TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-12-19, n. 201914581

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 3Q, sentenza 2019-12-19, n. 201914581
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201914581
Data del deposito : 19 dicembre 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2019

N. 14581/2019 REG.PROV.COLL.

N. 13317/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 13317 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Pfizer Italia S.r.l., Pfizer S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese dagli avvocati F C, D V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio D V in Roma, Lungotevere Marzio 3;

contro

AIFA - Agenzia Italiana del Farmaco, in persona del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

Ministero della Salute, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Regione Abruzzo, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Emilia Romagna, Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, Regione Lazio, Regione Liguria, Regione Lombardia, Regione Marche, Regione Molise, Regione Piemonte, Regione Autonoma della Sardegna, Regione Siciliana, Regione Siciliana - Assessorato Alla Salute, Regione Toscana, Regione Umbria, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Regione Veneto, Provincia Autonoma di Trento, Provincia Autonoma di Bolzano, Eg S.p.A. non costituiti in giudizio;
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Rosanna Panariello, Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Grimaldi, Brunella Volini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maria Grimaldi in Roma, via Barberini, 36;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della determinazione AIFA n. DG/1305/2018 del 7 agosto 2018, pubblicata sulla GURI, Serie Generale, n. 192 del 20 agosto 2018, recante “Assegnazione dei budget aziendali per l'anno 2017”;

- della nota sulla metodologia applicativa aggiornata (Agosto 2018) seguita dall'AIFA nell'assegnazione del budget 2017 - spesa farmaceutica per acquisti diretti, pubblicata in allegato alla predetta determinazione;

- degli atti, pubblicati sul front-end AIFA in data 8 agosto 2018, con i quali l'AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco ha proceduto all'assegnazione alla ricorrente del budget per acquisti diretti per l'anno 2017;

- degli atti, pubblicati sul front-end AIFA in data 28 giugno 2018, con i quali l'AIFA – Agenzia Italiana del Farmaco ha proceduto all'assegnazione alla ricorrente del budget provvisorio per acquisti diretti per l'anno 2017;

- della nota sulla metodologia applicativa aggiornata (giugno 2018) seguita dall'AIFA per l'attribuzione alle aziende farmaceutiche del budget provvisorio per acquisti diretti 2017, parimenti pubblicata in data 28 giugno 2018;

- degli allegati alle anzidette note sulla metodologia applicativa di giugno e di agosto 2018;

- del documento denominato “avvio del procedimento di definizione del budget e del ripiano per l'anno 2017”, pubblicato sul sito internet istituzionale dell'AIFA in data 25 maggio 2018;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

- della determinazione AIFA n. DG/64/2019 del 25 gennaio 2019, pubblicata sulla GURI, Serie Generale, n. 23 del 28 gennaio 2019, recante “Attribuzione degli oneri di ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti per l'anno 2017”;

- dell'Allegato A alla determinazione AIFA n. DG/64/2019 del 25 gennaio 2019, recante “Elenco quota di ripiano per codice SIS”, pubblicato sulla GURI unitamente alla predetta determinazione;

- dell'Allegato B alla determinazione AIFA n. DG/64/2019 del 25 gennaio 2019, recante “Nota sulla metodologia applicativa”, pubblicato sulla GURI unitamente alla predetta determinazione;

- dell'Allegato C alla determinazione AIFA n. DG/64/2019 del 25 gennaio 2019, recante “Elenco dei gruppi aziendali”, consultabile sul sito istituzionale AIFA;

- del documento di “Monitoraggio della spesa farmaceutica per gli acquisti diretti 2017”, approvato nella seduta del Consiglio di Amministrazione (CDA) dell'AIFA del 21 gennaio 2019 con delibera n. 1/2019, anch'esso consultabile sul sito istituzionale AIFA;

- della nota AIFA prot. n. 2885 del 10 gennaio 2019, la quale ha comunicato i dati relativi al monitoraggio mensile della spesa farmaceutica nazionale e regionale, e la verifica del rispetto dei tetti programmati della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti, in relazione al periodo gennaio-dicembre 2017;

- di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati.


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e della Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2019 la dott.ssa E T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Rilevato che:

- la parte ricorrente, titolare di AIC per diverse specialità medicinali, ha gravato gli atti in epigrafe impugnati chiedendone l’annullamento sotto diversi profili di violazione di legge ed eccesso di potere;

- il comma 5 dell’art. 9 bis del d.l. 135/2018 convertito in legge con modificazioni dalla legge n. 12/2019 prevede che “L'accertamento positivo del conseguimento della somma complessivamente prevista dal comma 3 si intende satisfattivo di ogni obbligazione a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC tenuta al ripiano della spesa farmaceutica per gli anni dal 2013 al 2017 e ne consegue l'estinzione di diritto, per cessata materia del contendere, a spese compensate, delle liti pendenti dinanzi al giudice amministrativo, aventi ad oggetto le determinazioni dell'AIFA relative ai ripiani di cui al comma 3. L'AIFA è tenuta a comunicare l'esito dell'accertamento di cui al comma 4 alle segreterie degli organi giurisdizionali presso i quali pendono i giudizi di cui al presente comma, inerenti all'attività di recupero del ripiano della spesa farmaceutica degli anni 2013-2017”;

- l’AIFA con la determina n. 897 del 31 maggio 2019 ha dato atto dell’accertamento di cui alla sopra citata norma;

- la parte ricorrente ha chiesto, con istanza del 15 luglio 2019, che sia dichiarata la cessata materia del contendere a mente dell’art. 9 bis, comma 5 del d.l. n. 135/2018 con compensazione delle spese;

Ritenuto, pertanto, di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese tra i soggetti costituiti come dalle norme sopraindicate statuito;

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