patologia” (cioè al verbale della Commissione Medica Ospedaliera).

Ne consegue, quindi, che in applicazione del principio generale per cui non possono essere addossate al cittadino conseguenze giuridiche che siano direttamente ed esclusivamente discendenti dal tempo dell’agere amministrativo, il ricorso deve essere accolto perché fondato, considerato che

il verbale di accertamento della patologia risulta anteriore alla data di collocamento in congedo, non potendo rilevare il momento di qualificazione della stessa come causa di servizio retroagendo logicamente quest’ultima al momento dell’accertamento.

Atteso l’esito del giudizio, l’amministrazione resistente deve essere condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in applicazione del principio della soccombenza.

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