TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2012-11-07, n. 201200719

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Firenze, sez. II, ordinanza cautelare 2012-11-07, n. 201200719
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
Numero : 201200719
Data del deposito : 7 novembre 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01538/2012 REG.RIC.

N. 00719/2012 REG.PROV.CAU.

N. 01538/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1538 del 2012, proposto da:


Grossi Impero Titolare Omonima Azienda Agricola, rappresentato e difeso dagli avv. A G, C S, con domicilio eletto presso Valerio Pardini in Firenze, via degli Artisti N. 20;


contro

Asl 6 - Livorno in Persona del Direttore Generale Pro Tempore, Asl 6 - Livorno Direttore Dipartimento di Prevenzione, rappresentati e difesi dall'avv. N B, con domicilio eletto presso N B in Firenze, piazza dell'Indipendenza 10;

nei confronti di

Azienda Agricola Caroti Marco;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento del Direttore del dipartimento di prevenzione dell'Azienda US.L. n. 6 di Livorno, di blocco allevamento per focolaio di scrapie classica in allevamento ovino - provvedimento d.d.p. n. 2 del 24 agosto 2012 - prot. n. 72440, notificato al ricorrente in data 23.08.2012;
ed altresì di ogni altro atto connesso, presupposto e/o conseguente, ivi compreso, per quanto occorrer possa e debba, il documento non meglio identificato con cui il responsabile dell'unità funzionale veterinaria e sicurezza alimentare della bassa Val di Cecina ha richiesto all'autorità competente l'adozione del provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl 6 - Livorno in Persona del Direttore Generale Pro Tempore e di Asl 6 - Livorno Direttore Dipartimento di Prevenzione;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2012 il dott. L V e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

-che il fatto stesso che l’infezione sia stata rilevata in un capo proveniente dall’allevamento del ricorrente e ceduto all’azienda agricola Caroti Marco da circa otto mesi porta a concludere con altissima probabilità (in considerazione dei tempi spesso lunghi di incubazione della malattia), per la necessità di riportare il momento di infezione da scrapie al momento in cui il detto capo di bestiame era in carico all’azienda del ricorrente;

-che i provvedimenti adottati dall’Amministrazione resistente appaiono in perfetta linea con quanto previsto dal punto 2.3 dell’Allegato VII al Reg.

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