TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 2024-05-30, n. 202411048
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Testo completo
Pubblicato il 30/05/2024
N. 11048/2024 REG.PROV.COLL.
N. 10118/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10118 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati S F, F L e R R, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio F L in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del provvedimento di inidoneità attitudinale, notificato in data 8 giugno 2022 con il quale è stata formalizzata l''esclusione del ricorrente dalla procedura assunzionale di 1300 allievi agenti della Polizia di Stato indetta ai sensi dell’art. 29 bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante la seguente motivazione: « ha conseguito una media globale inferiore a 12/20 »;
- del verbale di inidoneità predisposto dalla Commissione per l''accertamento dei requisiti attitudinali in sede collegiale recante gli esiti dei test somministrati al ricorrente e la relativa “media attitudinale”, nella parte in cui dichiara la “non idoneità”, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- del provvedimento redatto dallo psicologo della Commissione di concorso con il quale è stata avanzata la “richiesta di ripetizione del colloquio in sede collegiale per il candidato”, conosciuto in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- del provvedimento redatto dallo psicologo della Commissione di concorso contenente “l''immagine speculare” del ricorrente, conosciuto il giorno in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- di tutti i verbali redatti dalla Commissione attitudinale del concorso recanti gli esiti dei test somministrati nella parte in cui rilevano l''inidoneità attitudinale al ruolo di parte ricorrente, conosciuti il giorno in esito ad apposita istanza di accesso agli atti;
- ove occorra e per quanto di ragione. dell''art. 15 del bando che ha disciplinato la procedura concorsuale che disciplina lo svolgimento dell''accertamento dell''idoneità attitudinale nella parte in cui prevede: « i giudizi della Commissione per l''accertamento delle qualità attitudinali sono definitivi e comportano l''esclusione dal concorso, in caso di inidoneità dell''interessato […]»;
- ove occorra e per quanto di ragione, dell''avviso recante le “disposizioni per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali dei soggetti interessati all''assunzione di 1851 allievi agenti della Polizia di Stato”, in particolare, nella parte in cui stabilisce che « il giudizio della Commissione per l''accertamento dell''idoneità attitudinale è definitivo e in caso di inidoneità comporta l''esclusione dalla procedura di assunzione »;
- ove occorra e per quanto di ragione, dall''art. 4, del D.M. 30 giugno 2003, n. 198 che individua i requisiti attitudinali per l''accesso al ruolo di Agente della Polizia di Stato;
- dell''elenco degli idonei pubblicato dalla procedente in data 16 giugno 2022 nella pagina web dedicata alla selezione;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale potenzialmente lesivo della sfera giuridica di parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2024 il dott. A G L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del giudizio, il sig. -OMISSIS- ha impugnato sia il provvedimento – notificatogli in data 8 giugno 2022 – con cui è stato dichiarato non idoneo in sede di accertamento dei requisiti attitudinali ed è stato quindi escluso dalla procedura assunzionale indetta ai sensi dell’art. 29- bis , d.l. n. 4/2022, convertito con modificazioni dalla l. n. 25/2022, sia tutti gli altri atti della procedura concorsuale, ivi compreso l’elenco degli idonei pubblicato dall’amministrazione in data 16 giugno 2022, e ne ha chiesto l’annullamento – previa sospensione – sulla base di un unico articolato motivo in diritto.
Segnatamente, il ricorrente ha lamentato l’illegittimità dell’esclusione per «