TAR Roma, sez. II, sentenza breve 2023-08-01, n. 202312998
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
Pubblicato il 01/08/2023
N. 12998/2023 REG.PROV.COLL.
N. 08297/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 8297 del 2023, proposto da
Comune di Colliano, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'avvocato L L, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Comune di Caiazzo, Comune di Caserta, Comune di Torella dei Lombardi, in persona dei rispettivi legali rappresentanti
pro tempore
, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 52 del 02.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 69 del 22.03.2023, nella parte in cui il Comune di Colliano è stato escluso dai Comuni ammessi alla preassegnazione del “Fondo Opere Indifferibili 2022”
del PNRR;
- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 124 del 13.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29.03.2023, con il quale è stato approvato l'elenco degli Enti Locali che hanno riscontrato la conferma di accettazione della preassegnazione;
- del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 25941 del 28.03.2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 94 del 21.04.2023, con il quale è stato approvato l'elenco degli Enti Locali ammessi al “Fondo Opere Indifferibili 2022” del PNRR e si è proceduto all'assegnazione delle relative risorse;
- ove e per quanto occorra, della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 5318 del 23.02.2023;
- e – ove e per quanto occorra, della nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 11267 del 24.02.2023;
- ove e per quanto occorra del DPCM del 28.07.2022;
nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente a vedere la propria domanda ammessa e finanziata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2023 la dott.ssa Giovanna Vigliotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune ricorrente, con delibera della Giunta Municipale. n. 94 del 20.12.2021, ha approvato il progetto esecutivo per “ Interventi di rigenerazione urbana con efficientamento energetico e adeguamento sismico degli immobili adibiti ad ERP siti in località Salitto – Serra ” per un importo pari ad € 1.991.550.
2. L’Amministrazione Comunale ha successivamente preso parte all’Avviso della Regione Campania, di cui al D.D. 106/2021, per l’individuazione di proposte di intervento di riqualificazione ERP da finanziare con Fondi PNRR. All’esito della suddetta procedura, il progetto del Comune di Colliano è stato ammesso tra gli interventi finanziabili, con D.D. n. 19 del 25.02.2022.
3. Successivamente, il D.L. n. 50/2022 (art. 26), per le procedure di gara avviate successivamente all’entrata in vigore del Decreto (17.05.2022) e fino al 31 dicembre 2022, ha istituito un Fondo Opere Pubbliche indifferibili, per rimodulazione/aggiornamento dei prezzari utilizzati, per la realizzazione di opere pubbliche, finanziate con fondi PNRR, a seguito di incremento prezzi per il conflitto bellico.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a tal fine, con decreto 28.07.2022 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022) ha disciplinato le modalità di accesso al “Fondo Opere Indifferibili” PNRR, prevedendo una dotazione di 1.500 milioni di Euro per l’anno 2022.
5. L’art. 6 del DPCM in esame, in particolare, ha regolato la procedura di assegnazione a tali fondi aggiuntivi suddivisa in quattro fasi:
- verifica dei requisiti di accesso (comma 1);
- redazione della graduatoria degli interventi (comma 2);
- assegnazione delle risorse (comma 3);
- verifica di avvenuta pubblicazione del Bando di Gara, di avviso di indizione o trasmissione della Lettera di invito nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022 (comma 4).
6. L’art. 7 dello stesso DPCM, ancora, ha prescritto:
- che gli Enti locali che avessero avviato la procedura di affidamento delle opere pubbliche nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022 avrebbero avuto diritto alla preassegnazione Fondi (comma 1);
- che il mancato avvio della procedura di affidamento nel periodo 18 maggio 2022 – 31 dicembre 2022, viceversa, avrebbe comportato la decadenza della preassegnazione (comma 3).
7. Il Comune di Colliano, in possesso dei prescritti requisiti, ha presentato domanda di accesso al finanziamento, per rimodulazione/aggiornamento dei prezzari, in data 17.11.2022, per un importo di € 195.247,24 ed ha avviato la procedura di gara entro il termine del 31.12.2022 (Bando di gara del 15.12.2022), avvalendosi della Centrale di Committenza Asmel Consortile, ai sensi dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016.
8. Il Ministero della Economia e delle Finanze, tuttavia, con decreto n. 52 del 02.03.2023, pubblicato in G.U. n. 69 del 22.03.2023, richiamando la nota n. 5318 del 20.02.2023, a firma del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha disposto l’esclusione del Comune di Colliano con la seguente motivazione: “ atteso il ricorso ad un soggetto privo dei necessari requisiti per lo svolgimento delle attività di centralizzazione della committenza (ASMEL), non è possibile riscontrare il possesso del requisito relativo all’avvio della procedura di affidamento ai sensi dell’art. 6, comma 4, del richiamato